IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818; Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, concernente integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il proprio decreto ministeriale in data 1 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 7 ottobre 1991, con il quale e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa la Nuova Vigor S.m.s. di previdenza e sicurta', con sede in Messina e ne e' stato nominato commissario liquidatore il rag. Antonino Parisi; Visto in particolare l'art. 3 del predetto decreto, con il quale sono state poste a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) - gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" il rimborso delle spese ed il compenso spettante al commissario; Considerato che per effetto dell'art. 23, comma 3, della citata legge n. 20/1991 il compenso del commissario liquidatore e le altre spese della procedura sono poste a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) - gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" nel caso in cui risulti la mancanza di attivita'; Ritenuta la necessita' di rettificare l'art. 3 del ripetuto decreto ministeriale in data 1 ottobre 1991; Decreta: Art. 1. L'art. 3 del decreto ministeriale in data 1 ottobre 1991, citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sara' stabilita con successivo decreto. Nel caso risulti la mancanza di attivita' della societa' di cui all'art. 1, gli oneri di cui al precedente comma sono posti a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) - gestione autonoma del 'Fondo di garanzia per le vittime della strada'". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 novembre 1992 Il Ministro: GUARINO