Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di orgine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Montefalco", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979 (Gazzetta Ufficiale n. 108 del 19 aprile 1980), propone la modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. -------- Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Montefalco" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Montefalco" e' riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.