Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di  orgine
dei  vini,  istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 luglio 1963, n.  930,  esaminata  la  domanda
intesa  ad  ottenere  la  modifica del disciplinare di produzione del
vino   a   denominazione   di   origine   controllata   "Montefalco",
riconosciuta  con  decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1979 (Gazzetta Ufficiale n. 108  del  19  aprile  1980),  propone  la
modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola - entro sessanta giorni dalla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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         Proposta di modifica del disciplinare di produzione
       della denominazione di origine controllata "Montefalco"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Montefalco" e'  riservata
ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.