IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1985, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1992; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1985, e' sostituito per intero del testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 novembre 1992.