IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve; Visto il regolamento CEE n. 3201/90 della Commissione del 16 ottobre 1990, recante modalita' di applicazione per la designazione e presentazione dei vini e dei mosti di uve; Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977; Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini ed in particolare l'art. 32, comma 3, recante misure transitorie sull'utilizzo delle indicazioni geografiche per i vini da tavola non riconosciute ad indicazione geografica tipica; Visto il proprio decreto 11 agosto 1992 contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e rela- tive menzioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti da uve provenienti dalla vendemmia 1992; Viste le richieste, pervenute da parte di alcune regioni ed organizzazioni professionali operanti nel settore vitivinicolo, intese ad integrare il predetto decreto ministeriale 11 agosto 1992 mediante la possibilita' di utilizzo di alcune indicazioni geografiche, nonche' dei riferimenti al nome di vitigni e/o menzioni aggiuntive per talune indicazioni geografiche; Vista la richiesta pervenuta dalla regione Emilia Romagna intesa ad ottenere l'esclusione del riferimento al nome del vitigno "Albana" nella designazione e presentazione di tutte le indicazioni geografiche, onde evitare il rischio di confusione con la D.O.C.G. "Albana di Romagna"; Viste altresi' le richieste intese ad ottenere la possibilita' di smaltimento delle etichette non conformi alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 5, del citato decreto ministeriale 11 agosto 1992; Considerate valide le motivazioni addotte a sostegno delle citate richieste; Decreta: Art. 1. 1. Ad integrazione delle indicazioni geografiche consentite ai sensi del decreto ministeriale 11 agosto 1992, e' autorizzato, solo per i vini derivanti dalle uve della vendemmia 1992, l'utilizzo delle indicazioni geografiche e relativi riferimenti o menzioni aggiuntive riportate nell'allegato 1 del presente decreto. 2. Nella designazione e presentazione delle indicazioni geografiche, autorizzate in via transitoria per la vendemmia 1992, riferite a zone di produzione per le quali e' stata accordata la possibilita' di far riferimento al nome dei vitigni raccomandati od autorizzati per le relative provincie, tale uso deve essere effettuato nel rispetto della specifica normativa nazionale e comunitaria, in particolare osservando le compatibilita' e le limitazioni per l'indicazione del nome del vitigno, affinche' sia evitato ogni rischio di confusione tra i vini da tavola in questione e le denominazioni di origine controllata e le denominazioni di origine controllata e garantita.