IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unita' locale socio sanitaria n. 8 "Vicenza" di Vicenza in data 2 ottobre 1989 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero di Vicenza; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita', in data 28 maggio 1991, in esito agli accertamenti tecnici effettuati; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 6 ottobre 1992; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante; Decreta: Art. 1. Il presidio ospedaliero di Vicenza e' autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.