IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la legge 17  febbraio  1982,  n.  41,  riguardante  il  piano
nazionale della pesca marittima;
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992, n. 71, che disciplina il fermo
temporaneo obbligatorio delle navi da pesca;
  Visto il decreto ministeriale 29 maggio  1992  (Gazzetta  Ufficiale
129 del 3 giugno 1992) cosi' come modificato dal decreto ministeriale
9 luglio 1992 (Gazzetta Ufficiale 168 del 18 luglio 1992) riguardante
le   modalita'   tecniche   di   attuazione  del  fermo  obbligatorio
dell'attivita' di pesca;
  Visto l'art. 14 del citato decreto ministeriale 29 maggio 1992, che
prevede il fermo tecnico dell'attivita' di pesca;
  Considerata  l'opportunita'  di  tener   conto   delle   diversita'
meteoclimatiche   che   contraddistinguono  il  mare  Tirreno  e  che
impongono  alle  marinerie  di  detto  bacino,  condizionamenti  piu'
pesanti   nell'attivita'  di  pesca  rispetto  agli  altri  mari  del
territorio nazionale;
  Considerato, inoltre, che le situazioni operative delle unita'  che
esercitano  la pesca ravvicinata con navi di stazza lorda superiore a
50 tsl, non sono sostanzialmente diverse da  quelle  della  pesca  di
altura  e  che,  pertanto, sussistono motivi tecnici ed economici per
l'applicazione di una medesima disciplina del fermo tecnico;
  Considerata la tradizione popolare  di  consumare  prodotti  ittici
freschi  in  occasione delle festivita' di Natale e Capodanno per cui
occorre consentire un maggior rifornimento di prodotto ai mercati;
  Sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e
il Comitato nazionale di gestione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I commi 2 e 6 dell'art. 14 del decreto ministeriale 29 maggio 1992,
cosi' modificati dall'art. 6 del decreto ministeriale 9 luglio  1992,
sono cosi' modificati:
  "2.  Sono  previste  le  seguenti  deroghe  a  quanto stabilito dal
precedente comma 1:
    a) le  navi  che  esercitano  la  pesca  a  traino  (strascico  e
pelagico)  d'altura  e  ravvicinata  superiore  alle  50 tsl, possono
effettuare il fermo tecnico in uno  o  due  periodi  mensili  per  un
numero  complessivo  di  giorni  pari  al  numero  dei sabati e delle
domeniche presenti in ciascun mese calendario;
    b) le  navi  che  esercitano  la  pesca  a  traino  (strascico  e
pelagico) nel mar Tirreno possono svolgere l'attivita' di pesca anche
nel giorno di sabato, in dipendenza di situazioni meteorologiche, che
hanno impedito l'attivita' in uno o piu' giorni durante la settimana,
comprovate  dall'ufficio  marittimo competente al quale devono essere
consegnati i documenti di bordo e di consumo del combustibile.
  6. Nei periodi di cui ai precedenti commi 1 e 2, lettera a) non  si
fa  luogo al recupero di eventuali giornate di inattivita' a causa di
avverse condizioni meteomarine".