Con  decreto  ministeriale  6  novembre 1992 la corresponsione del
trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  disposta  in
favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari di
cui  alla  richiamata  delibera  CIPI  del  18  settembre  1987,   e'
prolungata al 7 febbraio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al  pagamento  diretto  del  trattamento  di  integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  6  novembre 1992 la corresponsione del
trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  disposta  in
favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. In.Sar., con sede in
Porto Torres, ed unita' di Porto Torres Assemini ed  Ottana,  di  cui
alla richiamata delibera CIPI del 18 febbraio 1982 e' prolungata al 7
febbraio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al  pagamento  diretto  del  trattamento  di  integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  6  novembre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zenith In-
dustries,   con   sede   in  Brescia,  stabilimenti  in  Alessandria,
Monticelli (Brescia), Nave (Brescia), Sarezzo  (Brescia)  e  Treviso,
per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  novembre  1992  e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Nuove
iniziative  industriali,  con  sede in Milano e stabilimento in Ormea
(Cuneo), per il periodo dal 1  giugno 1992 al 30 novembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 6 novembre 1992, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Societa' Emu - Elettromeccanica Umbra, con
sede in Marsciano (Perugia)  e  unita'  di  Marsciano  (Perugia),  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 5 ottobre 1991 al 4 ottobre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  6  novembre  1992  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.S.G. -
Ceramiche di Gualdo Tadino, con sede in  Gualdo  Tadino  (Perugia)  e
stabilimento in Gualdo Tadino (Perugia), per il periodo dal 27 luglio
1992 al 28 gennaio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  novembre  1992  e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La  Maison
Blu,  con  sede  in  Torino e stabilimento in Rivoli (Torino), per il
periodo dal 1  giugno 1992 al 30 novembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  6  novembre  1992  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Nuova
industria moda, con sede  in  Rovereto  (Trento)  e  stabilimento  in
Rovereto  (Trento),  per il periodo dal 13 maggio 1992 al 12 novembre
1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 6 novembre 1992, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c.r.l. Sovalt, con sede in Borgosesia (Vercelli) e
unita' in Borgosesia (Vercelli), e' autorizzata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dal 5 novembre
1991 al 4 agosto 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  6  novembre  1992  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.n.c. L.L.P.
Lavorazione legni pregiati, con sede  in  Torino  e  stabilimento  in
Pianezza  (Torino)  per  il periodo dal 1  giugno 1992 al 30 novembre
1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  novembre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Atla
trasporti, con sede in Pescara e stabilimenti in  Milano,  Bologna  -
localita'  Calderara  di Reno, Pesaro, Monsano (Ancona), S. Benedetto
del Tronto  (Ascoli  Piceno),  Pescara,  Forli'  -  S.  Arcangelo  di
Romagna,  S.  Elpidio  a  Mare (Ascoli Piceno), per il periodo dal 24
marzo 1992 al 23 settembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  6  novembre  1992  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.F.
Engineering, con sede in Torino e stabilimento in Trana (Torino)  per
il periodo dal 20 luglio 1992 al 19 gennaio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  novembre  1992  e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.M.I.T.I.T., con
sede in Settimo Torinese (Torino) e stabilimento in Settimo  Torinese
(Torino), per il periodo dal 12 luglio 1992 all'11 gennaio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  novembre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Dester Luigi, con
sede  in  Casalbuttano  (Cremona)  e  stabilimento  in   Casalbuttano
(Cremona), per il periodo dal 4 ottobre 1991 al 3 aprile 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  novembre  1992  e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impla, con
sede in Cassina de' Pecchi (Milano) e  stabilimento  in  Cassina  de'
Pecchi  (Milano),  per  il  periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre
1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  6  novembre  1992  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ginatta,
con sede in Torino e stabilimento in Torino, per  il  periodo  dal  7
settembre 1992 al 6 marzo 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  novembre  1992  e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.T.T. -  Ginatta
Torino  Titanium, con sede in Torino e stabilimento in Torino, per il
periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  novembre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cosidra,
con sede in Parma e stabilimento in Napoli,  per  il  periodo  dal  6
febbraio 1991 al 4 agosto 1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  novembre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  E.C.S.  -
Elettronica  circuiti  stampati,  con  sede  in San Maurizio Canavese
(Torino) e stabilimento in San Maurizio  Canavese  (Torino),  per  il
periodo dal 17 aprile 1992 al 16 ottobre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  novembre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni
Nadia, con  sede  in  Oleggio  (Novara)  e  stabilimento  in  Oleggio
(Novara), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  novembre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Ci.Bi.
