IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, riguardante il piano nazionale della pesca marittima; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 71, che disciplina il fermo temporaneo obbligatorio delle navi da pesca; Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 (Gazzetta Ufficiale 129 del 3 giugno 1992) cosi' come modificato dal decreto ministeriale 9 luglio 1992 (Gazzetta Ufficiale 168 del 18 luglio 1992) riguardante le modalita' tecniche di attuazione del fermo obbligatorio dell'attivita' di pesca; Visto l'art. 14 del citato decreto ministeriale 29 maggio 1992, che prevede il fermo tecnico dell'attivita' di pesca; Considerata l'opportunita' di tener conto delle diversita' meteoclimatiche che contraddistinguono il mare Tirreno e che impongono alle marinerie di detto bacino, condizionamenti piu' pesanti nell'attivita' di pesca rispetto agli altri mari del territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le situazioni operative delle unita' che esercitano la pesca ravvicinata con navi di stazza lorda superiore a 50 tsl, non sono sostanzialmente diverse da quelle della pesca di altura e che, pertanto, sussistono motivi tecnici ed economici per l'applicazione di una medesima disciplina del fermo tecnico; Considerata la tradizione popolare di consumare prodotti ittici freschi in occasione delle festivita' di Natale e Capodanno per cui occorre consentire un maggior rifornimento di prodotto ai mercati; Sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il Comitato nazionale di gestione; Decreta: Art. 1. I commi 2 e 6 dell'art. 14 del decreto ministeriale 29 maggio 1992, cosi' modificati dall'art. 6 del decreto ministeriale 9 luglio 1992, sono cosi' modificati: "2. Sono previste le seguenti deroghe a quanto stabilito dal precedente comma 1: a) le navi che esercitano la pesca a traino (strascico e pelagico) d'altura e ravvicinata superiore alle 50 tsl, possono effettuare il fermo tecnico in uno o due periodi mensili per un numero complessivo di giorni pari al numero dei sabati e delle domeniche presenti in ciascun mese calendario; b) le navi che esercitano la pesca a traino (strascico e pelagico) nel mar Tirreno possono svolgere l'attivita' di pesca anche nel giorno di sabato, in dipendenza di situazioni meteorologiche, che hanno impedito l'attivita' in uno o piu' giorni durante la settimana, comprovate dall'ufficio marittimo competente al quale devono essere consegnati i documenti di bordo e di consumo del combustibile. 6. Nei periodi di cui ai precedenti commi 1 e 2, lettera a) non si fa luogo al recupero di eventuali giornate di inattivita' a causa di avverse condizioni meteomarine".