IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul
valore aggiunto;
Visto l'art. 22, comma 1, dello stesso decreto, che, tra l'altro
stabilisce la non obbligatorieta' dell'emissione della fattura, se
non richiesta dal cliente, per le attivita' di commercio al minuto ed
attivita' assimilate;
Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che
ha istituito, dal 1 gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di
certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale, dei
corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi
di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per
le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a
richiesta del cliente;
Visto il comma 3 del sopra citato art. 12 che attribuisce delega al
Ministro delle finanze di stabilire, con decreto, sentite le
commissioni parlamentari competenti, l'esonero dall'obbligo di
certificazione dei corrispettivi di cui al comma 1 nei confronti di
determinate categorie di contribuenti o determinate categorie di
prestazioni aventi carattere di ripetitivita' e di scarsa rilevanza
fiscale;
Considerato che e' opportuno individuare le categorie di
contribuenti e di prestazioni da esonerare dall'obbligo di
certificazione dei corrispettivi di cui al citato comma 1 dell'art.
12, con riferimento all'art. 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
Considerato che il cennato comma 3 dell'art. 12 della legge n. 413
del 1991 prevede che rimanga ferma - fino all'entrata in vigore degli
emanandi decreti di esonero - l'esclusione dall'obbligo di
documentazione per i soggetti esonerati dall'obbligo di emissione
della fattura a norma dell'art. 22, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Ritenuto che determinate categorie di contribuenti per i
particolari sistemi di gestione contabile adottati, offrono garanzie
di affidabilita';
Considerato che per determinate categorie di prestazioni i
corrispettivi vengono percepiti attraverso tecniche contabili che non
danno luogo a materiali rapporti con la clientela e che in tali casi
si presenta di estrema difficolta' l'adempimento relativo alla
documentazione fiscale previsto nel primo comma dell'art. 12 della
citata legge n. 413;
Ritenuto che l'esonero dall'obbligo di certificazione debba essere
concesso a coloro che compiono le operazioni esenti di cui all'art.
10, elencate nell'art. 22, comma 1, punto 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Ritenuto di confermare l'art. 1, comma 2, della legge 26 gennaio
1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, che gia'
dispone la non applicazione dell'obbligo di certificazione per le
vendite di giornali quotidiani, di periodici, dei supporti
integrativi, nonche' di libri, con esclusione di quelli
d'antiquariato;
Sentite le commissioni parlamentari competenti;
Decreta:
Art. 1.
Non sono soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'art.
12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le categorie di
contribuenti e le operazioni sottoelencate:
1) operazioni effettuate mediante apparecchi automatici,
funzionanti a gettone o a moneta; prestazioni rese mediante
apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi
pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o
associazioni di qualunque specie;
2) spettacoli ed altre attivita' soggetti all'imposta sugli
spettacoli, per i corrispettivi certificati dal biglietto d'ingresso
o dal biglietto scommessa, contemplati, rispettivamente, dagli
articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, o dal buono relativo alla prima consumazione previsto
dal decreto ministeriale 23 dicembre 1981. Attivita' diverse da
quelle previste dal precedente punto 1), seconda parte, per le quali
l'imponibile e' determinato forfettariamente su scala nazionale ai
sensi dell'art. 14 dello stesso decreto presidenziale n. 640 del
1972, valevole anche per l'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto;
3) somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali,
interaziendali, scolastiche ed universitarie, nonche' in mense
popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di
assistenza e di beneficenza;
4) prestazioni di traghetto rese con barche a remi e prestazioni
di trasporto rese con mezzi a trazione animale;
5) prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri
servizi resi da aziende o istituti di credito e da societa'
finanziarie o fiduciarie e dalle societa' di intermediazione
mobiliare;
6) operazioni esenti di cui all'art. 22, comma 1, punto 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
7) prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico
collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al
comma 1 dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, effettuate
dal soggetto esercente l'attivita' di trasporto;
8) prestazioni effettuate da barbieri, parrucchieri, estetisti,
sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche
amministrazioni, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti;
9) prestazioni rese da fumisti nonche' quelle rese, in forma
itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
10) prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza
collaboratori o dipendenti;
11) venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per
bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi, simili e
affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque soggetti
che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico
valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
12) autoscuole per le prestazioni didattiche finalizzate al
conseguimento della patente;
13) prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo
concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del
cliente;
14) prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o
scoperte, quando il pagamento del corrispettivo viene effettuato,
sulla base di una determinazione automatica, mediante apparecchiature
funzionanti a gettone, moneta, tessere, biglietti o mediante schede
magnetiche, elettriche e strumenti similari;
15) operazioni poste in essere dalle associazioni sportive
dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge
16 dicembre 1991, n. 398, nonche' dalle associazioni senza fini di
lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'art. 9- bis
della legge 6 febbraio 1992, n. 66;
16) prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni
ferroviarie;
17) prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
18) prestazioni aventi per oggetto utilizzazione di servizi
igienico-sanitari pubblici;
19) prestazioni rese dai dormitori pubblici;
20) soggetti che effettuano vendite per corrispondenza o vendite a
domicilio;
21) cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche
di cui all'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, se rientranti
nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'art. 34, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.