IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, con la quale si disciplina l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Visto l'art. 3, comma 1, lettera g), di detta legge, che demanda al Ministro dei trasporti la definizione dei criteri relativi all'idoneita' dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacita' finanziaria per l'esercizio della medesima attivita'; Considerata pertanto la necessita' di provvedere alla definizione dei summenzionati criteri; Decreta: Art. 1. 1) I locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, riconosciuti idonei dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione, devono essere adibiti esclusivamente all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, cosi' come definita dall'art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 264. 2) L'altezza minima di tali locali e' quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 3) Tali locali devono comprendere: a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 m(Elevato al Quadrato) di superficie complessiva, con non meno di 20 m(Elevato al Quadrato) utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi. L'ufficio, areato ed illuminato, dovra' essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico; b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati. 4) In aggiunta a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, qualora lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attivita' di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al punto 3.