IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 31 dicembre  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  per
l'esercizio finanziario 1992;
  Visto   il  decreto  ministeriale  del  7  settembre  1992  che  ha
modificato l'art. 2, secondo comma, del suindicato decreto;
                              Decreta:
  Per  il  30  novembre   1992   e'   disposta   l'emissione,   senza
l'indicazione  del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari del Tesoro al
portatore a centottantadue giorni con scadenza il 31 maggio 1993 fino
al limite massimo in valore nominale di lire 15.000 miliardi.
  La spesa per interessi  gravera'  sul  cap.  4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1993.
  L'assegnazione e l'aggiudicazione dei  buoni  ordinari  del  Tesoro
avverra'  con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21
del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta di  cui
alla  lettera  a)  dell'art.  19  puo'  essere  presentata fino ad un
importo massimo di 2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi sara' reso noto con apposito comunicato del  Ministero
del tesoro.
  Il  collocamento  dei  buoni  verra' effettuato nei confronti della
Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei  cambi,  delle  aziende  di
credito  e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di
credito speciale, degli enti  con  finalita'  di  previdenza  e/o  di
assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della
legge  21  marzo  1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle
societa' finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7, del  citato
decreto  ministeriale  del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e
delle societa' d'intermediazione mobiliare  di  cui  all'art.  5  del
medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo sportello all'uopo istituito presso  l'Amministrazione  centrale
della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le
ore  12 del giorno 24 novembre 1992, con l'osservanza delle modalita'
stabilite nell'art. 9 del citato  decreto  ministeriale  31  dicembre
1991.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei  conti  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 18 novembre 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1992
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 14