IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista la legge 5  febbraio  1992,  n.  68,  sulla  ristrutturazione
dell'autotrasporto  di  cose  per conto terzi, che prevede interventi
dello Stato volti  a  favorire  la  cessazione  dell'attivita'  delle
imprese senza dipendenti che dispongono di un solo autoveicolo;
  Visti  i  commi  1  e  4, dell'art. 9 della citata legge n. 68, che
prevedono, rispettivamente, l'erogazione di incentivi per i  soggetti
che abbiano superato l'eta' di 60 anni se uomini e di 55 se donne, ed
il relativo contingentamento da parte del Ministro dei trasporti, nei
limiti delle risorse disponibili;
  Visto  il  comma 9 del predetto art. 9, che attribuisce ai medesimi
percettori dei benefici di cui al comma 1 il  diritto  altresi'  alla
prosecuzione  dell'assicurazione  obbligatoria  per l'invalidita', la
vecchiaia  ed  i  superstiti  a  carico  del  Fondo   nazionale   per
l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'art. 2 della legge
30  luglio  1985, n. 404, sulla base dell'importo previsto all'ottava
classe di reddito della tabella A allegata alla legge 2 agosto  1990,
n. 233;
  Visto il comma 10 del richiamato art. 9 il quale stabilisce che con
decreto  del  Ministro  del  tesoro  di  concerto con il Ministro dei
trasporti sono  da  definirsi  le  modalita'  ed  i  termini  per  la
concessione delle agevolazioni disposte al comma 9;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Soggetti beneficiari
  1.   I  soggetti  in  favore  dei  quali  e'  proseguita  d'ufficio
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i
superstiti,  a carico del Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose
per conto terzi sono quelli di cui  al  contingente  determinato  dal
Ministro  dei  trasporti  che  cessino  effettivamente l'attivita' di
autotrasportatore ed adempiano alle prescrizioni di  cui  all'art.  9
della legge 5 febbraio 1992, n. 68, di seguito denominata "legge".
  2.  L'accreditamento sara' effettuato nella gestione dei contributi
e delle prestazioni previdenziali degli artigiani dal mese successivo
alla data di cessazione dell'attivita' fino a  quello  di  compimento
dell'eta'  di  65  anni  per  gli  uomini  e di 60 anni per le donne,
secondo le disposizioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.