IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista l'istanza presentata dal presidente dell'istituto "Giannina Gaslini" di Genova in data 17 aprile 1991 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto "Giannina Gaslini" di Genova; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita', in data 9 giugno 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 6 ottobre 1992; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante; Decreta: Art. 1. L'istituto "Giannina Gaslini" di Genova e' autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.