IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista l'istanza presentata dal presidente  dell'istituto  "Giannina
Gaslini"  di  Genova  in  data  17  aprile  1991  intesa  ad ottenere
l'autorizzazione all'espletamento delle  attivita'  di  trapianto  di
cornea  da  cadavere  a scopo terapeutico presso l'istituto "Giannina
Gaslini" di Genova;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore  di  sanita',
in data 9 giugno 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 6 ottobre 1992;
  Considerato che, in base agli  atti  istruttori,  nulla  osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto  il  decreto   ministeriale   14   gennaio   1982,   relativo
all'autorizzazione  al  prelievo  di  cornea,  ai  fini  di trapianto
terapeutico, al domicilio del soggetto donante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'istituto "Giannina Gaslini" di Genova e' autorizzato al trapianto
di cornea da cadavere a  scopo  terapeutico  prelevata  in  Italia  o
importata gratuitamente dall'estero.