IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di recuperare introiti contributivi in materia previdenziale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A Il seguente decreto-legge: Art. 1. Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali 1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni, con effetto dal 1 gennaio 1993: a) dopo le parole: "alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono inserite le seguenti: ", nonche' alle cancellerie dei tribunali e alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'amministrazione finanziaria poste in essere"; b) dopo le parole: "con lavoratori dipendenti," sono inserite le seguenti: "nonche' da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti,"; c) dopo le parole: "sono effettuate" e' inserita la seguente: "esclusivamente"; d) nel secondo periodo, dopo le parole: "dal datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "ovvero dal lavoratore autonomo"; e) il terzo e il quarto periodo sono abrogati. 2. Le iscrizioni e le operazioni di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate su moduli unificati e con le pro- cedure integrate secondo le modalita' che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e di grazia e giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, da parte delle aziende che svolgono attivita' economica con lavoratori dipendenti, nonche' da artigiani e commercianti senza dipendenti, si perfezionano ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali attraverso gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli stessi ed hanno effetto immediato ai fini dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e della riscossione di ogni altra somma ad essi connessa. Le commissioni provinciali e regionali dell'artigianato provvedono alla verifica, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione presso lo sportello polifunzionale, della qualifica di artigiano con provvedimento avente carattere definitivo. 4. Lo sportello polifunzionale e' coadiuvato da un collegamento telematico tra gli archivi automatizzati dei vari enti, opportunamente integrati attraverso una base comune, che consente l'accesso alle informazioni necessarie a ciascun ente per definire l'atto di iscrizione. Le modalita' tecniche per la realizzazione e la gestione di tale collegamento telematico sono definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2. 5. Per il deposito degli atti relativi alla tenuta del registro delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel registro delle ditte, nonche' degli atti da pubblicare nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata, le cancellerie commerciali dei tribunali si avvalgono delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 6. Fino alla data di attivazione del collegamento telematico di cui al comma 4, l'attribuzione del codice fiscale e le relative variazioni dei dati sono effettuate presso gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria.