IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  provvedimenti  per  l'ordinamento del credito
agrario;
  Visto il decreto interministeriale del  23  dicembre  1989  con  il
quale  e'  stata  demandata  al  Ministro  del tesoro la competenza a
fissare annualmente la  misura  della  maggiorazione  forfettaria  da
riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le
operazioni  agevolate di credito agrario di esercizio a ristoro della
loro attivita' di intermediazione;
  Visto il proprio decreto  del  21  dicembre  1991,  modificato  con
successivo  decreto  del  9  ottobre  1992,  con  il quale sono state
fissate, per l'anno 1992, le misure della  maggiorazione  forfettaria
di cui sopra per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e per
quelle di durata superiore a dodici mesi;
  Attesa  la  necessita' di determinare le misure della maggiorazione
forfettaria per l'anno 1993;
                              Decreta:
  La maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti  ed  enti
esercenti  il  credito agrario per le operazioni agevolate di credito
agrario  di  esercizio,   a   ristoro   della   loro   attivita'   di
intermediazione, e' fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1,25%
per  le  operazioni  aventi  durata fino a dodici mesi e nella misura
dell'1% per quelle di durata superiore a dodici mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 dicembre 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI