IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 31 dicembre  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  per
l'esercizio finanziario 1992;
  Visto  il  decreto  ministeriale 7 settembre 1992 che ha modificato
l'art. 2, secondo comma, del suindicato decreto;
                              Decreta:
  Per  il  15  dicembre   1992   e'   disposta   l'emissione,   senza
l'indicazione  del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari del Tesoro al
portatore a novanta giorni con scadenza il  15  marzo  1993  fino  al
limite massimo in valore nominale di lire 8.000 miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1993.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e  21
del  decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta di cui
alla lettera a) dell'art.  19  puo'  essere  presentata  fino  ad  un
importo massimo di due miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Il  collocamento  dei  buoni  verra' effettuato nei confronti della
Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali
di categoria, degli istituti di credito  speciale  e  delle  societa'
finanziarie  iscritte  all'albo  di cui all'art. 7 del citato decreto
ministeriale 31 dicembre  1991  e  delle  societa'  d'intermediazione
mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.
  I  buoni  verranno  emessi  solamente  per  le  serie:  Q  (lire  1
miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi)  e  T  (lire  50
miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31
dicembre  1991  saranno  utilizzate  per  le  quote  di  assegnazione
inferiori al miliardo di lire.
  Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della  Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo  sportello  all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale
della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le
ore 12 del giorno 10 dicembre 1992, con l'osservanza delle  modalita'
stabilite  nell'art.  9  del  citato decreto ministeriale 31 dicembre
1991.
 Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della  Corte
dei  conti  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 4 dicembre 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI
 Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1992
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 193