IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  38,  quarto  comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come  sostituito  dall'art.  1,
comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Visto l'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 413 del 1991;
  Ritenuto  di  apportare  alcune  modifiche alla tabella allegata al
decreto 10 settembre 1992 (*) per  tenere  conto  di  nuovi  elementi
emersi  in  merito  alla  significativita'  dei  beni  indicativi  di
capacita' contributiva ed al valore dei coefficienti indicati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La tabella allegata al decreto 10 settembre 1992  e'  sostituita
dalla seguente:
                                                              TABELLA
 
                                                             Coeffi-
                                Importo                      ciente
                                  __                           __
1. AEROMOBILI.
1.1. Aerei da turismo:
     fino a 100 HP       L. 281.000 x ora di volo              8
     da 101 a 150 HP     L. 303.000       "                    8
     da 151 a 200 HP     L. 371.000       "                    8
______
             (*)   Il   decreto   ministeriale   10   settembre  1992
          concernente  determinazione,  ai  fini   dell'imposta   sul
          reddito  delle persone fisiche, degli indici e coefficienti
          presuntivi di reddito o di  maggior  reddito  in  relazione
          agli  elementi  indicativi  di  capacita'  contributiva, e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale
          - n. 218 del 16 settembre 1992.
 
                                                             Coeffi-
                                Importo                      ciente
                                  __                           __
     da 201 a 250 HP     L. 409.000 x ora di volo              8
     da 251 a 300 HP     L. 460.000       "                    8
     da 301 a 450 HP     L. 550.000       "                    9
     da 451 a 600 HP     L. 753.000       "                    9
1.2. Elicotteri da turismo:
     fino a 150 HP       L. 424.000 x ora di volo              9
     da 151 a 300 HP     L. 580.000       "                    9
1.3. Alianti e
     motoalianti         L. 110.000 x ora di volo              7
1.4. Ultraleggeri e
     deltaplani a motore:
     fino a 50 HP        L. 50.000 x ora di volo               7
     da 51 a 100 HP      L. 70.000       "                     7
     superiori a 100 HP  L. 100.000      "                     7
   Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aeroclub
il costo orario e' ridotto del 30%.
 
                                                             Coeffi-
                                Importo                      ciente
                                  __                           __
2. NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO.
2.1. Imbarcazioni da diporto di
     stazza lorda superiore a 3 t
     e fino a 50 t con propulsione
     a vela:
     oltre 600 e fino
     a 900 cm            L. 5.000 a cm                         7
     oltre 900 e fino
     a 1200 cm           L. 4.500.000 piu' L. 8.000 per        7
                         ogni cm eccedente i 900
     oltre 1200 e fino
     a 1500 cm           L. 6.900.000 piu' L. 12.000 per       7
                         ogni cm eccedente i 1200
     oltre 1500 e fino
     a 1800 cm           L. 10.500.000 piu' L. 12.000 per      8
                         ogni cm eccedente i 1500
     oltre 1800 cm       L. 14.100.000 piu' L. 14.000 per      8
                         ogni cm eccedente i 1800 e
                         L. 10.000.000 per ogni unita'
                         di personale stagionale
2.2. Imbarcazioni da diporto
     di stazza lorda non
     superiore a 50 t, con
     propulsione a motore
     di potenza superiore
     a 25 HP effettivi:
fino a 900 cm              L. 4.000.000 piu' L. 28.000 per          5
                          ogni  cm  eccedente  i  600  piu'  L.
                          20.000  per  ogni  HP  effettivo  che
                          superi  una  potenza  (espressa in HP
                          effettivi) pari  a  cinque  volte  il
                          quadrato    della   lunghezza   della
                          imbarcazione (espressa utilizzando il
                          metro come unita' di misura)
oltre 900 e fino a         L. 12.400.000 piu' L. 13.500 per         5
 1200 cm                  ogni  cm  eccedente  i  900  piu'  L.
                          20.000  per  ogni  HP  effettivo  che
                          superi una potenza  (espressa  in  HP
                          effettivi)  pari  a  cinque  volte il
                          quadrato   della   lunghezza    della
                          imbarcazione (espressa utilizzando il
                          metro come unita' di misura)
oltre 1200 e fino a 1400   L. 16.450.000 piu' L. 40.000 per         6
  cm                      ogni  cm  eccedente  i  1200  piu' L.
                          20.000  per  ogni  HP  effettivo  che
                          superi  una  potenza  (espressa in HP
                          effettivi) pari  a  cinque  volte  il
                          quadrato    della   lunghezza   della
                          imbarcazione (espressa utilizzando il
                          metro come unita' di misura)
oltre i 1400 cm            L. 24.450.000 piu' L. 40.000 per         7
                          ogni cm  eccedente  i  1500  piu'  L.
                          20.000  per  ogni  HP  effettivo  che
                          superi una potenza  (espressa  in  HP
                          effettivi)  pari  a  cinque  volte il
                          quadrato   della   lunghezza    della
                          imbarcazione (espressa utilizzando il
                          metro  come  unita' di misura) e lire
                          10  milioni  per   ogni   unita'   di
                          personale stagionale
2.3. Navi di stazza        L. 90.000.000 piu' L. 1.200.000 per      4
sup. a 50 t               ogni  t eccedente le 50, piu' lire 10
                          milioni per ogni unita' di  personale
                          stagionale
2.4. Navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore
     in  locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre
     mesi all'anno: l'importo e' costituito dall'ammontare del canone
     pattuito.  I coefficienti sono i medesimi di quelli stabiliti ai
     punti precedenti.
   Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei  coefficienti  agli
importi   indicati   per  le  navi  e  imbarcazioni  da  diporto  con
propulsione a vela o a motore sono ridotti del 5% per anno,  fino  ad
un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di
prima   immatricolazione.  Le  spese  presunte  per  l'equipaggio  si
intendono riferite al personale effettivamente imbarcato.
 
