IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 68, sulla ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto terzi, che prevede interventi dello Stato volti a favorire la cessazione dell'attivita' delle imprese senza dipendenti che dispongono di un solo autoveicolo; Visti i commi 1 e 4, dell'art. 9 della citata legge n. 68, che prevedono, rispettivamente, l'erogazione di incentivi per i soggetti che abbiano superato l'eta' di 60 anni se uomini e di 55 se donne, ed il relativo contingentamento da parte del Ministro dei trasporti, nei limiti delle risorse disponibili; Visto il comma 9 del predetto art. 9, che attribuisce ai medesimi percettori dei benefici di cui al comma 1 il diritto altresi' alla prosecuzione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti a carico del Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'art. 2 della legge 30 luglio 1985, n. 404, sulla base dell'importo previsto all'ottava classe di reddito della tabella A allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233; Visto il comma 10 del richiamato art. 9 il quale stabilisce che con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei trasporti sono da definirsi le modalita' ed i termini per la concessione delle agevolazioni disposte al comma 9; Decreta: Art. 1. Soggetti beneficiari 1. I soggetti in favore dei quali e' proseguita d'ufficio l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, a carico del Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto terzi sono quelli di cui al contingente determinato dal Ministro dei trasporti che cessino effettivamente l'attivita' di autotrasportatore ed adempiano alle prescrizioni di cui all'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 68, di seguito denominata "legge". 2. L'accreditamento sara' effettuato nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani dal mese successivo alla data di cessazione dell'attivita' fino a quello di compimento dell'eta' di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne, secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.