IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la nota n. 1740/DAL/92 in data 14 ottobre 1992 del presidente della corte di appello di Brescia con la quale si comunica che il tribunale di Bergamo e l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso detto tribunale non sono stati in grado di funzionare dal 21 al 30 settembre 1992 a causa dello stato di agitazione del personale dipendente; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Bergamo e dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso detto tribunale dal 21 al 30 settembre 1992, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 20 novembre 1992 Il Ministro: MARTELLI