IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  recuperare
introiti contributivi in materia previdenziale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 novembre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno, delle finanze e dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                     Il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
       Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali 
  1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge  30  dicembre  1991,  n.
412, sono apportate le seguenti modificazioni,  con  effetto  dal  1›
gennaio 1993: 
    a)  dopo  le  parole:  "alle  camere  di  commercio,   industria,
artigianato e agricoltura" sono inserite le seguenti: ", nonche' alle
cancellerie  dei  tribunali  e  alle  commissioni   provinciali   per
l'artigianato,  e  le  operazioni  che  interessino   la   competenza
dell'amministrazione finanziaria poste in essere"; 
    b) dopo le parole: "con lavoratori dipendenti," sono inserite  le
seguenti: "nonche'  da  parte  dei  lavoratori  autonomi,  artigiani,
commercianti, coltivatori diretti mezzadri e coloni, e loro familiari
coadiuvanti,"; 
    c) dopo le parole: "sono effettuate"  e'  inserita  la  seguente:
"esclusivamente"; 
    d) nel secondo periodo, dopo le parole: "dal  datore  di  lavoro"
sono inserite le seguenti: "ovvero dal lavoratore autonomo"; 
    e) il terzo e il quarto periodo sono abrogati. 
  2. Le iscrizioni e le operazioni di cui al comma 4 dell'articolo 14
della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma  1  del
presente articolo, sono effettuate su moduli unificati e con le  pro-
cedure integrate  secondo  le  modalita'  che  saranno  definite  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  delle
finanze e di grazia e giustizia, entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  3. Le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali  di
cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412  del  1991,
come modificato dal comma 1 del presente  articolo,  da  parte  delle
aziende che svolgono attivita' economica con  lavoratori  dipendenti,
nonche' da artigiani e commercianti senza dipendenti, si perfezionano
ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali  attraverso  gli  atti
istruttori posti in essere dagli sportelli stessi  ed  hanno  effetto
immediato  ai  fini  dell'obbligo  del  versamento   dei   contributi
previdenziali e assistenziali e della riscossione di ogni altra somma
ad  essi   connessa.   Le   commissioni   provinciali   e   regionali
dell'artigianato provvedono  alla  verifica,  entro  sessanta  giorni
dalla comunicazione  dell'avvenuta  iscrizione  presso  lo  sportello
polifunzionale, della qualifica di artigiano con provvedimento avente
carattere definitivo. 
  4. Lo sportello polifunzionale e'  coadiuvato  da  un  collegamento
telematico   tra   gli   archivi   automatizzati   dei   vari   enti,
opportunamente integrati attraverso una  base  comune,  che  consente
l'accesso alle informazioni necessarie a ciascun  ente  per  definire
l'atto di iscrizione. Le modalita' tecniche per la realizzazione e la
gestione di tale collegamento telematico sono definite con il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2. 
  5. Per il deposito degli atti relativi  alla  tenuta  del  registro
delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel registro  delle
ditte, nonche' degli atti  da  pubblicare  nel  Bollettino  ufficiale
delle  societa'  per  azioni  e  a   responsabilita'   limitata,   le
cancellerie commerciali dei tribunali si avvalgono  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
  6. Fino alla data di attivazione del collegamento telematico di cui
al  comma  4,  l'attribuzione  del  codice  fiscale  e  le   relative
variazioni dei dati sono  effettuate  presso  gli  uffici  periferici
dell'Amministrazione finanziaria.