IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio  delle assicurazioni private contro i danni, e le succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private  e d'interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20,  concernente  integrazioni  e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e  in  imprese  o
enti assicurativi;
  Visto  il  proprio  decreto  ministeriale  in data 1› ottobre 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235  del  7
ottobre  1991,  con  il  quale  e' stata posta in liquidazione coatta
amministrativa la Nuova Vigor S.m.s. di previdenza  e  sicurta',  con
sede  in  Messina  e  ne e' stato nominato commissario liquidatore il
rag. Antonino Parisi;
  Visto in particolare l'art. 3 del predetto decreto,  con  il  quale
sono state poste a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni
(INA) - gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della
strada"   il  rimborso  delle  spese  ed  il  compenso  spettante  al
commissario;
  Considerato che per effetto dell'art. 23,  comma  3,  della  citata
legge  n.  20/1991 il compenso del commissario liquidatore e le altre
spese della procedura sono poste  a  carico  dell'Istituto  nazionale
delle  assicurazioni (INA) - gestione autonoma del "Fondo di garanzia
per le vittime della strada" nel caso in cui risulti la  mancanza  di
attivita';
  Ritenuta la necessita' di rettificare l'art. 3 del ripetuto decreto
ministeriale in data 1› ottobre 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  3  del decreto ministeriale in data 1› ottobre 1991, citato
nelle premesse, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 3. -  Al  commissario  liquidatore  spetta,  a  carico  della
liquidazione,  oltre  al  rimborso  delle  spese,  un compenso la cui
misura sara' stabilita con successivo decreto.
  Nel caso risulti la mancanza di attivita'  della  societa'  di  cui
all'art.  1, gli oneri di cui al precedente comma sono posti a carico
dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) - gestione autonoma
del 'Fondo di garanzia per le vittime della strada'".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 novembre 1992
                                                 Il Ministro: GUARINO