IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Cannonau di Sardegna" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini "Cannonau di Sardegna" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1989; Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare; Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze tecniche della zona nonche' alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere parzialmente le suddette istanze; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Cannonau di Sardegna", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972, e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 novembre 1992.