IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  395,  ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  27  aprile 1955, n. 547, concernente il riconoscimento di
efficacia  di  nuovi  mezzi  o sistemi di sicurezza diversi da quelli
previsti nel citato decreto;
  Visto  l'art.  10  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 7
gennaio  1956, n. 164, che fissa i requisiti cui devono soddisfare le
cinture di sicurezza ed i relativi ancoraggi;
  Tenuto  conto che durante il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi
metallici,  in  corrispondenza  del  piano  in  fase  di  montaggio o
smontaggio,  il  montatore,  a protezione contro il rischio di caduta
dall'alto,  puo'  disporre  unicamente di mezzi di trattenuta che, in
caso  di  caduta,  lo trattengono, mantenendolo in sospensione, quali
gli apparecchi anticaduta e le cinture di sicurezza;
  Considerato inoltre che questo particolare impiego della cintura di
sicurezza,  in  rapporto  alla  posizione  obbligata  dell'ancoraggio
dell'organo   di   trettenuta  ed  alla  lunghezza  per  quest'organo
richiesta   allo  scopo  di  consentire  al  montatore  la  mobilita'
necessaria  alle  operazioni  di  montaggio e smontaggio, comporta il
rischio  di  cadute  libere  di  altezza, in ogni caso, maggiore di m
1,50;
  Considerato  che  le  indicazioni  desumibili  dalle norme di buona
tecnica,  adottate  dai  competenti  organismi  di  altri Paesi della
Comunita' economica europea, consentono di prendere in considerazione
cinture  di  sicurezza  speciali, con freno a dissipazione di energia
incorporato  nell'organo  di trattenuta, che permettono di affrontare
altezze  di caduta libera fino a 4 metri, contenendo le decelerazioni
e  le  conseguenti sollecitazioni dinamiche, in fase di arresto della
caduta,  entro  limiti  confrontabili  con  i  valori  che i suddetti
parametri  possono  assumere nelle cinture di sicurezza ordinarie, in
conseguenza di cadute libere di altezza fino a metri 1,50;
  Visto   l'esito   delle  prove  preliminari  effettuate  presso  il
laboratorio  di  Monteporzio  Catone  dell'Istituto  superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, per accertare:
    a)  l'utilizzazione  pratica,  nel  montaggio  e smontaggio di un
comune  ponteggio, di una attrezzatura protettiva comprendente, oltre
ad  una cintura di sicurezza, una guida rigida, vincolata ai montanti
interni  di un ponteggio in prossimita' del traverso, ed un organo di
ancoraggio scorrevole lungo la guida stessa;
    b)  la  capacita'  di  un  comune ponteggio a telai, regolarmente
ancorato  alla costruzione, di sopportare le sollecitazioni dinamiche
indotte  senza  che  si  determinino condizioni di instabilita' della
struttura;
  Vista  la  legge  21  giugno  1986,  n.  317, sull'attuazione della
direttiva  n.  83/189/CEE relativa alle procedure di informazione nel
settore  delle norme e della regolamentazione tecnica a seguito della
quale  il decreto 28 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 151 del 28 giugno 1985, deve ritenersi abrogato;
  Ravvisata    la   necessita'   di   procedere   al   riconoscimento
dell'efficacia  di detta nuova attrezzatura protettiva, da utilizzare
nel  montaggio  e  smontaggio  dei  ponteggi  metallici fissi, la cui
adozione  consenta  di  derogare dalla limitazione di cui all'art. 10
del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164;
  Sentita  la  commissione  consultiva  permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro;
  Visto l'art. 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 30 maggio 1991;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri 25
ottobre 1991;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Ai sensi e per gli effetti della disposizione dell'articolo 395,
ultimo  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955,  n.  547, per le attrezzature di cui ai successivi articoli, e'
ammessa   deroga   all'applicazione  dell'art.  10  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  7 gennaio 1956, n. 164, concernente le
cinture  di  sicurezza,  limitatamente all'impiego delle attrezzature
stesse  nelle  operazioni  di  montaggio  e  smontaggio  dei ponteggi
metallici  fissi  (di cui al capo V del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  164/1956)  e quando non risultino utilizzabili
altri mezzi protettivi capaci di contenere l'altezza di caduta libera
entro  il limite massimo di m 1,50 senza pregiudizio per la mobilita'
del   lavoratore   richiesta  dalle  operazioni  di  montaggio  e  di
smontaggio dei ponteggi.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministerialil  ed  interministeriali  non  possono  dettare
          norme  contrarie  a  quelle  dei  regolamenti  emanati  dal
          Governo. Essi debbono essere comunicati al  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro emanazione. Il
          comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli  anzidetti
          regolamenti    debbano    recare    la   denominazione   di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  L'art.  395,  ultimo  comma,  del  D.P.R. n. 547/1955
          (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) cosi'
          dispone: "Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si
          applicano,  altresi',  per  le  macchine,  impianti  e loro
          parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore  del
          presente  decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi
          o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia,  diversi
          da  quelli prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento
          dell'efficacia dei nouovi mezzi o sistemi e' effettuata con
          decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
          sentita  la  commissione  consultiva  permanente   di   cui
          all'art.  393".
             -  La  legge n. 164/1956 reca: "Norme per la prevenzione
          degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni". Si trascrive
          il testo del relativo art. 10:
             "Art. 10 (Cinture di sicurezza).  -  Nei  lavori  presso
          gronde  e  cornicioni,  sui tetti, sui ponti sviluppabili a
          forbice e simili, su  muri  in  demolizione  e  nei  lavori
          analoghi   che   comunque  espongano  a  rischi  di  caduta
          dall'alto  o  entro  cavita',  quando  non  sia   possibile
          disporre  impalcati  di  protezione o parapetti, gli operai
          addetti devono far uso di idonea cintura di  sicurezza  con
          bretelle collegate a fune di trattenuta.
             La   fune   di   trattenuta   deve   essere  assicurata,
          direttamente o mediante anello scorrevole  lungo  una  fune
          appositamente  tesa,  a  parti  stabili delle opere fisse o
          provvisionali.
             La fune e tutti  gli  elementi  costituenti  la  cintura
          devono  avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni
          derivanti da un'eventuale caduta del lavoratore.
             La lunghezza della fune di trattenuta deve  essere  tale
          da limitare la caduta a non oltre m 1,50.
             Nei  lavori  su  pali  l'operaio  deve  essere munito di
          ramponi e di cinture di sicurezza".
          Note all'art. 1:
             - Per il  testo  dell'ultimo  comma  dell'art.  395  del
          D.P.R. n.  547/1955 si veda in nota alle premese.
             -  Per  il  testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 164/1956 si
          veda in nota alle premesse.