IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17  settembre  1992,  n.
378,  convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 437, che stabilisce
che sui proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e
titoli similari, i soggetti indicati nel comma primo dell'art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
che  intervengono  in  qualita' di acquirenti nelle cessioni, operano
una ritenuta a titolo di imposta nella misura del  12,50  per  cento,
con obbligo di rivalsa;
  Visto  l'art.  3,  comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1992, n.
378, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 437, che  stabilisce
che  i soggetti indicati nel comma primo dell'art. 23 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,   n.   600,   che
intervengono  in  qualita'  di  aquirenti nelle cessioni a termine di
valute estere, operano una ritenuta a titolo di imposta nella  misura
del  12,50  per  cento,  con  obbligo  di  rivalsa, sulle plusvalenze
realizzate mediante cessioni a  termine  di  valute  estere,  di  cui
all'art.  81,  comma  1, lettera c-ter, del testo unico delle imposte
sui redditi, inserita dall'art. 3, comma 1, del citato  decreto-legge
n. 378;
  Visto  l'art. 4, comma 1- bis, del decreto-legge 17 settembre 1992,
n. 378,  convertito  nella  legge  14  novembre  1992,  n.  437,  che
stabilisce  che  le  ritenute  operate  ai sensi degli articoli 2 e 3
devono essere versate con le modalita' e  nei  termini  previsti  dal
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
per le ritenute alla fonte sui redditi  di  cui  all'art.  26,  terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600;
  Visto  l'art. 4, comma 1- ter, del decreto-legge 17 settembre 1992,
n. 378,  convertito  nella  legge  14  novembre  1992,  n.  437,  che
stabilisce  che  le  ritenute operate, ai sensi degli articoli 2 e 3,
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 378,  fino  alla
data  di  entrata  in  vigore  della legge di conversione del decreto
stesso, devono essere versate entro il 15 dicembre 1992;
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  9  settembre  1992,  n.  372,
convertito  nella  legge  5 novembre 1992, n. 429, che ha sostituito,
tra l'altro, l'art. 26, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  Visti  gli  articoli  6  e  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, che disciplinano le modalita'
di versamento delle  imposte  allo  sportello  del  concessionario  o
mediante conto corrente postale vincolato;
  Visti  gli  articoli  66  e  73  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione  e  il
versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento
diretto;
  Ritenuta la necessita' di istituire due nuovi codici tributo per il
versamento  delle  ritenute operate ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito  nella  legge  14
novembre 1992, n. 437;
  Considerato  che  per la riscossione presso il concessionario delle
entrate  di  cui  al  precedente  comma  non  si   rende   necessaria
l'approvazione  di  una  specifica  modulistica risultando adattabile
quella gia' in uso;
  Visti i propri decreti del 16 novembre 1989 con i quali sono  stati
approvati,  rispettivamente,  le  distinte  per  il  versamento  allo
sportello del  concessionario  mod.  1,  e  il  bollettino  di  conto
corrente postale mod. 11;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  versamento  delle  ritenute  del 12,50 per cento trattenute dai
soggetti indicati nel  primo  comma  dell'art.  23  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   29  settembre  1973,  n.  600,  che
intervengono in qualita' di acquirenti, sui proventi derivanti  dalla
cessione a termine di obbligazioni e titoli similari, di cui all'art.
2,  comma  2,  primo periodo, del decreto-legge 17 settembre 1992, n.
378, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 437,  va  effettuato
utilizzando il codice 1032, gruppo 66, la cui legenda e' la seguente:
"ritenute sui proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli
similari - art. 2, comma 2, d.l. 17/9/1992, n.  378, convertito nella
L. 437/92".
  Il  versamento  delle  ritenute  del 12,50 per cento trattenute dai
soggetti indicati nel  primo  comma  dell'art.  23  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   29  settembre  1973,  n.  600,  che
intervengono in qualita' di acquirenti, sulle plusvalenze  realizzate
mediante  cessioni  a  termine  di  valute estere, di cui all'art. 3,
comma 2, del decreto-legge 17  settembre  1992,  n.  378,  convertito
nella  legge  14  novembre 1992, n. 437, va effettuato utilizzando il
codice 1058, gruppo 67, la cui  legenda  e'  la  seguente:  "ritenute
sulle plusvalenze cessioni a termine valute estere - art. 3, comma 2,
d.l. 17/9/1992, n. 378, convertito L.  437/92".
  Il  versamento  delle  ritenute  di  cui  al presente articolo deve
essere  effettuato  al  concessionario  competente   utilizzando   la
distinta mod. 1 o il bollettino di conto corrente mod. 11.
  Il  periodo  di riferimento da riportare sui modelli di versamento,
e' il mese e l'anno di cui sono stati corrisposti i proventi.
  Le ritenute operate dalla data di entrata in  vigore  del  decreto-
legge  n.  378  fino  alla  data  di entrata in vigore della legge di
conversione n. 437, devono essere versate entro il 15 dicembre 1992.
  Il periodo di riferimento e' il  mese  e  l'anno  di  pubblicazione
della legge di conversione n. 437, del 14 novembre 1992.