IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  il  primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede
l'istituzione di un "Fondo sanitario nazionale" il cui importo  viene
stanziato,  per  la  parte  corrente, nello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro;
  Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n.  833,  il
quale  stabilisce  che  le  somme di cui al Fondo sanitario nazionale
vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per  la
programmazione  economica  (CIPE)  fra  tutte  le  regioni e province
autonome di Trento e  di  Bolzano  su  proposta  del  Ministro  della
sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale;
  Visto  il  decreto legislativo del 16 dicembre 1989, n. 418, con il
quale sono state trasferite alla Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  le  attribuzioni
consultive del Consiglio sanitario nazionale;
  Tenuto  conto  che  la  predetta  Conferenza  Stato-regioni, con le
determinazioni del 13 febbraio, del 30 luglio e 30 settembre 1992, ha
espresso il proprio parere sulle proposte del Ministro della  sanita'
di  ripartizione,  fra  le  regioni  e  province  autonome, del Fondo
sanitario nazionale, parte corrente, per il 1992;
  Visto il primo comma dell'art.  6  del  decreto-legge  30  dicembre
1979,  n.  663,  convertito  nella  legge 29 febbraio 1980, n. 33, il
quale dispone, tra l'altro,  che  le  assegnazioni  trimestrali  alle
regioni   e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  da
effettuarsi con decreti dei Ministri del  tesoro  e  del  bilancio  e
della   programmazione   economica,   per   la  parte  di  rispettiva
competenza,  non  possono  superare  un  quarto  degli   stanziamenti
previsti;
  Visto  il  secondo  comma  dell'art.  6 del citato decreto-legge n.
663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che,
fino a quando non sara' approvato il Piano sanitario  nazionale,  per
la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici
e  dagli  standards  previsti  dal  secondo  comma dell'art. 51 della
stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il primo comma dell'art. 4 della legge 30 dicembre  1991,  n.
412,  il  quale  dispone  che il Governo, con apposito provvedimento,
d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e
le  province autonome di Trento e di Bolzano, determina - con effetto
dal primo gennaio  1992  -  i  livelli  di  assistenza  sanitaria  da
assicurare  in  condizioni  di  uniformita'  sul territorio nazionale
nonche' gli standard organizzativi e di attivita' da  utilizzare  per
il   calcolo   capitario   di   finanziamento   di   ciascun  livello
assistenziale per l'anno 1992;
  Visto che il CIPE, con delibere del 25 marzo  e  12  agosto  (nelle
more  della  predisposizione  del provvedimento di cui sopra) - dallo
stanziamento  del  Fondo  sanitario  nazionale  per  l'anno  1992  di
complessive lire 82.870 miliardi - ha determinato, in acconto, per il
primo semestre e terzo trimestre 1992, l'assegnazione in favore delle
regioni  e  province  autonome,  dell'importo  complessivo  di 59.055
miliardi;
  Visto,  inoltre,  che  il  CIPE con la stessa delibera del 25 marzo
1992, ha determinato in L. 148.000.000.000 la  quota  annua  1992  da
assegnare  in  favore dell'Associazione italiana della Croce rossa in
quote trimestrali di L. 37.000.000.000;
  Visti i propri decreti n. 122840 del 24 aprile,  n.  134543  del  9
maggio,  n.  147509  del  7  luglio,  n. 168066 del 1› settembre e n.
