IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto  il  decreto-legge  12  novembre  1992,  n.  431,  contenente
"Disposizioni  urgenti  concernenti  l'incremento  dell'organico  del
Corpo di polizia penitenziaria ed il trattamento di persone  detenute
affette da infezioni da HIV";
  Visti,  in  particolare,  gli  articoli  3 e 4 di detto decreto che
dettano disposizioni in merito alle misure di custodia cautelare e di
sospensione  della  pena  nei  confronti  delle  persone  affette  da
infezione da HIV allorche' ricorra una situazione di incompatibilita'
con lo stato di detenzione;
  Considerato  che,  secondo  l'art.  3,  comma 2, del decreto-legge,
occorre definire i casi di AIDS  conclamata  e  di  grave  deficienza
immunitaria  ai  fini della dichiarazione di incompatibilita' nonche'
stabilire le procedure diagnostiche  e  medico-legali  per  accertare
l'affezione  da HIV e il grado di deficienza immunitaria rilevante ai
fini della situazione di incompatibilita' valutabile dal giudice;
  Sentita, al riguardo, la Commissione nazionale per la lotta  contro
l'AIDS nella seduta del 17 novembre 1992.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  situazione  di  AIDS conclamata, ai fini dell'art. 3, primo
inciso, seconda parte, del comma  1  del  decreto-legge  12  novembre
1992,  n.  431,  ricorre  quando  la  persona  sia  affetta  da  AIDS
conclamata  e  segnalata  in  base  alle  disposizioni  di  cui  alla
circolare  del  Ministero  della  sanita'  13  febbraio  1987,  n. 5,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987.
  2.  La  grave  deficienza  immunitaria,  ai  fini  della   medesima
disposizione,  ricorre  quando, anche in assenza di identificazione e
segnalazione ai sensi della citata circolare, la persona presenti  un
deficit immunitario esplicitato da un numero di linfociti T/CDA+ pari
o  inferiore  a  100/mmc  come  valore  ottenuto  in almeno due esami
consecutivi effettuati a distanza di quindici giorni uno dall'altro.