Si trascrive qui di seguito la circolare esaminata ed approvata dal
Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 novembre 1992:
  "Con  la  conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, avvenuta con  la  legge  8  agosto  1992,  n.  359,  e'  entrato
definitivamente  in vigore il nuovo regime degli affitti delle unita'
immobiliari ad  uso  abitativo,  previsto  dall'art.  11  del  citato
decreto e dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione.
  Il  nuovo  regime  transitorio,  in quanto restera' in vigore, come
recita  l'art.  11,  "fino  alla  revisione  della  disciplina  delle
locazioni degli immobili urbani", prevede che:
    a) le disposizioni previste dalla legge n. 392/1978 (equo canone)
per  il calcolo del canone non si applicano ai contratti di locazione
stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge,
aventi ad oggetto immobili per i quali, alla predetta data,  non  sia
stata  presentata  la  dichiarazione  di  ultimazione  dei  lavori  e
sempreche',  alla  data  del  contratto,  sia  stata   richiesta   la
certificazione  di  abitabilita'  e  sia stata presentata domanda per
l'accatastamento;
    b) per gli altri immobili, nei contratti di locazione stipulati o
rinnovati successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
suddetta legge, le parti, con l'assistenza delle organizzazioni della
proprieta'  edilizia  e dei conduttori maggiormente rappresentative a
livello  nazionale,  tramite  le  loro  organizzazioni   provinciali,
possono  stipulare  accordi  in  deroga  alle  norme  della  legge n.
392/1978 limitatamente ai  casi  in  cui  il  locatore  rinunzi  alla
facolta'  di  disdettare  i contratti alla prima scadenza, a meno che
egli intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le
opere di cui, rispettivamente, agli articoli 29  e  59  della  citata
legge n. 392/1978;
    c)  nei casi in cui, alla prima scadenza del contratto successiva
alla data di entrata in vigore della legge, le parti  non  concordino
sulla  determinazione del canone, il contratto stesso e' prorogato di
diritto per due anni.
  Il provvedimento in  questione  innova  radicalmente  la  normativa
vigente  e  pone,  per codesti enti, alcuni problemi attuativi, per i
quali - sulla base degli  elementi  emersi  nelle  riunioni  tenutesi
presso  questo  Ministero - si e' rilevata la necessita' di delineare
un comportamento il piu' possibile omogeneo che tenga conto:
   dell'esigenza primaria di garantire l'autonomia di codesti enti  e
la   redditivita'  degli  investimenti  in  relazione  agli  obblighi
istituzionali cui sono tenuti ad adempiere;
   della natura pubblica di  codesti  enti  e  della  necessita'  che
codesti enti medesimi concorrano al raggiungimento degli obiettivi di
risanamento  economico-finanziario  delineati  dal  Parlamento  e dal
Governo;
   dei particolari obblighi che  a  codesti  enti  impongono  diverse
disposizioni di legge:
    art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con
legge  21  febbraio  1989,  n.  61: il quale prevede che il 50% degli
alloggi  disponibili  per  la  locazione  deve  essere  destinato  ai
cittadini sottoposti a procedure di sfratto;
    art.  18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con
legge 12 luglio 1991, n. 203 e decreto  di  attuazione  23  settembre
1991:  il  quale  sancisce  che  il  30%  dei  fondi  disponibili per
investimenti  immobiliari  deve  essere  destinato   all'acquisto   o
costruzione  di  immobili a destinazione residenziale da assegnare in
locazione ai dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio;
   del rilevante impatto che le scelte di codesti enti possono  avere
sul  piano  sociale  in relazione al cospicuo patrimonio abitativo di
cui dispongono.
  Cio' premesso e  sulla  base  delle  suesposte  considerazioni,  si
invitano   codesti   enti  a  valutare,  come  possibili  criteri  di
riferimento da seguire  in  fase  di  prima  attuazione  della  nuova
normativa, i seguenti elementi di indirizzo.
           I) CANONI DI LOCAZIONE PER LE NUOVE COSTRUZIONI
  Per  queste  non si applichera' l'equo canone. Tuttavia, al fine di
garantire l'attuazione della nuova normativa in materia di locazioni,
assicurando, nel contempo, il rispetto dei vari interessi di  cui  si
e' detto, codesti enti sono invitati a considerare la possibilita' di
calcolare  i  canoni di locazione per tali abitazioni applicando, per
intanto, una percentuale non superiore  all'1,80%  sul  valore  reale
dell'immobile, risultante dal contratto di acquisto.
                II) CANONI DI LOCAZIONE DA STIPULARE
                O DA RINNOVARE PER GLI ALTRI IMMOBILI
  Per  tali  canoni,  fermi  restando  gli  obiettivi  generali  gia'
enunciati, al fine di evitare la  stipula  di  patti  in  deroga  per
ciascun  immobile, via via che si libera, e di evitare, altresi', che
permangano le distorsioni piu' rilevanti causate dall'equo  canone  -
che  vanno  ricercate,  soprattutto,  nei  parametri  che misurano le
differenze di valore degli immobili e che hanno causato, ad  esempio,
una  rilevante  sottostima dei valori degli immobili stessi, e quindi
dei canoni, nei centri storici rispetto a quelli di  periferia  -  si
propone,  in  via  transitoria,  in  attesa di consentire un adeguato
approfondimento  di  tutti  gli  aspetti  giuridico-economici   della
questione  e  la  messa  a  punto  di una disciplina definitiva della
materia:
   che per la determinazione del canone di locazione ci  si  avvalga,
sostanzialmente,  del  procedimento  previsto dalla legge n. 392/1978
con i seguenti correttivi:
    il costo base per gli immobili costruiti a tutto il 1988 cui fare
riferimento e' quello individuato per tale anno (L. 1.030.000 per  il
Centro-Nord  e  L.  950.000  per il Sud e le Isole); per gli immobili
costruiti negli anni successivi il costo base e' quello dell'anno  di
riferimento;
    il  coefficiente  catastale  relativo alla categoria A/2 (1,25) e
A/3 (1,05) va articolato secondo le seguenti classi censuarie:
     categoria A/2  classi  1-2-3  coefficiente  1,15  -  classi  4-5
coefficiente 1,20 - classi 6-7-8 coefficiente 1,25;
     categoria  A/3  classi  1-2-3  coefficiente  0,95  -  classi 4-5
coefficiente 1,00 - classi 6-7-8 coefficiente 1,05;
    applicazione dei seguenti coefficienti  riduttivi  relativi  alla
vetusta':
     centro storico, zone e/o immobili di pregio: coefficiente 1;
     altre  zone:  coefficiente  0,005 per ciascun anno a partire dal
decimo sino al cinquantesimo anno;
    elevazione del coefficiente di ubicazione da 1,30 a 1,60  per  il
centro storico e gli immobili di pregio;
    applicazione  del  coefficiente  riduttivo per le zone degradate,
intendendosi per tali quelle individuate dai consigli comunali, dello
0,70, anziche' dello 0,90;
    in ogni caso il nuovo canone, determinato con i  criteri  di  cui
sopra, dovra' garantire un aumento del 10% rispetto all'ultimo canone
corrisposto;
   che  gli  aumenti  cosi'  determinati  possono essere dilazionati,
nell'arco di quattro anni, non superando, per il primo anno, il 5%;
   che ai locatari di alloggi non in  grado  di  pagare  gli  aumenti
cosi'  determinati  puo'  essere offerto in locazione altro alloggio,
anche di altro ente, per il quale sia previsto un livello del  canone
sostanzialmente equivalente a quello attualmente corrisposto".
                                              Il Ministro: CRISTOFORI