                                                             Coeffi-
                                Importo                      ciente
                                  __                           __
3. AUTOVEICOLI.
3.1. Autoveicoli con
     alimentazione a
     benzina:
     fino a 12 HP        L. 2.367.000                          4
     da 13 a 15 HP       L. 2.367.000 piu' L. 234.000          5
                         per ogni HP eccedente i 12
     da 16 a 20 HP       L. 3.070.000 piu' L. 423.000          6
                         per ogni HP eccedente i 15
     da 21 a 24 HP       L. 5.185.000 piu' L. 303.000          7
                         per ogni HP eccedente i 20
     oltre 24 HP         L. 6.397.000 piu' L. 267.000          8
                         per ogni HP eccedente i 24
3.2. Autoveicoli con
     alimentazione a
     gasolio:
     fino a 16 HP        L. 4.537.000                          5
     da 17 a 20 HP       L. 4.537.000 piu' L. 384.000          6
                         per ogni HP eccedente i 16
     oltre 20 HP         L. 6.073.000 piu' L. 401.000          7
                         per ogni HP eccedente i 20
 
   Gli  ammontari  risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli
importi indicati per gli autoveicoli sono ridotti del 10%  per  anno,
fino  ad  un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a
quello di prima immatricolazione.
 
                                                             Coeffi-
                                Importo                      ciente
                                  __                           __
4. ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
   A MOTORE.
4.1. Campers e autocaravans:
     fino a 19 HP        L. 3.216.000                          5
     da 20 a 22 HP       L. 3.216.000 piu' L. 155.000          5
                         per ogni HP eccedente i 19
     oltre 22 HP         L. 3.681.000 piu' L. 241.000          6
                         per ogni HP eccedente i 22
4.2. Motocicli con cilindrata
     superiore a 250 cc:
     da 251 a 350 cc     L. 723.950                            5
     da 351 a 500 cc     L. 970.000                            5
     oltre 500 cc        L. 1.276.300                          7
 
   Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei  coefficienti  agli
importi  indicati  per  gli  altri  mezzi  di trasporto a motore sono
ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal
terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.
 
