IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 437, che stabilisce che sui proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari, i soggetti indicati nel comma primo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualita' di acquirenti nelle cessioni, operano una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 437, che stabilisce che i soggetti indicati nel comma primo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualita' di aquirenti nelle cessioni a termine di valute estere, operano una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere, di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, inserita dall'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 378; Visto l'art. 4, comma 1- bis, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 437, che stabilisce che le ritenute operate ai sensi degli articoli 2 e 3 devono essere versate con le modalita' e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Visto l'art. 4, comma 1- ter, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 437, che stabilisce che le ritenute operate, ai sensi degli articoli 2 e 3, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 378, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, devono essere versate entro il 15 dicembre 1992; Visto l'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito nella legge 5 novembre 1992, n. 429, che ha sostituito, tra l'altro, l'art. 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che disciplinano le modalita' di versamento delle imposte allo sportello del concessionario o mediante conto corrente postale vincolato; Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto; Ritenuta la necessita' di istituire due nuovi codici tributo per il versamento delle ritenute operate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 437; Considerato che per la riscossione presso il concessionario delle entrate di cui al precedente comma non si rende necessaria l'approvazione di una specifica modulistica risultando adattabile quella gia' in uso; Visti i propri decreti del 16 novembre 1989 con i quali sono stati approvati, rispettivamente, le distinte per il versamento allo sportello del concessionario mod. 1, e il bollettino di conto corrente postale mod. 11; Decreta: Art. 1. Il versamento delle ritenute del 12,50 per cento trattenute dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualita' di acquirenti, sui proventi derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni e titoli similari, di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 437, va effettuato utilizzando il codice 1032, gruppo 66, la cui legenda e' la seguente: "ritenute sui proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari - art. 2, comma 2, d.l. 17/9/1992, n. 378, convertito nella L. 437/92". Il versamento delle ritenute del 12,50 per cento trattenute dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualita' di acquirenti, sulle plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 437, va effettuato utilizzando il codice 1058, gruppo 67, la cui legenda e' la seguente: "ritenute sulle plusvalenze cessioni a termine valute estere - art. 3, comma 2, d.l. 17/9/1992, n. 378, convertito L. 437/92". Il versamento delle ritenute di cui al presente articolo deve essere effettuato al concessionario competente utilizzando la distinta mod. 1 o il bollettino di conto corrente mod. 11. Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento, e' il mese e l'anno di cui sono stati corrisposti i proventi. Le ritenute operate dalla data di entrata in vigore del decreto- legge n. 378 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 437, devono essere versate entro il 15 dicembre 1992. Il periodo di riferimento e' il mese e l'anno di pubblicazione della legge di conversione n. 437, del 14 novembre 1992.