IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Visto il decreto interministeriale del 23 dicembre 1989 con il quale e' stata demandata al Ministro del tesoro la competenza a fissare annualmente la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio a ristoro della loro attivita' di intermediazione; Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991, modificato con successivo decreto del 9 ottobre 1992, con il quale sono state fissate, per l'anno 1992, le misure della maggiorazione forfettaria di cui sopra per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e per quelle di durata superiore a dodici mesi; Attesa la necessita' di determinare le misure della maggiorazione forfettaria per l'anno 1993; Decreta: La maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, a ristoro della loro attivita' di intermediazione, e' fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1,25% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a dodici mesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 1992 Il Ministro: BARUCCI