IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di integrare il Fondo sanitario nazionale di parte corrente al fine di far fronte all'aumentata spesa per i beni e servizi delle unita' sanitarie locali per l'anno 1991, nonche' di emanare disposizioni per assicurare l'erogazione transitoria di servizi sociali da parte delle province e per individuare le associazioni di promozione sociale destinatarie di contributi statali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanita' e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Misure urgenti in materia sanitaria 1. Per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1991, determinate in lire 5.600 miliardi, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalita' e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro nel limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A, con onere a carico dello Stato; per le stesse finalita' e medesime modalita', l'Associazione della Croce rossa italiana e' autorizzata ad assumere un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi. 2. L'onere per l'ammortamento dei mutui e' valutato in complessive lire 978 miliardi annui ed alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo della quota all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. 3. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, relative alle spese in conto capitale, si estendono alle disponibilita' del capitolo 4403 dello stato di previsione del Ministero della sanita'. 4. Le disponibilita' finanziarie esistenti in conto residui sui capitoli 7001 e 7010 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno 1991, non impegnate nel predetto anno, sono conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 5. Le somme dovute a qualsiasi titolo dalle unita' sanitarie locali e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonche' nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari. 6. Il contributo previsto dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, dovuto per gli anni 1984 e 1985 al Servizio sanitario nazionale dai cittadini assicurati presso lo stesso servizio, che secondo le leggi vigenti non erano tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica, resta determinato tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro-capite dell'anno precedente per ciascuno dei predetti anni in un importo pari al 5,50 per cento del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli anni medesimi. 7. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, e' attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entita' massima, per i titoli riguardanti le attivita' svolte nel settore delle infezioni da HIV. 8. Nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 5 giugno 1990, n. 135, le universita' provvedono all'assunzione del personale ivi contemplato nelle qualifiche iniziali di tecnico specializzato nell'area tecnico- scientifica e socio-sanitaria. 9. Le disposizioni di cui agli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, sono applicate nel rispetto delle funzioni di direzione e di organizzazione della struttura, proprie del dirigente di livello apicale, da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio. Per quanto riguarda l'attivita' sanitaria, spettano in particolare al dirigente di livello apicale gli indirizzi e, in caso di necessita', le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi clinici, diagnostici e terapeutici. 10. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine dell'esercizio 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Tali somme saranno erogate all'Universita' degli studi di Siena.