IL COMITATO
                    DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO
                    DELL'INFORMAZIONE STATISTICA
  Visti gli articoli 17 e 21  del  decreto  legislativo  6  settembre
1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto
delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 29
ottobre 1991,  con  il  quale,  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto
legislativo  n.  322/1989,  sono  stati  individuati  gli  enti  e le
amministrazioni pubbliche i cui uffici di statistica fanno parte  del
Sistema statistico nazionale;
  Ritenuto   necessario   emanare   un   atto   di   indirizzo  e  di
coordinamento, diretto agli uffici di statistica di  cui  al  decreto
sopra  citato,  inerente le indicazioni necessarie per consentire che
l'organizzazione degli uffici stessi  sia  coerente  con  i  principi
dettati  per  gli  altri uffici di statistica, al fine di assicurare,
per  quanto  possibile,  omogeneita'  di  organizzazione   all'intero
Sistema statistico nazionale;
  Vista  la  direttiva  n.  1 emanata dal Comitato in data 15 ottobre
1991 concernente: "Disposizioni per  gli  uffici  di  statistica  del
Sistema   statistico   nazionale,  di  cui  all'art.  3  del  decreto
legislativo  n.  322/1989,  loro  organizzazione  o  loro   eventuale
riorganizzazione";
                             Delibera lo
                       ATTO DI INDIRIZZO N. 1
Criteri organizzativi degli uffici di statistica di cui all'art. 2
           lettera g), del decreto legislativo n. 322/1989
                               Art. 1.
             Aspetti organizzativi di carattere generale
  1.  Gli  uffici  di  statistica  di cui all'art. 2, lettera g), del
decreto legislativo n. 322/1989 degli enti  individuati  con  decreto
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 1991 e di
quelli che verranno in futuro indicati ai sensi del citato  articolo,
avranno  requisiti  organizzativi analoghi a quelli stabiliti per gli
uffici di statistica delle amministrazioni centrali dello  Stato,  al
fine   di   creare  situazioni  operative  omogenee,  che  consentano
chiarezza di competenze e  semplicita'  di  rapporti.  Fa  parte  del
Sistema  statistico  nazionale  un  unico  ufficio  di statistica per
ciascun   ente,   organicamente   distinto   dagli    altri    uffici
dell'amministrazione   di   appartenenza.  Nel  caso  di  particolari
esigenze amministrative che richiedano l'attribuzione ad  uno  stesso
ufficio  di  piu'  funzioni,  tra cui quella statistica, quest'ultima
deve essere prevalente. Nella denominazione dell'ufficio dovra' farsi
espressa menzione della funzione statistica.
  2. Per lo svolgimento della funzione statistica, di cui all'art.  6
del  decreto legislativo n. 322/1989, l'ufficio deve poter operare in
collegamento diretto con gli  altri  uffici  del  Sistema  statistico
nazionale.
  3.  Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ufficio di statistica,
ai sensi dell'art. 6,  comma  3  e  5,  del  decreto  legislativo  n.
322/1989,  ha  accesso  a  tutti  i  dati  non  soggetti a vincoli di
riservatezza che siano in possesso dell'ente  di  appartenenza:  cio'
sia  ai  fini  degli  adempimenti  derivanti dal Programma statistico
nazionale, sia per la realizzazione di rilevazioni che l'ente  stesso
reputi   necessarie   per   l'espletamento  delle  proprie  attivita'
istituzionali. Le modalita'  di  accesso  saranno  definite  mediante
accordi tra l'ufficio di statistica e gli altri uffici interessati.
  4.   Qualora   per  l'attuazione  delle  rilevazioni  comprese  nel
Programma  statistico  nazionale  l'ufficio  debba  avvalersi   della
collaborazione   di  altri  uffici  dello  stesso  ente  detentori  e
produttori  di  dati,   ovvero,   ove   consentito   dall'ordinamento
dell'ente,  di  strutture esterne affidando ad essi alcune fasi delle
operazioni, e' suo compito impartire direttamente ai suddetti  uffici
o strutture esterne le necessarie istruzioni e disporre gli opportuni
controlli,  per  la  verifica  della  correttezza  metodologica della
rilevazione, dell'attendibilita', della completezza e della  coerenza
dei  dati utilizzati e del rigoroso rispetto, da parte di tali uffici
o strutture esterne, delle disposizioni per  la  tutela  del  segreto
statistico.  In ogni caso l'ufficio di statistica e' responsabile dei
dati acquisiti, della puntualita' degli adempimenti previsti e  della
correttezza dei risultati.
  5. Resta salva la facolta' di ogni ente di condurre rilevazioni non
inserite nel Programma statistico nazionale. Qualora tali rilevazioni
assumano  rilevanza  anche  esterna,  l'ufficio  di statistica dovra'
assicurare   l'osservanza   dei   criteri   generali   sull'attivita'
statistica   fissati   dal  Comitato  di  indirizzo  e  coordinamento
dell'informazione  statistica.  Di  tali  iniziative   dovra'   darsi
comunicazione  all'ISTAT,  il quale fornira' eventuali indicazioni di
carattere tecnico. Delle suddette iniziative il presidente dell'ISTAT
riferira' al Comitato di indirizzo e coordinamento  dell'informazione
statistica. La diffusione come dati statistici dei prodotti di queste
rilevazioni e' disposta dall'organo cui compete secondo l'ordinamento
dell'ente,  su proposta del responsabile dell'ufficio di statistica e
dopo  che  questi  ne  abbia  riconosciuta  l'attendibilita'   e   la
compatibilita'  con  le  nomenclature  e  le  classificazioni fissate
dall'ISTAT.
  6. L'affidamento da parte dell'ente  di  un'intera  rilevazione  ad
organizzazioni    esterne   potra'   aver   luogo,   ove   consentito
dall'ordinamento dell'ente, solo in  casi  del  tutto  eccezionali  e
nell'oggettiva impossibilita', da parte dell'ufficio di statistica, a
provvedervi   nei   tempi   prefissati,   ovvero   in  considerazione
dell'assoluta specificita' dell'oggetto. In nessun caso i prodotti di
questo tipo potranno essere diffusi come dati statistici ufficiali.
  7. Dei provvedimenti di istituzione o riorganizzazione dell'ufficio
di statistica dovra'  essere  data  comunicazione  all'ISTAT  perche'
esso,  nell'ambito della propria sfera di competenza, possa formulare
eventuali osservazioni sulla rispondenza dell'ufficio  di  statistica
all'espletamento   dei   compiti   ad   esso  derivanti  dal  decreto
legislativo n. 322/1989.