IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  integrare  il
Fondo sanitario nazionale di parte corrente al  fine  di  far  fronte
all'aumentata spesa per i  beni  e  servizi  delle  unita'  sanitarie
locali  per  l'anno  1991,  nonche'  di  emanare   disposizioni   per
assicurare l'erogazione transitoria di servizi sociali da parte delle
province e per individuare  le  associazioni  di  promozione  sociale
destinatarie di contributi statali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 novembre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri della sanita' e del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                 Misure urgenti in materia sanitaria 
  1. Per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio
sanitario nazionale  per  l'anno  1991,  determinate  in  lire  5.600
miliardi, le regioni e  le  province  autonome  sono  autorizzate  ad
assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalita' e  con
gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro
nel limite massimo degli importi indicati  nell'allegata  tabella  A,
con onere a carico dello Stato; per le stesse  finalita'  e  medesime
modalita', l'Associazione della Croce rossa italiana  e'  autorizzata
ad assumere un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi. 
  2. L'onere per l'ammortamento dei mutui e' valutato in  complessive
lire 978 miliardi  annui  ed  alla  relativa  copertura  si  provvede
mediante utilizzo della quota all'uopo vincolata del Fondo  sanitario
nazionale iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
tesoro. 
  3. Le disposizioni di cui al secondo  comma  dell'articolo  36  del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e
integrazioni, relative alle spese in  conto  capitale,  si  estendono
alle disponibilita' del capitolo 4403 dello stato di  previsione  del
Ministero della sanita'. 
  4. Le disponibilita' finanziarie esistenti  in  conto  residui  sui
capitoli 7001 e 7010 dello stato di previsione  del  Ministero  della
sanita' per l'anno  1991,  non  impegnate  nel  predetto  anno,  sono
conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 
  5. Le somme dovute a qualsiasi titolo dalle unita' sanitarie locali
e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non  sono
sottoposte  ad  esecuzione   forzata   nei   limiti   degli   importi
corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti  al
personale dipendente o convenzionato, nonche' nella misura dei  fondi
a destinazione  vincolata  essenziali  ai  fini  dell'erogazione  dei
servizi sanitari. 
  6. Il contributo previsto dall'articolo 63 della legge 23  dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni, dovuto per gli anni 1984  e
1985 al Servizio sanitario nazionale dai cittadini assicurati  presso
lo stesso servizio, che secondo le leggi  vigenti  non  erano  tenuti
all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica,  resta
determinato tenendo conto delle variazioni previste nel  costo  medio
pro-capite dell'anno precedente per ciascuno dei predetti anni in  un
importo pari al  5,50  per  cento  del  reddito  imponibile  ai  fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per  gli  anni
medesimi. 
  7. Nelle pubbliche selezioni per  titoli,  di  cui  all'articolo  4
della legge 5 giugno  1990,  n.  135,  fermo  restando  il  punteggio
massimo previsto per il curriculum formativo  e  professionale  dalle
vigenti  disposizioni  in  materia,  e'   attribuito   un   punteggio
ulteriore, di uguale entita' massima, per  i  titoli  riguardanti  le
attivita' svolte nel settore delle infezioni da HIV. 
  8. Nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 1, comma  1,
lettera c), della  legge  5  giugno  1990,  n.  135,  le  universita'
provvedono  all'assunzione  del  personale  ivi   contemplato   nelle
qualifiche  iniziali  di  tecnico  specializzato  nell'area  tecnico-
scientifica e socio-sanitaria. 
  9. Le disposizioni di cui agli articoli 78, 116 e 117  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  28  novembre  1990,  n.  384,  sono
applicate  nel  rispetto   delle   funzioni   di   direzione   e   di
organizzazione della struttura,  proprie  del  dirigente  di  livello
apicale, da attuarsi anche mediante direttive a  tutto  il  personale
operante  nella  stessa  e  l'adozione  dei  provvedimenti  relativi,
necessari per il  corretto  espletamento  del  servizio.  Per  quanto
riguarda l'attivita' sanitaria, spettano in particolare al  dirigente
di livello apicale  gli  indirizzi  e,  in  caso  di  necessita',  le
decisioni sulle scelte da  adottare  nei  riguardi  degli  interventi
clinici, diagnostici e terapeutici. 
  10.  Le  somme  disponibili  sul  capitolo  8420  dello  stato   di
previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine
dell'esercizio 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per
essere  utilizzate  nell'esercizio  successivo.  Tali  somme  saranno
erogate all'Universita' degli studi di Siena.