IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni che consentano di dare immediata  soluzione  a  problemi
sociali   di   estrema  rilevanza  ed  attualita',  procrastinando  i
licenziamenti collettivi mediante il ricorso alla Cassa  integrazione
guadagni straordinaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 dicembre 1992;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attivita'
di unita' produttive con oltre cinquecento dipendenti,  da  parte  di
imprese   rientranti  nel  campo  di  applicazione  della  disciplina
dell'intervento   straordinario   di   integrazione   salariale,   il
trattamento  straordinario  di integrazione salariale e' concesso, su
richiesta dell'impresa interessata,  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  per un periodo non superiore a
dodici mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva  nell'arco
di  un  quinquennio,  di  cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
luglio 1991, n. 223.
  2. Sino al 31 dicembre 1993, nei  casi  di  cui  al  comma  1,  gli
effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilita' dei lavoratori
interessati  sono  sospesi  sino al termine del periodo di durata del
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria  di  cui  al
comma   1,   che  in  tali  casi  viene  concesso  sulla  base  della
comunicazione ricevuta dal Ministero del lavoro  e  della  previdenza
sociale  ai  sensi  del comma 4 dell'articolo 4 della legge 23 luglio
1991, n. 223.  La  sospensione  dei  lavoratori,  in  funzione  delle
esigenze  tecniche  produttive  ed  organizzative,  e' disposta senza
meccanismi di rotazione.