IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che prevede la costituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunita' europee n. 71/66/CEE del 1 febbraio 1971, modificata dalla decisione del Consiglio delle Comunita' europee n. 83/516/CEE del 7 febbraio 1973; Considerato che il predetto Fondo di rotazione, ai sensi della citata legge, ha una propria autonomia amministrativa; Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1992 con il quale e' stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del "Fondo di rotazione" per l'anno finanziario 1992; Vista la lettera n. 5639 del 25 agosto 1992 con la quale l'I.N.P.S. ha accertato e versato l'importo di L. 27.298.308.257 a titolo di saldo del contributo dovuto per l'anno 1991 ai sensi dell'art. 25 della legge n. 845/1978; Considerata la necessita' di iscrivere in bilancio l'importo di L. 27.298.308.257 versato dall'I.N.P.S. a titolo di saldo del contributo dovuto per l'anno 1991; Considerato che per finalita' puramente contabili si ritiene opportuno far confluire nel cap. 5301 parte entrate e nel cap. 5201 parte uscite delle partite di giro del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1992 del Fondo di rotazione, le somme attualmente iscritte nei capitoli 5303 e 5304 (parte entrate), capitoli 5203 e 5204 (parte uscite) delle stesse partite di giro; Decreta: Art. 1. Entrate in conto capitale in aumento: Cap. 5211. - Versamenti da parte dell'I.N.P.S. di due terzi delle maggiori entrate derivanti dalla dinamica salariale del contributo relativo all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria + 27.298.308.257 ---------------- Totale entrate. . . + 27.298.308.257 Spese in conto capitale in aumento: Cap. 5121. - Contributi da erogare agli organismi indicati nella decisione del Consiglio delle Comunita' europee n. 71/66/CEE del 1 febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1971 e ai sensi dell'articolo 2 della decisione n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1983 (articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845) + 27.298.308.257 ----------------- Totale spese a pareggio. . . + 27.298.308.257