IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600, recante disposizioni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
   Visto   il   primo   comma   dell'art.   8  del  suddetto  decreto
presidenziale,  in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze;
   Visti  i  commi  da  10  a 24 dell'art. 78 della legge 30 dicembre
1991,  n.  413,  che  disciplinano  le  modalita'  che  devono essere
osservate  dai  datori di lavoro, dagli enti erogatori di trattamenti
pensionisti  e  dai  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale per
consentire  l'adempimento degli obblighi di dichiarazione dei redditi
ai  lavoratori  dipendenti  e  ai  pensionati che intendono avvalersi
della loro assistenza;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992,
n.  395,  con  il quale e' stato approvato il regolamento concernente
l'assistenza  fiscale  ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte
dei  sostituti  d'imposta  e  dei  centri  autorizzati  di assistenza
fiscale,  in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge 30
dicembre 1991, n. 413;
   Ritenuta  l'opportunita',  in relazione all'esigenza dei sostituti
d'imposta  di  servizi  di  supporti  meccanografici per la redazione
della  dichiarazione  dei  redditi, di autorizzare la predisposizione
anche  di  speciali  modelli per la compilazione meccanografica delle
dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformita' strutturale
dei  modelli  meccanografici  con  quelli  approvati  con decreto del
Ministro  delle  finanze  e  la loro compatibilita' con le necessita'
gestionali della liquidazione delle imposte;
   Ritenuta  altresi'  l'opportunita'  di  approvare  un  particolare
modello  che  soddisfi  l'esigenza  di  alcuni sostituti d'imposta di
ricevere  da  parte degli assistiti la dichiarazione i cui dati siano
suscettibili di essere rilevati con apparecchiature di lettura ottica
automatica;
   Ritenuta  inoltre  l'opportunita'  di  stabilire il contenuto e le
caratteristiche   tecniche   dei  supporti  magnetici  relativi  alle
comunicazioni previste dal comma 2 dell'art. 15 del regolamento sopra
indicato, alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi di cui al
successivo  comma  5  dello stesso art. 15 e all'indicazione dei dati
relativi   alle   dichiarazioni  nella  dichiarazione  dei  sostituti
d'imposta;
   Ritenuta   infine  l'opportunita'  di  fornire  gli  schemi  della
modulistica relativa agli altri adempimenti connessi all'assistenza;
   Ritenuto di dover provvedere in fonformita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Sono  approvati gli annessi modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3,
730-4  e  730-5  concernenti  la  dichiarazione  unica  agli  effetti
dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale
sui  redditi, del contributo al Servizio sanitario nazionale, nonche'
le   comunicazioni   relative   all'assistenza  fiscale  da  prestare
nell'anno 1993 ai lavoratori dipendenti e pensionati.
   I  modelli  730  base, 730-1 e 730-3 devono essere stampati in due
esemplari identici.
   Per  la  comunicazione dei dati di cui al modello 730-4 effettuate
mediante  supporti  magnetici  debbono essere osservate le specifiche
tecniche stabilite nell'allegato A.
   Il  modello 730-5, da utilizzare per la consegna del modello 730-4
realizzato   su  supporto  cartaceo  oppure  magnetico,  puo'  essere
costituito anche da un tabulato a stampa, purche' contenente tutte le
indicazioni previste dal modello stesso.