IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Vista  la  legge  12  febbraio  1888,  n.  5195,  serie III, per il
riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato;
  Visto il regio decreto 1› marzo  1888,  n.  5247,  serie  III,  per
l'applicazione di detta legge;
  Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n.
827, e successive modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge  23 aprile 1925, n. 520, convertito
nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;
  Visto il regio decreto-legge 14 giugno  1925,  n.  884,  convertito
nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista  la  legge  3  aprile  1979,  n.  101,  concernente  il nuovo
ordinamento del personale  delle  aziende  dipendenti  dal  Ministero
delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  ed il relativo trattamento
economico;
  Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 39;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il sottosegretario di Stato  on.  Publio  Fiori  e'  autorizzato  a
firmare  "per  il  Ministro" delle poste e delle telecomunicazioni la
corrispondenza concernente gli affari ad esso delegati ai  sensi  dei
successivi  articoli,  esclusa  quella  diretta alla Presidenza della
Repubblica, alla Presidenza del Senato e della Camera  dei  deputati,
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, al Consiglio
di  Stato,  alla  Corte  dei  conti  ed all'Avvocatura generale dello
Stato.