IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;
  Considerato  che  per  effetto  della  presente  emissione  e delle
precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto
dall'ottavo comma dell'art. 3 della  legge  finanziaria  31  dicembre
1991, n. 416, come sostituito dal primo comma dell'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 419;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo, cura normalmente operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di
titoli  nominativi  rimborsabili,  di  cui  all'art.  2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti  di  capitali
in   titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli  importi  di  dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine   di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visti i propri decreti 25 settembre 1992 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  231  del  1› ottobre 1992), 9 ottobre 1992 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1992), 23 ottobre 1992
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1992) e  6
novembre  1992  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 268 del 13
novembre 1992),  con  i  quali  sono  state  disposte  le  emissioni,
rispettivamente,  della  prima,  della  seconda,  della terza e della
quarta tranche dei buoni del  Tesoro  poliennali  12%  -  1›  ottobre
1992/1995;
  Ritenuto,  in  relazione  alle  condizioni  di mercato, di disporre
l'emissione di una quinta  tranche  dei  predetti  buoni  del  Tesoro
poliennali  1›  ottobre  1992/1995,  da destinare a sottoscrizioni in
contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del  Tesoro
poliennali  12%  - 1› ottobre 1992/1995, per un importo di lire 1.500
miliardi nominali, da  destinare  a  sottoscrizioni  in  contanti  al
prezzo  di  aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione
dei buoni stessi.
  I  buoni  sono  emessi  senza  indicazione  di   prezzo   base   di
collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le  richieste  risultate  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle    relative
operazioni.
  Restano   ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,  e
dell'art. 15 del predetto decreto  ministeriale  25  settembre  1992,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi  buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1› aprile ed  il  1›  ottobre  di  ogni
anno,  come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali
1› ottobre 1992/1995.