IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente  nuove  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede  la
determinazione  dei  criteri  e della modalita' per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;
  Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992,  n.  376,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  (supplemento  ordinario)  n.  216  del 14
settembre 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli
2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i  termini  e  i
responsabili dei procedimenti;
  Vista  la  legge  8  novembre  1986,  n. 752, legge pluriennale per
l'attuazione  di  interventi  programmati  in  agricoltura,   ed   in
particolare l'art. 4, comma 2, lettera d);
  Vista  la legge 10 luglio 1991, n. 201, concernente il differimento
delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752;
  Viste le delibere del CIPE  -  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica,  in  data  2  agosto 1991 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1991, e del 31  gennaio  1992
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio 1992
(allegato C1, lettera d);
  Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la
concessione di contributi per il riconoscimento e  la  valorizzazione
delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio  di Stato nell'adunanza
generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per  realizzare
l'esigenza  di  trasparenza e imparzialita' cui e' preordinato l'art.
12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione  puo'  procedere  nella
forma  del  decreto  ministeriale  senza  che  questo  rivesta natura
regolamentare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Criteri e priorita'
 1. Il  procedimento  amministrativo  relativo  all'attuazione  della
legge  8  novembre  1986,  n.  752,  art.  4,  comma 2, lettera d), e
successiva legge 2 agosto 1991, n. 201, art. 1, e'  definito  secondo
criteri di priorita' indicati nei successivi commi.
  2. Sono ammessi a contributo:
   progetti  atti  a  realizzare programmi di tutela e valorizzazione
delle  caratteristiche  di  qualita'  dei   prodotti   agroalimentari
individuati  con  denominazione  di  origine o con marchi collettivi,
anche attraverso  iniziative  agrituristiche;  iniziative  dirette  a
consolidare  ed estendere il sistema dei marchi e delle denominazioni
di origine  e  a  sostenere  l'attivita'  degli  organismi  che  sono
preposti alla loro gestione;
   programmi  predisposti  dalle  unioni nazionali delle associazioni
riconosciute  dei  produttori  agricoli,  per  l'individuazione   dei
parametri  produttivi,  per  la  certificazione  ed il riconoscimento
dell'origine e della specificita'  dei  prodotti  e  per  i  relativi
controlli;
   iniziative   di   sostegno  e  valorizzazione  dell'attivita'  dei
comitati  nazionali,  delle  commissioni  di  settore  e   di   altre
istituzioni  operanti, in base all'ordinamento vigente, per la tutela
delle denominazioni di origine e dei marchi di qualita';
   iniziative di salvaguardia dell'immagine e tutela,  anche  legale,
in  campo internazionale, della produzione agroalimentare nazionale a
denominazione di origine e tipica.
  3. I  progetti  devono  essere  coerenti  con  la  regolamentazione
comunitaria  dei  mercati settoriali e vengono selezionati sulla base
delle seguenti caratteristiche:
   attitudine  a   porre   in   sintonia   operativa   le   categorie
professionali  alla  base  della  produzione,  attuando  la  relativa
"filiera produttiva";
   delle  specifiche  modalita'  di  controllo  delle   tecniche   di
produzione  della  materia  prima  e  delle  tecniche  successive  di
trasformazione con le modalita' e caratteristiche  previste  e  nelle
quantita' stabilite nei disciplinari di produzione in sintonia con la
domanda/offerta;
   presentazione  di  un piano gestionale che favorisca azioni idonee
ad imprimere il massimo efficientismo operativo  e  tecnico  per  una
migliore  produzione  ed  una piu' estesa informazione sui prodotti a
denominazione di origine;
   previsione del potenziamento  degli  organismi  interprofessionali
volti ad espletare efficacemente i controlli e la vigilanza affinche'
nell'ambito  della filiera produttiva siano scrupolosamente osservati
i parametri produttivi;
   previsione  di  azioni  volte  a  consolidare   il   processo   di
responsabilizzazione delle categorie professionali, intese a superare
la  tendenza  deteriore ad alimentare conflittualita' per assumere il
concetto di sinergia operativa, finalizzato  al  conseguimento  della
valorizzazione  del  prodotto  a  denominazione d'origine nell'ambito
delle categorie;
   previsione, nei settori dove  non  risulta  ancora  esistente  una
regolamentazione   normativa  delle  denominazioni  di  origine,  del
concetto di qualita'  ancorato  al  livello  produttivo,  alle  quote
interprofessionali ed alla organizzazione di produzione;
   azioni  di  salvaguardia  contro  il  plagio e sleale concorrenza,
difesa giuridica e legale delle denominazioni di origine;
   priorita', nella concessione di  contributi,  agli  enti  che  non
abbiano   mai  avuto  finanziamenti,  ovvero  a  quelli  che  abbiano
realizzato puntualmente i programmi finanziati precedentemente.
  4. All'istruttoria dei programmi si procedera' tenendo anche  conto
della data di presentazione delle domande.