IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 30 luglio 1985,
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
  Visti il parere favorevole del comitato  nazionale  per  la  tutela
delle  denominazioni  di  origine  dei vini sulla citata istanza e la
proposta di modificazione del disciplinare  di  produzione  dei  vini
"Valle  d'Aosta"  o  "Vallee d'Aoste" formulata dal comitato stesso e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1992;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato   che  gli  articoli  8  e  10  della  predetta  legge,
concernenti modalita' procedurali, prevedono che  i  disciplinari  di
produzione  vengano  approvati  o modificati con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto  l'art.  32  della  citata  legge  concernente   disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata dei vini "Valle d'Aosta" o  "Vallee  d'Aoste",  approvato
con  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 luglio 1985, e'
sostituito per intero del testo annesso al presente decreto che entra
in vigore il 1› novembre 1992.