IL MINISTRO DELLA SANITA' 
                           DI CONCERTO CON 
                             IL MINISTRO 
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  febbraio  1954,
n. 320; 
  Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615; 
  Visto il decreto  ministeriale  4  giugno  1968,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 236 del 16 settembre 1968, concernente il piano
nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina,  e  succes-
sive modifiche; 
  Vista la decisione n. 90/242/CEE del 21 maggio 1990, che istituisce
un'azione  finanziaria  della  Comunita'  per  l'eradicazione   della
brucellosi degli ovini e dei caprini; 
  Vista la decisione n. 91/421/CEE del 19 luglio 1991 che approva  il
piano di eradicazione della  brucellosi  dagli  allevamenti  ovini  e
caprini presentato dall'Italia; 
  Vista la direttiva del Consiglio CEE n. 68  del  28  gennaio  1991,
relativa alle condizioni di  polizia  sanitaria  da  applicare  negli
scambi intracomunitari di ovini e caprini; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1991,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  46  del  23  febbraio  1991,  e   successive
modifiche; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione
del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23  gennaio
1968, n. 33, nella seduta del 10 dicembre 1991; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta del 16 dicembre 1991; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza  generale
dell'11 maggio 1992; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
eseguita in data 30 maggio 1992; 
                A D O T T A il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                          O b i e t t i v i 
  1. Il  presente  regolamento  stabilisce  le  misure  sanitarie  da
applicare  agli  allevamenti  di  ovini,   caprini   ed   ovi-caprini
dell'intero territorio  nazionale  onde  consentire  la  eradicazione
della brucellosi. 
  2. Il piano  nazionale  di  profilassi  della  brucellosi  ovina  e
caprina e' diretto ai seguenti obiettivi: 
    a)  la  tutela  della  salute  pubblica   nei   confronti   della
brucellosi; 
    b) l'eradicazione della  brucellosi  dagli  allevamenti  ovini  e
caprini; 
    c) la  protezione  degli  allevamenti  indenni  ed  ufficialmente
indenni dalla brucellosi. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il D.P.R.  n.  320/1954  riguarda  il  regolamento  di
          polizia veterinaria.
             -  La  legge  n. 615/1964 concerne la bonifica sanitaria
          degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.