175646 del 5 ottobre 1992, registrati alla Corte  dei  conti,  con  i
quali  e'  stato  erogato  per  le  necessita' finanziarie del primo,
secondo e terzo trimestre 1992 l'importo complessivo di  lire  59.055
miliardi  in favore delle regioni e delle province autonome di Trento
e  di  Bolzano,  nonche'  quello  di  lire  148  miliardi  in  favore
dell'Associazione italiana della Croce rossa;
  Visto,  altresi', che il CIPE, con delibera del 13 ottobre 1992 - a
valere sullo stanziamento del Fondo sanitario 1992 - ha  determinato,
per  il quarto trimestre 1992, l'assegnazione in favore delle regioni
e province autonome, per un  importo  complessivo  di  lire  22.333,4
miliardi;
  Tenuto    conto   che   occorre   provvedere   all'assegnazione   e
all'erogazione in favore delle  regioni  e  province  autonome  delle
quote del quarto trimestre 1992;
  Vista  la  nota n. 37136 del 7 ottobre 1992 con la quale la regione
Sardegna autorizza il Ministero  del  tesoro  -  Ragioneria  generale
dello  Stato  ad  eseguire  il versamento di quanto dovuto alla Cassa
depositi e prestiti per rate non corrisposte a tutto il  31  dicembre
1987  relative  a mutui concessi per interventi di edilizia sanitaria
agli ex enti ospedalieri di cui all'art. 26  della  legge  23  aprile
1981,  n.  153, oltre agli interessi moratori maturati fino al giorno
dell'estinzione del debito,  previa  corrispondente  riduzione  della
quota ad essa spettante sull'assegnazione del quarto trimestre, parte
corrente Fondo sanitario nazionale 1992;
  Vista  la  nota  5864  del  13  ottobre  1992 con la quale la Cassa
depositi e prestiti  ha  comunicato  la  situazione  debitoria  della
regione Sardegna per i motivi di cui al punto precedente;
  Determinato in L. 1.096.518.739 l'importo, comprensivo di interessi
maturati  fino  al  31  ottobre  1992  spettante  alla predetta Cassa
depositi e prestiti;
  Visto il  quarto  comma  dell'art.  51  della  legge  n.  833/1978,
modificato  ed  integrato  dall'art.  6 della legge 7 agosto 1982, n.
526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio
ai Ministeri della sanita' e del tesoro, da  parte  delle  regioni  e
province  autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale
di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/1978, la
quota di propria spettanza, deliberata  dal  CIPE,  viene  trasferita
alle   medesime   in   misura   uguale   alla   corrispondente  quota
dell'esercizio precedente;
  Preso  atto  che  sono  stati  inviati  i  rendiconti  del  secondo
trimestre  1992  da  tutte  le  regioni  e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano;
  Ritenuto necessario provvedere all'assegnazione  ed  all'erogazione
per  il  quarto  trimestre  1992,  della  somma  complessiva  di lire
21.793,324 miliardi in favore delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Sardegna;
  Ritenuto necessario provvedere in  favore  della  regione  Sardegna
all'assegnazione  di  lire  540,076  miliardi  e  all'erogazione  del
ridotto  importo  di  lire   538.979.481.261,   all'assegnazione   ed
erogazione  in  favore  della  Cassa depositi e prestiti dell'importo
complessivo di L. 1.096.518.739;
  Visto  il  cap.  5941 dello stato di previsione di questo Ministero
per   l'anno   finanziario   1992,   che   presenta   la   necessaria
disponibilita' sia in termini di competenza che di cassa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  assegnata, per il quarto trimestre 1992, alle regioni a statuto
ordinario ed a statuto speciale, nonche' alle  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano, la somma complessiva di L. 22.333.400.000.000
ripartita come appresso:
Regione Piemonte .  . . . . . . . . . . . . .    L. 1.621.654.500.000
Regione Valle d'Aosta . . . . . . . . . . . .    "     37.914.000.000
Regione Lombardia . . . . . . . . . . . . . .    "  3.345.714.000.000
Provincia autonoma di Bolzano . . . . . . . .    "    125.895.500.000
Provincia autonoma di Trento .  . . . . . . .    "    141.872.000.000
Regione Veneto .  . . . . . . . . . . . . . .    "  1.808.464.000.000
Regione Friuli-Venezia Giulia . . . . . . . .    "    468.974.000.000
Regione Liguria . . . . . . . . . . . . . . .    "    851.348.000.000
Regione Emilia-Romagna .  . . . . . . . . . .    "  2.033.905.000.000
Regione Toscana . . . . . . . . . . . . . . .    "  1.527.894.000.000
Regione Umbria .  . . . . . . . . . . . . . .    "    364.868.000.000
Regione Marche .  . . . . . . . . . . . . . .    "    706.369.500.000
Regione Lazio . . . . . . . . . . . . . . . .    "  2.325.876.500.000
Regione Abruzzo . . . . . . . . . . . . . . .    "    447.166.500.000
Regione Molise .  . . . . . . . . . . . . . .    "    117.382.500.000
Regione Campania .  . . . . . . . . . . . . .    "  2.035.837.500.000
Regione Puglia .  . . . . . . . . . . . . . .    "  1.446.159.000.000
Regione Basilicata .  . . . . . . . . . . . .    "    191.211.500.000
Regione Calabria .  . . . . . . . . . . . . .    "    686.329.500.000
Regione Sicilia . . . . . . . . . . . . . . .    "  1.508.488.500.000
Regione Sardegna .  . . . . . . . . . . . . .    "    540.076.000.000
                                                   ------------------
                                    Totale. . . L. 22.333.400.000.000