IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 54 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale alla lettera b) prevede che l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni al premio puo' essere negata quando le manifestazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione a svolgere concorsi e operazioni a premi puo' essere negata quando riguarda i seguenti generi alimentari e di largo e popolare consumo: uova, olii, grassi alimentari, latte, pane, riso, caffe' e surrogati di caffe', zucchero, vini da tavola, aceti commestibili, te', prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni fresche e congelate di qualsiasi specie animale, prodotti ittici conservati, miele, prodotti ortofrutticoli freschi, legumi, farine di frumento e di granturco, sale per uso alimentare, acque minerali, presidi medico chirurgici.