IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  19  del  codice  postale  e delle telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo  1973,
n. 156;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19  giugno 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 1991;
  Ritenuta la necessita' di aggiornare le quote di  surrogazione  del
personale  delle  poste  e delle telecomunicazioni per le prestazioni
rese a terzi  e  quelle  per  l'uso  degli  automezzi  di  proprieta'
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, stabilite
col predetto decreto ministeriale 19 giugno 1991;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I compensi dovuti  da  altre  amministrazioni  statali,  enti  e
privati, per i lavori e le prestazioni di qualsiasi natura effettuate
per   loro   conto   dall'Amministrazione   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni,  sono  calcolati  sulla  base  dei   sottoelencati
elementi:
    a)  quota  di surrogazione del personale: L. 198.830 giornaliere;
per i lavori di durata inferiore alla giornata lavorativa la quota e'
stabilita dividendo l'importo  giornaliero  per  l'orario  di  lavoro
previsto  dagli  accordi  contrattuali  ed  e'  applicata  anche alle
frazioni di ora;
    b)   altri   compensi   spettanti   al   personale   per   lavoro
straordinario,  per  servizio  notturno, per missione: rimborso sulla
base delle tariffe e diarie vigenti;
    c) quota oraria di utilizzo di apparecchiature: 0,056  per  mille
del costo iniziale delle apparecchiature stesse;
    d) quota d'uso degli automezzi di proprieta' dell'Amministrazione
delle   poste   e   delle  telecomunicazione  (esclusa  la  quota  di
surrogazione per l'autista):
    1)  autovetture:  spesa  fissa  giornaliera  L.   10.370,   spesa
chilometrica L. 450;
    2)  veicoli  fino a 6 quintali: spesa fissa giornaliera L. 8.600,
spesa chilometrica L. 310;
    3) veicoli da oltre 6 fino a 20 quintali: spesa fissa giornaliera
L. 12.030, spesa chilometrica L. 405;
    4)  veicoli  da  oltre  20  fino  a  60  quintali:  spesa   fissa
giornaliera L. 23.845, spesa chilometrica L. 480;
    5)  veicoli oltre 60 quintali: spesa fissa giornaliera L. 47.540,
spesa chilometrica L. 810;
    6) veicoli speciali e con rimorchio: spesa fissa  giornaliera  L.
81.060, spesa chilometrica L. 1.510;
    7) telebus: spesa fissa giornaliera L. 91.480, spesa chilometrica
L.  1.180  (per  i  servizi  filatelici  si  applicano  le tariffe in
vigore);
    e) spese per i materiali impiegati: rimborso del costo in base ai
prezzi correnti di mercato;
    f)  spese  generali:  15%  dell'ammontare complessivo degli oneri
sostenuti.