IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  23  dicembre  1977, n. 952, recante modificazione
delle norme sulla registrazione degli atti da  prodursi  al  pubblico
registro  automobilistico  e  di altre norme in materia di imposta di
registro;
  Ritenuto che per le formalita'  da  eseguirsi  presso  il  pubblico
registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con
sottoscrizione  autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata
legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di  trascrizione  da
corrispondersi al momento stesso della richiesta;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale 16 aprile 1987, n.  310,  attuativo  delle  disposizioni
contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n.
952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve
effettuare il
versamento  dell'imposta  alla sezione di tesoreria provinciale dello
Stato, con imputazione  al  capo  VIII,  cap.  1236  dello  stato  di
previsione  delle  entrate  statali  del rispettivo anno finanziario,
entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalita'
sono state presentate;
  Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23  dicembre  1977,  n.  952,
come modificato dall'art. 8- bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n.
546,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1› dicembre 1981, n.
692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio
1990, n. 187, stabilisce che:
    a) le formalita' di prima iscrizione  dei  veicoli  nel  pubblico
registro   automobilistico,  nonche'  di  iscrizione  di  contestuali
diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate  entro
il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di effettivo rilascio
dell'originale della carta di circolazione;
    b) le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione rela-
tive ai veicoli gia' iscritti nel pubblico  registro  automobilistico
devono  essere  richieste dalle parti interessate entro il termine di
sessanta giorni dalla data in  cui  la  sottoscrizione  dell'atto  e'
stata   autenticata   o  giudizialmente  accertata;  per  le  private
scritture formate all'estero  il  termine  e'  elevato  a  centoventi
giorni,  ferma  restando  l'applicazione  dell'art.  106, n. 4, della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;
    c) per l'omissione delle richieste di formalita' entro i  termini
stabiliti  dai  commi  precedenti  si  applica una soprattassa pari a
quattro  volte  l'imposta  erariale  di   trascrizione   dovuta,   da
corrispondersi   contestualmente   ad   essa  per  il  tramite  delle
competenti sedi provinciali dell'Automobile  club  d'Italia,  ufficio
del  pubblico  registro automobilistico; la soprattassa e' ridotta ad
un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;
  Considerato che la non  ottemperanza  delle  prescrizioni  suddette
comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del richiedente;
  Tenuto  conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il
giorno  successivo  a  quello  della   avvenuta   riscossione,   puo'
comportare  sanzioni  a carico del conservatore del pubblico registro
automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art.  2  della
legge
23  dicembre  1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in
quanto compatibile;
  Attesa, quindi, la necessita' di prevedere, nei casi di  eventi  di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Avuto presente,  a  tale  riguardo,  l'accordo  intercorso  tra  il
Ministero  delle  finanze  e  il  Ministero di grazia e giustizia, in
forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente  da  motivi
di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi
pubblici  registri  automobilistici,  al  procuratore  generale della
Repubblica,  che,  confermando  l'evento   interruttivo,   ne   dara'
comunicazione  al  Ministero  delle  finanze,  per la emissione di un
decreto di sospensione dei  termini  di  adempimento  degli  obblighi
tributari,   ricadenti   sotto  tale  data,  per  i  quali  l'obbligo
tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno  successivo
alla cessazione della causa ostativa;
  Atteso  che,  il  procuratore  generale  della Repubblica presso la
corte di appello di Torino, con  nota  9  luglio  1992  ha  segnalato
l'irregolare   funzionamento   degli  uffici  del  pubblico  registro
automobilistico di Novara per guasto tecnico del sistema nel giorno 7
luglio 1992  e  conseguentemente  il  mancato  rispetto  dei  termini
previsti   per  la  liquidazione,  riscossione,  contabilizzazione  e
versamento dell'imposta erariale di trascrizione;
  Ritenuto che le  suesposte  cause  devono  considerarsi  eventi  di
carattere eccezionale;
                              Decreta:
  Viene  accertata,  nel giorno 7 luglio 1992, la mancata riscossione
dell'imposta erariale di trascrizione per le formalita' che  andavano
eseguite  entro  tale  data  nonche' il mancato versamento all'erario
dell'imposta da effettuarsi nello stesso  termine,  presso  l'ufficio
provinciale del pubblico registro automobilistico di Novara.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 ottobre 1992
                                                   Il Ministro: GORIA