IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto l'art. 4, terzo comma, della legge 29 dicembre 1990, n.  428,
che  attribuisce  al  Ministro  dell'agricoltura  e  delle foreste la
potesta' di adottare, con proprio decreto, provvedimenti  applicativi
dei  regolamenti emanati dalla Comunita' economica europea in materia
di politica agricola comune;
  Visto il decreto interministeriale 16 aprile 1987, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987,  modificato  da  ultimo
dal  decreto ministeriale 19 novembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1989, contenente norme  di  applicazione
del  regolamento  CEE  n. 3143/85, relativo allo smaltimento a prezzo
ridotto di burro d'intervento  destinato  al  consumo  diretto  sotto
forma di burro concentrato;
  Considerato  che la Commissione CEE, con propria nota del 13 maggio
1992, ha segnalato l'opportunita' di modificare tale decreto;
  Ritenuta l'opportunita' di aderire alla richiesta della Commissione
modificando l'art. 9 del suindicato decreto per precisare gli impegni
che devono figurare nei contratti di vendita del burro concentrato;
  Considerato che a norma dell'art. 16 del decreto  interministeriale
16 aprile 1987 eventuali modifiche che non riguardano le disposizioni
doganali   possono   essere   apportate   con  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste sentito il Ministero delle finanze;
  Visto il parere espresso dal Ministero delle  finanze  in  data  22
ottobre 1992;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'art.  9  del decreto ministeriale 16 aprile 1987 e' aggiunto il
seguente comma:
  "In caso di vendita del burro concentrato a commercianti intermedi,
nel contratto deve figurare l'impegno di tali soggetti, nei confronti
del venditore, a rispettare gli obblighi relativi  alla  destinazione
del prodotto. In tale impegno, che si intende tacitamente
rinnovato  ad  ogni  vendita,  e'  precisato  che  l'acquirente  e' a
conoscenza delle sanzioni previste agli articoli 2 e 3 della legge n.
898 del 23 dicembre 1986".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 novembre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA