IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il primo comma dell'art. 8 del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visti i commi da 10 a 24 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplinano le modalita' che devono essere osservate dai datori di lavoro, dagli enti erogatori di trattamenti pensionisti e dai centri autorizzati di assistenza fiscale per consentire l'adempimento degli obblighi di dichiarazione dei redditi ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che intendono avvalersi della loro assistenza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale e' stato approvato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413; Ritenuta l'opportunita', in relazione all'esigenza dei sostituti d'imposta di servizi di supporti meccanografici per la redazione della dichiarazione dei redditi, di autorizzare la predisposizione anche di speciali modelli per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformita' strutturale dei modelli meccanografici con quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e la loro compatibilita' con le necessita' gestionali della liquidazione delle imposte; Ritenuta altresi' l'opportunita' di approvare un particolare modello che soddisfi l'esigenza di alcuni sostituti d'imposta di ricevere da parte degli assistiti la dichiarazione i cui dati siano suscettibili di essere rilevati con apparecchiature di lettura ottica automatica; Ritenuta inoltre l'opportunita' di stabilire il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici relativi alle comunicazioni previste dal comma 2 dell'art. 15 del regolamento sopra indicato, alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 15 e all'indicazione dei dati relativi alle dichiarazioni nella dichiarazione dei sostituti d'imposta; Ritenuta infine l'opportunita' di fornire gli schemi della modulistica relativa agli altri adempimenti connessi all'assistenza; Ritenuto di dover provvedere in fonformita'; Decreta: Art. 1. Sono approvati gli annessi modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4 e 730-5 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, del contributo al Servizio sanitario nazionale, nonche' le comunicazioni relative all'assistenza fiscale da prestare nell'anno 1993 ai lavoratori dipendenti e pensionati. I modelli 730 base, 730-1 e 730-3 devono essere stampati in due esemplari identici. Per la comunicazione dei dati di cui al modello 730-4 effettuate mediante supporti magnetici debbono essere osservate le specifiche tecniche stabilite nell'allegato A. Il modello 730-5, da utilizzare per la consegna del modello 730-4 realizzato su supporto cartaceo oppure magnetico, puo' essere costituito anche da un tabulato a stampa, purche' contenente tutte le indicazioni previste dal modello stesso.