IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA Visti gli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 1991, con il quale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 322/1989, sono stati individuati gli enti e le amministrazioni pubbliche i cui uffici di statistica fanno parte del Sistema statistico nazionale; Ritenuto necessario emanare un atto di indirizzo e di coordinamento, diretto agli uffici di statistica di cui al decreto sopra citato, inerente le indicazioni necessarie per consentire che l'organizzazione degli uffici stessi sia coerente con i principi dettati per gli altri uffici di statistica, al fine di assicurare, per quanto possibile, omogeneita' di organizzazione all'intero Sistema statistico nazionale; Vista la direttiva n. 1 emanata dal Comitato in data 15 ottobre 1991 concernente: "Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/1989, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione"; Delibera lo ATTO DI INDIRIZZO N. 1 Criteri organizzativi degli uffici di statistica di cui all'art. 2 lettera g), del decreto legislativo n. 322/1989 Art. 1. Aspetti organizzativi di carattere generale 1. Gli uffici di statistica di cui all'art. 2, lettera g), del decreto legislativo n. 322/1989 degli enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 1991 e di quelli che verranno in futuro indicati ai sensi del citato articolo, avranno requisiti organizzativi analoghi a quelli stabiliti per gli uffici di statistica delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di creare situazioni operative omogenee, che consentano chiarezza di competenze e semplicita' di rapporti. Fa parte del Sistema statistico nazionale un unico ufficio di statistica per ciascun ente, organicamente distinto dagli altri uffici dell'amministrazione di appartenenza. Nel caso di particolari esigenze amministrative che richiedano l'attribuzione ad uno stesso ufficio di piu' funzioni, tra cui quella statistica, quest'ultima deve essere prevalente. Nella denominazione dell'ufficio dovra' farsi espressa menzione della funzione statistica. 2. Per lo svolgimento della funzione statistica, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989, l'ufficio deve poter operare in collegamento diretto con gli altri uffici del Sistema statistico nazionale. 3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ufficio di statistica, ai sensi dell'art. 6, comma 3 e 5, del decreto legislativo n. 322/1989, ha accesso a tutti i dati non soggetti a vincoli di riservatezza che siano in possesso dell'ente di appartenenza: cio' sia ai fini degli adempimenti derivanti dal Programma statistico nazionale, sia per la realizzazione di rilevazioni che l'ente stesso reputi necessarie per l'espletamento delle proprie attivita' istituzionali. Le modalita' di accesso saranno definite mediante accordi tra l'ufficio di statistica e gli altri uffici interessati. 4. Qualora per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale l'ufficio debba avvalersi della collaborazione di altri uffici dello stesso ente detentori e produttori di dati, ovvero, ove consentito dall'ordinamento dell'ente, di strutture esterne affidando ad essi alcune fasi delle operazioni, e' suo compito impartire direttamente ai suddetti uffici o strutture esterne le necessarie istruzioni e disporre gli opportuni controlli, per la verifica della correttezza metodologica della rilevazione, dell'attendibilita', della completezza e della coerenza dei dati utilizzati e del rigoroso rispetto, da parte di tali uffici o strutture esterne, delle disposizioni per la tutela del segreto statistico. In ogni caso l'ufficio di statistica e' responsabile dei dati acquisiti, della puntualita' degli adempimenti previsti e della correttezza dei risultati. 5. Resta salva la facolta' di ogni ente di condurre rilevazioni non inserite nel Programma statistico nazionale. Qualora tali rilevazioni assumano rilevanza anche esterna, l'ufficio di statistica dovra' assicurare l'osservanza dei criteri generali sull'attivita' statistica fissati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Di tali iniziative dovra' darsi comunicazione all'ISTAT, il quale fornira' eventuali indicazioni di carattere tecnico. Delle suddette iniziative il presidente dell'ISTAT riferira' al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. La diffusione come dati statistici dei prodotti di queste rilevazioni e' disposta dall'organo cui compete secondo l'ordinamento dell'ente, su proposta del responsabile dell'ufficio di statistica e dopo che questi ne abbia riconosciuta l'attendibilita' e la compatibilita' con le nomenclature e le classificazioni fissate dall'ISTAT. 6. L'affidamento da parte dell'ente di un'intera rilevazione ad organizzazioni esterne potra' aver luogo, ove consentito dall'ordinamento dell'ente, solo in casi del tutto eccezionali e nell'oggettiva impossibilita', da parte dell'ufficio di statistica, a provvedervi nei tempi prefissati, ovvero in considerazione dell'assoluta specificita' dell'oggetto. In nessun caso i prodotti di questo tipo potranno essere diffusi come dati statistici ufficiali. 7. Dei provvedimenti di istituzione o riorganizzazione dell'ufficio di statistica dovra' essere data comunicazione all'ISTAT perche' esso, nell'ambito della propria sfera di competenza, possa formulare eventuali osservazioni sulla rispondenza dell'ufficio di statistica all'espletamento dei compiti ad esso derivanti dal decreto legislativo n. 322/1989.