IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, con la  quale  si  disciplina
l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
  Visto l'art. 3, comma 1, lettera g), di detta legge, che demanda al
Ministro   dei   trasporti   la   definizione  dei  criteri  relativi
all'idoneita'  dei  locali  degli  studi   di   consulenza   per   la
circolazione   dei   mezzi  di  trasporto  ed  all'adeguatezza  della
capacita' finanziaria per l'esercizio della medesima attivita';
  Considerata pertanto la necessita' di provvedere  alla  definizione
dei summenzionati criteri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1) I locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi
di   trasporto,  riconosciuti  idonei  dall'autorita'  competente  al
rilascio dell'autorizzazione, devono  essere  adibiti  esclusivamente
all'attivita'   di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di
trasporto, cosi' come definita dall'art. 1 della legge 8 agosto 1991,
n. 264.
  2)  L'altezza  minima  di  tali  locali  e'  quella  prevista   dal
regolamento  edilizio  vigente nel comune in cui ha sede lo studio di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
  3) Tali locali devono comprendere:
    a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 m(Elevato al  Quadrato)
di  superficie complessiva, con non meno di 20 m(Elevato al Quadrato)
utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi.
  L'ufficio,  areato  ed  illuminato,  dovra'  essere  dotato  di  un
arredamento  atto  a  permettere un temporaneo, agevole stazionamento
del pubblico;
    b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati  ed
areati.
  4)  In  aggiunta  a  quanto  previsto  dal primo comma del presente
articolo, qualora lo studio di consulenza  per  la  circolazione  dei
mezzi  di  trasporto  sia  in  possesso  anche  dell'autorizzazione a
svolgere attivita' di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento
dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di
trasporto  e  di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli
uffici di segreteria destinati alla  ricezione  del  pubblico  ed  al
ricevimento   degli   incarichi,  sempre  nell'osservanza  di  quanto
prescritto al punto 3.