IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un "Fondo sanitario nazionale" il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) fra tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale; Visto il decreto legislativo del 16 dicembre 1989, n. 418, con il quale sono state trasferite alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome le attribuzioni consultive del Consiglio sanitario nazionale; Tenuto conto che la predetta Conferenza Stato-regioni, con le determinazioni del 13 febbraio, del 30 luglio e 30 settembre 1992, ha espresso il proprio parere sulle proposte del Ministro della sanita' di ripartizione, fra le regioni e province autonome, del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, per il 1992; Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti; Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sara' approvato il Piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il primo comma dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il quale dispone che il Governo, con apposito provvedimento, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina - con effetto dal primo gennaio 1992 - i livelli di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformita' sul territorio nazionale nonche' gli standard organizzativi e di attivita' da utilizzare per il calcolo capitario di finanziamento di ciascun livello assistenziale per l'anno 1992; Visto che il CIPE, con delibere del 25 marzo e 12 agosto (nelle more della predisposizione del provvedimento di cui sopra) - dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1992 di complessive lire 82.870 miliardi - ha determinato, in acconto, per il primo semestre e terzo trimestre 1992, l'assegnazione in favore delle regioni e province autonome, dell'importo complessivo di 59.055 miliardi; Visto, inoltre, che il CIPE con la stessa delibera del 25 marzo 1992, ha determinato in L. 148.000.000.000 la quota annua 1992 da assegnare in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa in quote trimestrali di L. 37.000.000.000; Visti i propri decreti n. 122840 del 24 aprile, n. 134543 del 9 maggio, n. 147509 del 7 luglio, n. 168066 del 1 settembre e n. 175646 del 5 ottobre 1992, registrati alla Corte dei conti, con i quali e' stato erogato per le necessita' finanziarie del primo, secondo e terzo trimestre 1992 l'importo complessivo di lire 59.055 miliardi in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' quello di lire 148 miliardi in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa; Visto, altresi', che il CIPE, con delibera del 13 ottobre 1992 - a valere sullo stanziamento del Fondo sanitario 1992 - ha determinato, per il quarto trimestre 1992, l'assegnazione in favore delle regioni e province autonome, per un importo complessivo di lire 22.333,4 miliardi; Tenuto conto che occorre provvedere all'assegnazione e all'erogazione in favore delle regioni e province autonome delle quote del quarto trimestre 1992; Vista la nota n. 37136 del 7 ottobre 1992 con la quale la regione Sardegna autorizza il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato ad eseguire il versamento di quanto dovuto alla Cassa depositi e prestiti per rate non corrisposte a tutto il 31 dicembre 1987 relative a mutui concessi per interventi di edilizia sanitaria agli ex enti ospedalieri di cui all'art. 26 della legge 23 aprile 1981, n. 153, oltre agli interessi moratori maturati fino al giorno dell'estinzione del debito, previa corrispondente riduzione della quota ad essa spettante sull'assegnazione del quarto trimestre, parte corrente Fondo sanitario nazionale 1992; Vista la nota 5864 del 13 ottobre 1992 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha comunicato la situazione debitoria della regione Sardegna per i motivi di cui al punto precedente; Determinato in L. 1.096.518.739 l'importo, comprensivo di interessi maturati fino al 31 ottobre 1992 spettante alla predetta Cassa depositi e prestiti; Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge n. 833/1978, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanita' e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/1978, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente; Preso atto che sono stati inviati i rendiconti del secondo trimestre 1992 da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano; Ritenuto necessario provvedere all'assegnazione ed all'erogazione per il quarto trimestre 1992, della somma complessiva di lire 21.793,324 miliardi in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Sardegna; Ritenuto necessario provvedere in favore della regione Sardegna all'assegnazione di lire 540,076 miliardi e all'erogazione del ridotto importo di lire 538.979.481.261, all'assegnazione ed erogazione in favore della Cassa depositi e prestiti dell'importo complessivo di L. 1.096.518.739; Visto il cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1992, che presenta la necessaria disponibilita' sia in termini di competenza che di cassa; Decreta: Art. 1. E' assegnata, per il quarto trimestre 1992, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di L. 22.333.400.000.000 ripartita come appresso: Regione Piemonte . . . . . . . . . . . . . . L. 1.621.654.500.000 Regione Valle d'Aosta . . . . . . . . . . . . " 37.914.000.000 Regione Lombardia . . . . . . . . . . . . . . " 3.345.714.000.000 Provincia autonoma di Bolzano . . . . . . . . " 125.895.500.000 Provincia autonoma di Trento . . . . . . . . " 141.872.000.000 Regione Veneto . . . . . . . . . . . . . . . " 1.808.464.000.000 Regione Friuli-Venezia Giulia . . . . . . . . " 468.974.000.000 Regione Liguria . . . . . . . . . . . . . . . " 851.348.000.000 Regione Emilia-Romagna . . . . . . . . . . . " 2.033.905.000.000 Regione Toscana . . . . . . . . . . . . . . . " 1.527.894.000.000 Regione Umbria . . . . . . . . . . . . . . . " 364.868.000.000 Regione Marche . . . . . . . . . . . . . . . " 706.369.500.000 Regione Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.325.876.500.000 Regione Abruzzo . . . . . . . . . . . . . . . " 447.166.500.000 Regione Molise . . . . . . . . . . . . . . . " 117.382.500.000 Regione Campania . . . . . . . . . . . . . . " 2.035.837.500.000 Regione Puglia . . . . . . . . . . . . . . . " 1.446.159.000.000 Regione Basilicata . . . . . . . . . . . . . " 191.211.500.000 Regione Calabria . . . . . . . . . . . . . . " 686.329.500.000 Regione Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . " 1.508.488.500.000 Regione Sardegna . . . . . . . . . . . . . . " 540.076.000.000 ------------------ Totale. . . L. 22.333.400.000.000