IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha introdotto, dal 1 gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione - a mezzo ricevuta o scontrino fiscale anche manuale o prestampato a tagli fissi - dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente; Visto l'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, che consente al Ministro delle finanze di stabilire con propri decreti, nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non e' obbligatoria l'emissione della fattura; Visti il decreto ministeriale 13 ottobre 1979, il decreto ministeriale 2 luglio 1980, i decreti ministeriali 18 settembre 1981 e il decreto ministeriale 28 gennaio 1983, emanati in forza del richiamato art. 8; Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali apparecchi misuratori fiscali; Visto il comma 3 dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che attribuisce al Ministro delle finanze - sentite le competenti commissioni parlamentari - la facolta' di emanare apposito provvedimento che consenta l'esercizio della opzione utile al rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale e viceversa, nonche' di introdurre limitazioni a tale esercizio rispetto a talune attivita'; Visti i decreti ministeriali 30 marzo 1992, che hanno determinato le caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della richiamata legge n. 413/1991; Sentite le commissioni parlamentari competenti; Decreta: Art. 1. Soggetti obbligati Sono assoggettati alla disciplina della ricevuta fiscale i soggetti e le operazioni indicate nei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249. Sono assoggettati alla disciplina dello scontrino fiscale i soggetti e le operazioni indicati nella legge 26 gennaio 1983, n. 18, e nei relativi decreti di attuazione. Le operazioni imponibili, per le quali non sussista l'obbligo della fatturazione se non a richiesta del cliente, non rientranti fra le operazioni previste dalle leggi n. 249 del 1976 e n. 18 del 1983, e relativi decreti di attuazione, sono assoggettate, se prestazioni di servizi, alla disciplina della ricevuta fiscale, se cessioni di beni, a quella dello scontrino fiscale. I soggetti tenuti all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, per i quali non e' consentita l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale a termine del successivo art. 2, possono utilizzare la ricevuta fiscale o lo scontrino manuale limitatamente ad un periodo di centoventi giorni a partire dalla data dell'ordinativo degli apparecchi misuratori fiscali, purche' detto ordinativo risulti effettuato entro il 31 dicembre 1992.