IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  disciplinare,
con   principi   generali   uniformi,   la   proroga   degli   organi
amministrativi temporanei oltre la  scadenza  per  ciascuno  di  essi
prevista, nonche' le conseguenze delle  omesse  ricostituzioni  degli
organi medesimi, al fine di assicurare con immediatezza la legalita',
il   buon    andamento    e    l'imparzialita'    dell'organizzazione
amministrativa imposti dall'articolo 97 della Costituzione;  principi
cui, allo stato, non corrispondono le molteplici,  prolungate  e  non
piu' sostenibili situazioni di proroga tuttora in atto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 novembre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
  1. Il presente decreto si applica agli  organi  di  amministrazione
dello Stato,  nonche'  agli  organi  di  amministrazione  degli  enti
pubblici  e  delle  persone  giuridiche,  quando  alla   nomina   dei
componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici. 
  2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto  gli  organi
rappresentativi delle regioni, delle province  e  dei  comuni  e  gli
organi che hanno comunque rilevanza costituzionale.