                                                             Coeffi-
                                Importo                      ciente
                                  __                           __
5. ROULOTTES                   L. 1.100.000                     5
6. RESIDENZE PRINCIPALI E
SECONDARIE.
6.1. Residenze principali
in   proprieta'  o  altro
diritto reale o  detenute
a titolo gratuito ubicate
nelle  regioni  Piemonte,
Valle d'Aosta, Lombardia,
Trentino-Alto      Adige,
Veneto,    Friuli-Venezia
Giulia ed Emilia-Romagna:
fino a 120 mq                  L. 34.000/mq annue              4
oltre 120 mq                   L. 34.000/mq annue              5
6.2. Residenze principali
in  proprieta'  o   altro
diritto  reale o detenute
a titolo gratuito ubicate
nelle  regioni   Liguria,
Toscana,  Marche, Umbria,
Lazio ed Abruzzo:
fino a 120 mq                  L. 28.000/mq annue              4
oltre 120 mq                   L. 28.000/mq annue              5
6.3. Residenze principali
in  proprieta'  o   altro
diritto  reale o detenute
a titolo gratuito ubicate
nelle   regioni   Molise,
Campania,         Puglia,
Basilicata,     Calabria,
Sicilia e Sardegna:
fino a 120 mq                  L. 24.000/mq annue              4
oltre 120 mq                   L. 24.000/mq annue              5
6.4. Residenze secondarie
in   proprieta'  o  altro
diritto reale o  detenute
a titolo gratuito ubicate
in Italia:
fino a 120 mq           Valgono gli stessi importi delle
                       residenze principali ridotti del 50%    5
oltre 120 mq            Valgono gli stessi importi delle
                       residenze principali ridotti del 50%    6
 
                                                             Coeffi-
                                Importo                      ciente
                                  __                           __
6.5. Residenze secondarie      L. 20.000/mq                    8
in proprieta' o altro diritto
reale o detenute a titolo
gratuito ubicate all'estero:
6.6. Residenze principali e
secondarie in locazione non
stagionale:
principali. . . . . . . . .    Valgono gli stessi              3
                              importi delle residenze
                              in proprieta' aumentati
                              del canone di locazione
secondarie                     Valgono gli stessi              4
                              importi delle residenze
                              in proprieta' aumentati
                              del canone di locazione
6.7. Residenze secondarie      L'importo e' costituito         6
in locazione stagionale       dall'ammontare del canone
                              di locazione
6.8. Residenze secondarie      L. 5.000 per mq per             6
in multiproprieta'             settimana di disponibilita'
 
   La  superficie  deve  essere calcolata ai sensi dell'art. 13 della
legge 27 luglio 1978, n. 392.
   Per le residenze in proprieta' indicate ai punti  6.1,  6.2,  6.3,
6.4,  6.5 e 6.8 gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento
degli eventuali mutui ad esse relativi. In  tal  caso,  i  rispettivi
coefficienti  sono  ridotti  di  una  unita'.  L'ammontare risultante
dall'applicazione  dei  nuovi   coefficienti   agli   importi   cosi'
determinati non puo', comunque, essere inferiore a quello ottenuto in
assenza di mutui.
   Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprieta' indi-
cate  ai  punti  6.1,  6.2,  6.3,  6.4,  6.5  e  6.8 gli importi sono
costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui.
 
 
                                                             Coeffi-
                                Importo                      ciente
                                  __                           __
7. COLLABORATORI FAMILIARI:
   a tempo pieno conviventi    L. 20.200.000 per ciascun
                                 collaboratore                 4
a tempo parziale o non
 conviventi                    L. 11.500 per ora lavorata      4
 
   Non si considerano collaboratori familiari  coloro  i  quali  sono
addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.
 
                                                             Coeffi-
                                Importo                      ciente
                                  __                           __
8. CAVALLI DA CORSA
   O DA EQUITAZIONE.
8.1. Cavalli mantenuti in
     proprio:
     cavalli da corsa . . . .  L. 9.000.000                    7
     cavalli da equitazione    L. 6.000.000                    6
8.2. Cavalli a pensione:
     cavalli da corsa . . . .  L. 18.000.000                   7
     cavalli da equitazione .  L. 10.000.000                   6
9. ASSICURAZIONI DI OGNI       Ammontare del premio           10
   TIPO (escluse quelle
   relative all'utilizzo
   di veicoli a motore,
   sulla vita e quelle
   contro gli infortuni
   e le malattie)