IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista la nota del presidente della corte di appello  degli  Abruzzi
n.  1865/41  in  data  26  ottobre  1992, dalla quale risulta che gli
uffici  giudiziari  del  distretto  di  detta  corte   indicati   nel
dispositivo   del  presente  decreto  non  sono  stati  in  grado  di
funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo,  a  causa
dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;
  Visti  gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.
437, concernente la proroga dei termini di decadenza  in  conseguenza
del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;
                              Decreta:
  In  conseguenza  del  mancato  funzionamento  dei  seguenti  uffici
giudiziari del distretto della corte di  appello  degli  Abruzzi  nei
giorni  a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza
per il compimento di atti  presso  i  detti  uffici  o  a  mezzo  del
personale  addettovi, scadenti nei giorni sotto indicati o nei cinque
giorni successivi, sono prorogati  di  quindici  giorni  a  decorrere
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica:
   tribunale dell'Aquila: giorni 21, 22, 28, 29 e 30 settembre 1992;
   tribunale di Avezzano: giorni 21, 22, 28, 29 e 30 settembre 1992;
   tribunale di Chieti: giorni 23 e 24 settembre 1992;
   tribunale di Lanciano: giorni 21, 22, 24, 28, 29  e  30  settembre
1992;
   pretura  circondariale di Lanciano: giorni 21, 22, 24, 28, 29 e 30
settembre 1992;
   sezione distaccata di Atessa: giorni 23, 24, 28, 29 e 30 settembre
1992;
   sezione distaccata di Casoli: giorni 21,  22,  24,  28,  29  e  30
settembre 1992;
   tribunale di Pescara: giorni dal 19 al 26 settembre 1992;
   pretura  circondariale  di  Pescara: giorni dal 21 al 26 settembre
1992;
   ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso  il  tribunale  di
Pescara: giorni dal 22 al 25 settembre 1992.
    Roma, 17 novembre 1992
                                                Il Ministro: MARTELLI