IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del
Ministero dell'ambiente e le norme in materia di danno ambientale;
  Vista  la  legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina
quadro sulle aree protette ed in particolare l'art. 34 che  definisce
le procedure per l'adozione di misure di salvaguardia;
  Visto  il  proprio  decreto  con  il  quale  e'  stata  definita la
delimitazione provvisoria del Parco nazionale del Cilento e Vallo  di
Diano ai sensi del citato art. 34, comma 3, legge 6 dicembre 1991, n.
394;
  Considerato che la suddetta delimitazione provvisoria determina una
qualificazione   del   territorio  medesimo,  poiche'  ad  esso  sono
riconducibili particolari interessi pubblici, definiti  nell'art.  1,
comma  3, legge 6 dicembre 1991, n. 394 e connessi alla conservazione
ed alla valorizzazione del patrimonio naturale;
  Considerato che  detta  qualificazione  del  territorio  assoggetta
immediatamente  il  medesimo  al  regime  di tutela contemplato dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto compreso nella fattispecie  di
cui all'art. 1, lettera f), della medesima legge;
  Considerata  la necessita' che il territorio compreso nel perimetro
provvisorio del Parco nazionale del Cilento  e  Vallo  di  Diano  sia
assoggettato  sia  al predetto regime di tutela paesaggistica, sia ad
uno specifico regime di salvaguardia delle risorse naturali presenti;
  Considerato che le  risorse  ed  i  valori  naturali  sono  beni  a
quantita'  limitata  e  non  rinnovabili,  per cui la relativa tutela
amministrativa deve, in via prioritaria, prevenire le situazioni ed i
comportamenti  che  potrebbero   determinare   un   danno   grave   e
irreparabile a tali beni;
  Considerato che le norme di salvaguardia emanate ai sensi dell'art.
34,  comma  3,  della  stessa  legge,  sono  volte a tutelare in modo
articolato e dettagliato  le  risorse  naturalistiche  dei  territori
compresi  nei parchi nazionali perimetrati ai sensi del medesimo art.
34, comma 3;
  Considerato che, ai sensi dell'art.  34  citato,  la  delimitazione
provvisoria   dei   parchi   precede   l'adozione   delle  misure  di
salvaguardia, per la quale e' necessario sentire  le  regioni  e  gli
enti locali interessati;
  Considerato, peraltro, necessario che le misure di salvaguardia, in
attesa  che  le regioni e gli enti locali interessati si esprimano al
riguardo,  operino  con  decorrenza  immediata  dal   momento   della
delimitazione   provvisoria,   al   fine  di  assicurare  l'effettiva
conservazione dello stato dei luoghi e delle  risorse  e  dei  valori
naturali,  posto  che  altrimenti, nelle more del completamento della
procedura amministrativa  prevista  della  legge,  l'area  resterebbe
esposta  al pericolo di manomissioni o alterazioni pregiudizievoli ed
irreversibili;
  Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
  Considerato che, al fine di assicurare  la  salvaguardia  dell'area
nel  periodo necessario al completamento della procedura, non si puo'
provvedere con strumenti diversi da quello previsto dal predetto art.
8;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Nell'ambito  del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del
Parco nazionale del Cilento  e  Vallo  di  Diano  definito  ai  sensi
dell'art.  34  della  legge  6 dicembre 1991, n. 394, sono vietate le
seguenti attivita':
    a) l'esecuzione di  nuove  costruzioni  e  la  trasformazione  di
quelle esistenti, fuori dei centri edificati di cui all'art. 18 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonche'
qualsiasi  mutamento  dell'utilizzazione dei terreni con destinazione
diversa  da  quella  agricola  e  quant'altro  possa  incidere  sulla
morfologia  del  territorio,  sugli equilibri ecologici, idraulici ed
idrogeotermici e sulle finalita' istitutive dell'area protetta;
    b) la cattura, l'uccisione,  il  danneggiamento  ed  il  disturbo
della fauna selvatica;
    c)  la  raccolta  ed  il  danneggiamento  delle  specie  vegetali
selvatiche  salvo  il  prelievo  effettuato  da   istituti   pubblici
autorizzati  a  fini  di ricerca scientifica e quello autorizzato con
provvedimento del Ministro dell'ambiente sentita la consulta  tecnica
per le aree naturali protette;
    d) l'immissione di specie faunistiche e floristiche estranee agli
ecosistemi dell'area in questione;
    e) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche;
    f)  il  prelievo  di  minerali di rilevante interesse geologico e
paleontologico, ad eccezione di quello eseguito da istituti  pubblici
per fini di ricerca e di studio;
    g) la modificazione del regime delle acque;
    h)  la  costruzione  sulle  zone  agricole  di  qualsiasi tipo di
recinzione, ad eccezione di quelle necessarie  alla  sicurezza  degli
impianti  tecnologici  e  di  quelle  accessorie alla attivita' agro-
silvo-pastorali purche' realizzate secondo tipologie  tradizionali  e
con materiali tradizionali;
    i)  la  realizzazione  di  nuovi  tracciati  stradali,  ferrovie,
filovie, impianti a fune ed aviosuperfici;
    l) la circolazione a scopo sportivo o di svago, dei motoveicoli e
dei veicoli a motore al di fuori delle esistenti strade;
    m) la realizzazione di nuove opere per la  sistemazione  fluviale
ad   eccezione   degli   interventi  di  riqualificazione  ambientale
effettuati con tecniche di bioingegneria naturalistica;
    n) la realizzazione di nuovi bacini idrici.