IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195, serie III, per il riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato; Visto il regio decreto 1 marzo 1888, n. 5247, serie III, per l'applicazione di detta legge; Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il relativo trattamento economico; Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 39; Decreta: Art. 1. Il sottosegretario di Stato on. Publio Fiori e' autorizzato a firmare "per il Ministro" delle poste e delle telecomunicazioni la corrispondenza concernente gli affari ad esso delegati ai sensi dei successivi articoli, esclusa quella diretta alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Senato e della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed all'Avvocatura generale dello Stato.