IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari; Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario) n. 216 del 14 settembre 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini e i responsabili dei procedimenti; Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, ed in particolare l'art. 4, comma 2, lettera d); Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, concernente il differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752; Viste le delibere del CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica, in data 2 agosto 1991 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1991, e del 31 gennaio 1992 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1992 (allegato C1, lettera d); Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la concessione di contributi per il riconoscimento e la valorizzazione delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli; Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialita' cui e' preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione puo' procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare; Decreta: Art. 1. Criteri e priorita' 1. Il procedimento amministrativo relativo all'attuazione della legge 8 novembre 1986, n. 752, art. 4, comma 2, lettera d), e successiva legge 2 agosto 1991, n. 201, art. 1, e' definito secondo criteri di priorita' indicati nei successivi commi. 2. Sono ammessi a contributo: progetti atti a realizzare programmi di tutela e valorizzazione delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agroalimentari individuati con denominazione di origine o con marchi collettivi, anche attraverso iniziative agrituristiche; iniziative dirette a consolidare ed estendere il sistema dei marchi e delle denominazioni di origine e a sostenere l'attivita' degli organismi che sono preposti alla loro gestione; programmi predisposti dalle unioni nazionali delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli, per l'individuazione dei parametri produttivi, per la certificazione ed il riconoscimento dell'origine e della specificita' dei prodotti e per i relativi controlli; iniziative di sostegno e valorizzazione dell'attivita' dei comitati nazionali, delle commissioni di settore e di altre istituzioni operanti, in base all'ordinamento vigente, per la tutela delle denominazioni di origine e dei marchi di qualita'; iniziative di salvaguardia dell'immagine e tutela, anche legale, in campo internazionale, della produzione agroalimentare nazionale a denominazione di origine e tipica. 3. I progetti devono essere coerenti con la regolamentazione comunitaria dei mercati settoriali e vengono selezionati sulla base delle seguenti caratteristiche: attitudine a porre in sintonia operativa le categorie professionali alla base della produzione, attuando la relativa "filiera produttiva"; delle specifiche modalita' di controllo delle tecniche di produzione della materia prima e delle tecniche successive di trasformazione con le modalita' e caratteristiche previste e nelle quantita' stabilite nei disciplinari di produzione in sintonia con la domanda/offerta; presentazione di un piano gestionale che favorisca azioni idonee ad imprimere il massimo efficientismo operativo e tecnico per una migliore produzione ed una piu' estesa informazione sui prodotti a denominazione di origine; previsione del potenziamento degli organismi interprofessionali volti ad espletare efficacemente i controlli e la vigilanza affinche' nell'ambito della filiera produttiva siano scrupolosamente osservati i parametri produttivi; previsione di azioni volte a consolidare il processo di responsabilizzazione delle categorie professionali, intese a superare la tendenza deteriore ad alimentare conflittualita' per assumere il concetto di sinergia operativa, finalizzato al conseguimento della valorizzazione del prodotto a denominazione d'origine nell'ambito delle categorie; previsione, nei settori dove non risulta ancora esistente una regolamentazione normativa delle denominazioni di origine, del concetto di qualita' ancorato al livello produttivo, alle quote interprofessionali ed alla organizzazione di produzione; azioni di salvaguardia contro il plagio e sleale concorrenza, difesa giuridica e legale delle denominazioni di origine; priorita', nella concessione di contributi, agli enti che non abbiano mai avuto finanziamenti, ovvero a quelli che abbiano realizzato puntualmente i programmi finanziati precedentemente. 4. All'istruttoria dei programmi si procedera' tenendo anche conto della data di presentazione delle domande.