IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415; Considerato che per effetto della presente emissione e delle precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto dall'ottavo comma dell'art. 3 della legge finanziaria 31 dicembre 1991, n. 416, come sostituito dal primo comma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 419; Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visti i propri decreti 25 settembre 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1 ottobre 1992), 9 ottobre 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1992), 23 ottobre 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1992) e 6 novembre 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 13 novembre 1992), con i quali sono state disposte le emissioni, rispettivamente, della prima, della seconda, della terza e della quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1 ottobre 1992/1995; Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1 ottobre 1992/1995, da destinare a sottoscrizioni in contanti; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1 ottobre 1992/1995, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi. I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11. Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni. Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 25 settembre 1992, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 1 aprile ed il 1 ottobre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1 ottobre 1992/1995.