IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  54 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585,  il  quale
alla lettera b) prevede che l'autorizzazione ad espletare concorsi ed
operazioni  al  premio  puo'  essere  negata quando le manifestazioni
riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il
cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione a svolgere concorsi  e  operazioni  a  premi  puo'
essere negata quando riguarda i seguenti generi alimentari e di largo
e popolare consumo: uova, olii, grassi alimentari, latte, pane, riso,
caffe'  e  surrogati  di  caffe',  zucchero,  vini  da  tavola, aceti
commestibili, te', prodotti dietetici,  prodotti  alimentari  per  la
prima  infanzia,  paste  alimentari,  carni  fresche  e  congelate di
qualsiasi specie animale, prodotti ittici conservati, miele, prodotti
ortofrutticoli freschi, legumi, farine di frumento  e  di  granturco,
sale per uso alimentare, acque minerali, presidi medico chirurgici.