Alla  Presidenza del Consiglio dei
                                  Ministri
                                    Segretariato generale
                                    Ufficio     del     coordinamento
                                  amministrativo
                                    Dipartimento     degli     affari
                                  generali e personale
                                    Dipartimento   per   gli   affari
                                  giuridici e legislativi
                                    Dipartimento  per  l'informatica,
                                  la   telematica   e   l'automazione
                                  d'ufficio
                                  A tutti i Ministeri
                                    Gabinetto
                                    Direzione     generale     affari
                                  generali e personale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  Al        Consiglio       nazionale
                                  dell'economia
                                    e  del  lavoro   -   Segretariato
                                  generale
                                   Ai  commissari  di  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al presidente della commissione  di
                                  coordinamento  nella  regione Valle
                                  d'Aosta
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Ai prefetti della  Repubblica  (per
                                  il     tramite     del    Ministero
                                  dell'interno)
                                  Alle      aziende      ed      alle
                                  amministrazioni   dello   Stato  ad
                                  ordinamento   autonomo   (per    il
                                  tramite dei Ministeri interessati)
                                  Ai  presidenti  degli enti pubblici
                                  non economici compresi nel comparto
                                  di cui all'art. 3 del  decreto  del
                                  Presidente  della  Repubblica n. 68
                                  del   1986   (per  il  tramite  dei
                                  Ministeri vigilanti)
                                  Ai presidenti degli enti di ricerca
                                  e  sperimentazione   compresi   nel
                                  comparto  di  cui  all'art.  7  del
                                  decreto   del   Presidente    della
                                  Repubblica  n.  68 del 1986 (per il
                                  tramite dei Ministeri vigilanti)
                                  Ai  rettori  delle  universita'   e
                                  delle   istituzioni   universitarie
                                  (per  il  tramite   del   Ministero
                                  dell'universita'  e  della  ricerca
                                  scientifica e tecnologica)
                                    Ai   presidenti   delle    giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  (per il tramite di rappresentanti e
                                  dei commissari di Governo)
                                  Alle  province  (per il tramite dei
                                  prefetti)
                                  Ai  comuni  (per  il  tramite   dei
                                  prefetti)
                                  Alle   comunita'  montane  (per  il
                                  tramite dei prefetti)
                                  Alle  UU.SS.LL.  (per  il   tramite
                                  delle regioni)
                                  Agli istituti di ricovero e di cura
                                  a  carattere  scientifico  (per  il
                                  tramite delle regioni)
                                  Agli    istituti    zooprofilattici
                                  sperimentali  (per il tramite delle
                                  regioni)
                                  Alle camere di commercio, industria
                                  ed  artigianato  (per  il   tramite
                                  dell'UNIONCAMERE)
                                  Agli  istituti autonomi per le case
                                  popolari (per il tramite della
                                    ANIACAP)
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'UNIONCAMERE
                                  All'ANIACAP
                                  Al   Consiglio   superiore    della
                                  pubblica amministrazione
                                  Alla    Scuola    superiore   della
                                  pubblica amministrazione
                                  Al Ministro  per  il  coordinamento
                                  delle  politiche  comunitarie e gli
                                  affari regionali
                                  Al Ministro  per  il  coordinamento
                                  della protezione civile
                                  Al Ministro per le aree urbane
                                  Al Ministro per gli affari sociali
                                  Alla  Presidenza della Repubblica -
                                  Segretariato generale
  Negli ultimi tempi, in  occasione  di  consultazioni  elettorali  o
referendarie, sono state presentate da parte del personale dipendente
istanze  di  congedo  straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 37
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3,
per  esercitare  il diritto di voto nel comune ove e' stata mantenuta
l'iscrizione nelle liste elettorali,  in  conseguenza  della  mancata
denuncia anagrafica del trasferimento di residenza nel diverso comune
del  luogo  di  lavoro  in  cui  il  suddetto personale ha, peraltro,
fissato la dimora abituale, in ottemperanza all'art. 12, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957.
  Al  riguardo,  questa  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  nell'ambito  dei  poteri di
indirizzo e coordinamento di cui all'art. 27 della legge  quadro  sul
pubblico    impiego,    di   intesa   con   l'Ufficio   coordinamento
amministrativo della medesima  Presidenza  e  con  il  Ministero  del
tesoro   -  Ragioneria  generale  dello  Stato  -  I.G.O.P.,  ravvisa
l'opportunita' di impartire direttive in ordine alla concessione  del
congedo   straordinario  suaccennato,  in  concomitanza  di  elezioni
politiche ed amministrative e di referendum,  ai  dipendenti  che  si
trovano nella situazione sopra evidenziata.
  A  tal  fine,  occorre  individuare  il  significato  che  si  deve
attribuire alla disposizione contenuta  nel  citato  art.  12,  primo
comma,   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  3/1957
sull'obbligo dell'impiegato  di  risiedere  nel  luogo  ove  ha  sede
l'ufficio di appartenenza.
