IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di dare immediata soluzione a problemi sociali di estrema rilevanza ed attualita', procrastinando i licenziamenti collettivi mediante il ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attivita' di unita' produttive con oltre cinquecento dipendenti, da parte di imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario di integrazione salariale e' concesso, su richiesta dell'impresa interessata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo non superiore a dodici mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva nell'arco di un quinquennio, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 2. Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma 1, gli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilita' dei lavoratori interessati sono sospesi sino al termine del periodo di durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 1, che in tali casi viene concesso sulla base della comunicazione ricevuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La sospensione dei lavoratori, in funzione delle esigenze tecniche produttive ed organizzative, e' disposta senza meccanismi di rotazione.