IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il regolamento CEE n. 2392/89 del  Consiglio  del  24  luglio
1989  che  stabilisce  le  norme  generali  per  la designazione e la
presentazione dei vini e dei mosti di uve;
  Visto il regolamento  CEE  n.  3201/90  della  Commissione  del  16
ottobre 1990, recante modalita' di applicazione per la designazione e
presentazione dei vini e dei mosti di uve;
  Visto  il  proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme per la
designazione e presentazione  dei  vini  da  tavola  con  indicazione
geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  2  novembre  1978  contenente  norme
complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;
  Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti
l'uso di riferimenti aggiuntivi  per  la  designazione  dei  vini  da
tavola con indicazione geografica;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n. 164, concernente la nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini ed in  particolare
l'art.  32,  comma  3, recante misure transitorie sull'utilizzo delle
indicazioni geografiche per i vini  da  tavola  non  riconosciute  ad
indicazione geografica tipica;
  Visto  il  proprio  decreto  11  agosto  1992  contenente norme per
l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e rela-
tive menzioni aggiuntive  per  i  vini  da  tavola  prodotti  da  uve
provenienti dalla vendemmia 1992;
  Viste  le  richieste,  pervenute  da  parte  di  alcune  regioni ed
organizzazioni  professionali  operanti  nel  settore   vitivinicolo,
intese  ad  integrare il predetto decreto ministeriale 11 agosto 1992
mediante  la  possibilita'  di   utilizzo   di   alcune   indicazioni
geografiche,  nonche' dei riferimenti al nome di vitigni e/o menzioni
aggiuntive per talune indicazioni geografiche;
  Vista la richiesta pervenuta dalla regione Emilia Romagna intesa ad
ottenere l'esclusione del riferimento al nome  del  vitigno  "Albana"
nella   designazione   e   presentazione   di  tutte  le  indicazioni
geografiche, onde evitare il rischio di confusione  con  la  D.O.C.G.
"Albana di Romagna";
  Viste  altresi'  le richieste intese ad ottenere la possibilita' di
smaltimento delle etichette non conformi  alle  disposizioni  di  cui
all'art. 2, comma 5, del citato decreto ministeriale 11 agosto 1992;
  Considerate  valide  le motivazioni addotte a sostegno delle citate
richieste;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ad integrazione  delle  indicazioni  geografiche  consentite  ai
sensi  del  decreto ministeriale 11 agosto 1992, e' autorizzato, solo
per i vini derivanti dalle uve della vendemmia 1992, l'utilizzo delle
indicazioni geografiche e relativi riferimenti o menzioni  aggiuntive
riportate nell'allegato 1 del presente decreto.
  2.   Nella   designazione   e   presentazione   delle   indicazioni
geografiche, autorizzate in via transitoria per  la  vendemmia  1992,
riferite  a  zone  di  produzione  per le quali e' stata accordata la
possibilita' di far riferimento al nome dei vitigni  raccomandati  od
autorizzati   per   le  relative  provincie,  tale  uso  deve  essere
effettuato  nel  rispetto  della  specifica  normativa  nazionale   e
comunitaria,   in  particolare  osservando  le  compatibilita'  e  le
limitazioni per l'indicazione del nome  del  vitigno,  affinche'  sia
evitato  ogni rischio di confusione tra i vini da tavola in questione
e le denominazioni di  origine  controllata  e  le  denominazioni  di
origine controllata e garantita.