IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente  modifiche  al
sistema penale;
  Visto  l'art.  20,  primo  comma,  del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, il  quale  prevede  che  l'importo
dovuto  per  ogni  richiesta  di  revisione di analisi di campioni ai
sensi  del  secondo  comma  dell'art.  15  della  predetta  legge  n.
689/1981,  e'  aggiornato  ogni  anno  in  misura  pari all'indice di
variazione dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed
impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'ISTAT;
  Visto il decreto 6 agosto 1991 del Ministro del tesoro, di concerto
con  quello  dell'agricoltura  e  delle  foreste, con cui il predetto
importo e' stato fissato da ultimo in L. 127.530;
  Considerato che il tasso di variazione per l'anno 1991 e' risultato
pari al 6,4%;
  Ritenuto necessario aggiornare in ragione della stessa  percentuale
il suddetto importo di L. 127.530;
                              Decreta:
  A  decorrere  dal  primo  giorno del mese successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale l'importo
da versare per ogni richiesta di revisione di analisi alla competente
Tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 15 della legge  24  novembre
1981, n. 689, e' elevato a L. 135.690.
   Roma, 18 giugno 1992
                                               Il Ministro del tesoro
                                                       CARLI
         Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
            GORIA