IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la legge  5  giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare;
  Visti  gli articoli 4 e 24 del regolamento per l'imbarco, trasporto
per mare,  sbarco  e  trasbordo  delle  merci  pericolose  in  colli,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968,
n. 1008;
  Visto il proprio decreto 23 maggio 1985, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 dell'11  luglio  1985,
con  il  quale  sono  state  approvate  le  "Norme  sugli  imballaggi
destinati al trasporto marittimo di merci pericolose";
  Visto il proprio decreto 14 maggio 1990, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11  giugno  1990,
con il quale sono state approvate le "Norme sui contenitori intermedi
destinati al trasporto marittimo di merci pericolose";
  Vista   la   richiesta   avanzata  dall'ENEA  (Ente  per  le  nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente) con lettera del  18  marzo  1992,
relativa   all'inserimento   di   tale   Ente   tra  quelli  preposti
all'effettuazione delle prove sugli imballaggi (punto 5.1 del  citato
decreto   del   1985)  e  sui  contenitori  intermedi  (punto  1.7  -
disposizioni amministrative - del citato decreto del 1990);
  Considerato che tali due decreti stabiliscono che le suddette prove
possono essere effettuate, oltre che dall'Ente Ferrovie dello  Stato,
dal  R.I.N.A.  e  dalla  SIVA,  anche  da  altri laboratori nazionali
autorizzati dal Ministero della marina mercantile;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) viene
autorizzato ad effettuare le prove sugli imballaggi e sui contenitori
intermedi, disciplinate rispettivamente dai decreti  ministeriali  23
maggio 1985 e 14 maggio 1990.