IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario  della
unita'  locale  socio  sanitaria n. 4 di Feltre in data 31 marzo 1992
intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle  attivita'
di  trapianto  di  cornea  da  cadavere a scopo terapeutico presso lo
stabilimento ospedaliero di Feltre;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore  di  sanita',
in data 5 maggio 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 6 ottobre 1992;
  Considerato che, in base agli  atti  istruttori,  nulla  osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto  il  decreto   ministeriale   14   gennaio   1982,   relativo
all'autorizzazione  al  prelievo  di  cornea,  ai  fini  di trapianto
terapeutico, al domicilio del soggetto donante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo stabilimento ospedaliero di Feltre e' autorizzato  al  trapianto
di  cornea  da  cadavere  a  scopo  terapeutico prelevata in Italia o
importata gratuitamente dall'estero.