IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 31 dicembre  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  per
l'esercizio finanziario 1992;
  Visto  il  decreto  ministeriale 7 settembre 1992 che ha modificato
l'art. 2, secondo comma, del suindicato decreto;
                              Decreta:
  Per  il  15  novembre   1992   e'   disposta   l'emissione,   senza
l'indicazione  del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari del Tesoro al
portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 dicembre
1993 fino  al  limite  massimo  in  valore  nominale  di  lire  3.250
miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1993.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e  21
del  decreto  31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza
indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 19 puo' essere
presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Il collocamento dei buoni verra'  effettuato  nei  confronti  della
Banca  d'Italia,  dell'Ufficio  italiano  dei cambi, delle aziende di
credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti  di
credito  speciale,  degli  enti  con  finalita'  di previdenza e/o di
assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della
legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese  di  assicurazione,  delle
societa'  finanziarie  iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato
decreto ministeriale 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle
societa' d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5  del  medesimo
decreto ministeriale 31 dicembre 1991.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo sportello all'uopo istituito presso  l'Amministrazione  centrale
della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le
ore  12 del giorno 10 dicembre 1992, con l'osservanza delle modalita'
stabilite nell'art. 9 del citato  decreto  ministeriale  31  dicembre
1991.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei  conti  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 4 dicembre 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI
 Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1992
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 195