IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visti gli articoli 4 e 24 del regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008; Visto il proprio decreto 23 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 dell'11 luglio 1985, con il quale sono state approvate le "Norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose"; Visto il proprio decreto 14 maggio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1990, con il quale sono state approvate le "Norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose"; Vista la richiesta avanzata dall'ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente) con lettera del 18 marzo 1992, relativa all'inserimento di tale Ente tra quelli preposti all'effettuazione delle prove sugli imballaggi (punto 5.1 del citato decreto del 1985) e sui contenitori intermedi (punto 1.7 - disposizioni amministrative - del citato decreto del 1990); Considerato che tali due decreti stabiliscono che le suddette prove possono essere effettuate, oltre che dall'Ente Ferrovie dello Stato, dal R.I.N.A. e dalla SIVA, anche da altri laboratori nazionali autorizzati dal Ministero della marina mercantile; Decreta: Art. 1. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) viene autorizzato ad effettuare le prove sugli imballaggi e sui contenitori intermedi, disciplinate rispettivamente dai decreti ministeriali 23 maggio 1985 e 14 maggio 1990.