Emme   jeans  e  casual,  con  sede  in  Montecassiano  (Macerata)  e
stabilimento in Montecassiano (Macerata), per il periodo dal 4  marzo
1992 al 3 settembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  novembre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Moda
italiana confezioni, con sede in Filottrano (Ancona)  e  stabilimento
in  Filottrano  (Ancona),  per  il  periodo  dal  24 marzo 1992 al 23
settembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  novembre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Eurofashion, con  sede  in  Fermignano  (Pesaro)  e  stabilimento  in
Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 31 marzo 1992 al 30 settembre
1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  novembre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.
Manifatture   Montefeltro,   con   sede   in  Fermignano  (Pesaro)  e
stabilimento in Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 31 marzo 1992
al 30 settembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  novembre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Mysister di
Alessandroni   A.   Alvaro,   con   sede  in  Fermignano  (Pesaro)  e
stabilimento in Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 31 marzo 1992
al 30 settembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  novembre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Cuneo
polli cooperativa agricola, con sede in Genola (Cuneo) e varie unita'
in Piemonte, per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  novembre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compensati
Friuli,  con  sede  in Mariano del Friuli (Gorizia) e stabilimento in
Mariano del Friuli (Gorizia), per il periodo dal 29 aprile 1992 al 28
ottobre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  novembre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. C.E.B. -
Cooperativa  edile  bolognese,  con sede in Bologna e stabilimenti in
Bologna e Campobasso,  per  il  periodo  dal  12  marzo  1992  all'11
settembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  novembre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Latteria
sociale cooperativa Aurora, con sede in Turro di Podenzano (Piacenza)
e stabilimento in Turro di Podenzano (Piacenza), per il  periodo  dal
16 marzo 1992 al 15 settembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  novembre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Acryline,
con  sede  in  Marzabotto  (Bologna)  e  stabilimenti in Marzabotto e
Ozzano (Bologna), per il periodo dal 1  aprile 1992 al  30  settembre
1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  novembre  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ritep, con
sede in San Mauro Torinese  (Torino)  e  stabilimento  in  San  Mauro
Torinese  (Torino),  per  il  periodo dal 7 giugno 1992 al 6 dicembre
1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalle  aziende  operanti  nell'area  del comune di Napoli
impegnate nella realizzazione dei 13.700 alloggi e relative opere  di
urbanizzazione  di  cui  al titolo VIII della legge n. 219/81, resisi
disponibili dal 2 gennaio 1990, e'  disposta  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione sino all'11 agosto 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al  pagamento  diretto  del  trattamento  di  integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
    Con   decreto   ministeriale  6  novembre  1992,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Morcone  e
Campolattaro   (Benevento)   e   impegnate  nella  realizzazione  del
Serbatoio di Campolattaro  (Benevento),  progetto  n.  29/20,  resisi
disponibili  dal  17  giugno  1990, e' disposta la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione sino all'11 febbraio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento  di integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 6 novembre 1992, in favore dei lavoratori
dipendenti dalle  aziende  operanti  nei  comuni  di  S.  Marina,  S.
Giovanni  a  Piro,  Roccagloriosa,  Celle  di  Bulgheria  (Salerno) e
impegnate nella realizzazione del quarto lotto della  strada  a  S.V.
variante  alla  strada  statale  n.  18  fra  Vallo  della  Lucania e
Policastro Bussentino, resisi disponibili dal 1  novembre 1990 al  24
giugno   1991,   e'   disposta   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione sino all'11 febbraio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento  di integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 6 novembre 1992, in favore dei lavoratori
dipendenti dalle  aziende  operanti  nella  provincia  di  Salerno  e
impegnate  nella  realizzazione del secondo lotto della strada a S.V.
Fondo Valle Sele/Ofantina, resisi disponibili dal 2 luglio  1990,  e'
disposta   la   corresponsione   del   trattamento  straordinario  di
integrazione sino all'11 febbraio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento  di integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 6 novembre  1992,  in  favore  di  sedici
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Cusina Sud, unita' mensa presso
Firestone Italia, occupati presso lo stabilimento di Modugno  (Bari),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  a  35  ore
settimanali,   e'   disposta  la  proroga  della  corresponsione  del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863, per il
periodo dal 29 luglio 1991 al 10 agosto 1991.