  Come  e'  noto,  con  parere  n.  590/84  della  sezione  terza del
Consiglio di Stato, si e' affermato che l'obbligo  di  residenza  nel
comune,   sede   dell'ufficio  di  appartenenza,  si  riferisce  solo
all'esigenza di stabilire l'effettiva e permanente dimora  nel  luogo
di  lavoro,  ma  non  anche a quella dell'iscrizione anagrafica nello
stesso comune, in quanto  la  prescrizione  di  siffatto  adempimento
scaturirebbe  dall'art.  2  della legge n. 1228/1954 sull'ordinamento
delle anagrafi della popolazione residente, con le modalita'  di  cui
all'art.  13  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, ossia da una disposizione ritenuta  non  essenzialmente
operante nell'ambito del pubblico impiego.
  In base a tale pronunzia si e' finora opinato che l'impiegato dello
Stato,  il  quale  non  abbia  ottemperato all'obbligo della denuncia
anagrafica del trasferimento nel comune sede dell'ufficio,  abbia  in
concreto  esercitato  una  sua  facolta',  in  quanto  nei  confronti
dell'amministrazione di appartenenza non sarebbe sussistito l'obbligo
di trasferire la residenza anagrafica, bensi' solo quello di  fissare
la  effettiva permanente dimora nella localita' ove ha sede l'ufficio
cui e' destinato, ossia di dare luogo  ad  una  situazione  di  fatto
corrispondente  al  precetto  di  cui  all'art.  12  del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 3/1957.
  Senonche', riesaminata la problematica, si ritiene  che  non  possa
farsi   discendere   dall'inadempimento   di   un  obbligo  di  legge
l'esercizio di un diritto e che, quindi, la sistuazione in cui  viene
a  trovarsi  il  soggetto inadempiente non possa essere fatta valere,
nei confronti dell'amministrazione, come causa giustificativa di  una
assenza dal servizio da parte dello stesso soggetto.
  In  definitiva,  la posizione del dipendente, che non ha trasferito
la  residenza  anagrafica  nel  comune  ove  ha  sede  l'ufficio   di
appartenenza,  comporta  le  stesse conseguenze che sono state sempre
evidenziate dal Ministero del  tesoro  -  Ragioneria  generale  dello
Stato   -   I.G.O.P.   nelle   circolari   emanate  in  occasione  di
consultazioni elettorali o referendarie  successivamente  all'entrata
in vigore dell'art. 10 della legge 22 gennaio 1966, n. 1, che - a sua
volta  -  ha  disposto  la cancellazione del nominativo del cittadino
dalle liste elettorali del comune in cui non  ha  piu'  la  residenza
anagrafica e la sua iscrizione, d'ufficio, nelle liste elettorali del
comune di nuova residenza.
  In  tali circolari, nello stabilire a quali dipendenti dello Stato,
che si trovino nella condizione di dover votare in un comune  diverso
da  quello  ove si trova la sede dell'ufficio di appartenenza, spetti
il trattamento di missione previsto dall'art.  118  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e' stato precisato
che  tale  trattamento  non dev'essere corrisposto a coloro che siano
rimasti iscritti nelle liste elettorali del  comune  di  provenienza,
tranne  nel  caso  in  cui  la cancellazione non sia potuta avvenire,
nonostante che  la  dichiarazione  anagrafica  del  trasferimento  di
residenza sia stata effettuata nel prescritto termine di venti giorni
dalla data in cui il trasferimento e' avvenuto, ai sensi dell'art. 13
del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223.
  E' dunque, di tutta evidenza che, come non spetta il trattamento di
missione  ai dipendenti dello Stato che esercitano il diritto di voto
nel comune nelle cui liste elettorali sono rimasti iscritti per  aver
contravvenuto  all'obbligo  posto da una legge dello Stato di fissare
la residenza anagrafica nel comune  ove  hanno  la  dimora  abituale,
parimenti non spetta il congedo straordinario, di cui all'art. 37 del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 3/1957, per l'assenza dal
servizio in tale circostanza.
  Le amministrazioni in indirizzo sono, peraltro, invitate a porre in
essere tutte le iniziative consentite dalla  normativa  vigente,  con
particolare  riferimento  a  quelle  di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30  maggio  1989,  n.  223,  sull'ordinamento  delle
anagrafi  della  popolazione  residente,  in  modo  da evitare che il
personale dipendente venga a trovarsi in una posizione irregolare  in
occasione delle consultazioni elettorali e referendarie.
  Le  prescrizioni  contenute  nella presente circolare, a motivo del
loro carattere di generalita', trovano applicazione,  oltre  che  nei
confronti   del  personale  di  cui  ai  comparti  di  contrattazione
individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986,
n. 68, anche del restante personale non soggetto a contrattazione.
                                              p. Il Ministro: SACCONI