IL MINISTRO DELLE FINANZE 
  Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che
prevede l'istituzione dei "Centri autorizzati di assistenza fiscale"; 
  Visto il successivo comma 6 del citato art. 78,  il  quale  prevede
che il Ministro delle finanze, con uno o  piu'  decreti  adottati  ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
stabilisce i criteri, le condizioni e le garanzie assicurative per il
rilascio ai Centri dell'autorizzazione all'esercizio  dell'attivita',
per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento  delle
quote o delle azioni, nonche' i poteri di vigilanza, anche ispettiva,
dell'Amministrazione finanziaria; 
  Visto il comma 7 dello stesso art. 78, il quale prevede che con gli
stessi decreti di cui al comma 6 sono  stabilite,  per  le  attivita'
esercitate ai sensi del comma 4, nel caso in cui in sede di controllo
formale emergano irregolarita' che comportano irrogazione di sanzioni
amministrative, congrue  garanzie  assicurative  per  un  efficace  e
tempestivo esercizio del diritto di  rivalsa  da  parte  dell'utente,
ovvero  del  contribuente,  per  gli   errori   formali   imputabili,
rispettivamente,  al  Centro  o  ai  dottori  commercialisti  ed   ai
ragionieri liberi professionisti; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 5 ottobre 1992; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata in data 15 ottobre 1992; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                Costituzione dei centri di assistenza 
 1. I centri di assistenza fiscale previsti dall'art. 78 della  legge
30 dicembre 1991, n. 413, sono costituiti con  decreto  del  Ministro
delle finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, dai  soggetti
indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 78 della predetta legge n. 413 del
1991. I soggetti di cui alla lettera b) del  citato  comma  1  devono
essere stati riconosciuti di rilevanza  nazionale,  in  relazione  al
numero  di  iscritti  ed  al  territorio  in  cui  svolgono  la  loro
attivita', con decreto del Ministro delle finanze, emanato a  seguito
di domanda, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. I centri di assistenza possono essere costituiti solo secondo  i
tipi di societa' di capitali; il capitale minimo, salvo i casi in cui
il codice civile prevede un capitale minimo di maggiore importo,  non
puo' essere inferiore a 100 milioni di lire. 
  3. Lo statuto delle societa' di cui al comma 2 deve essere conforme
al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - Si riporta il testo dell'intero art. 78 della legge n.
          413/1991,  recante:  "Disposizioni  per  ampliare  le  basi
          imponibili, per  razionalizzare,  facilitare  e  potenziare
          l'attivita'    di   accertamento;   disposizioni   per   la
          rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
          nonche' per riformare il contenzioso e per  la  definizione
          agevolata   dei  rapporti  tributari  pendenti;  delega  al
          Presidente della Repubblica per la concessione di  amnistia
          per  reati  tributari; istituzioni dei centri di assistenza
          fiscale e del conto fiscale", come modificato dall'art.  10
          del  D.L.  19  settembre  1992,  n.  384,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438:
             "Art.  78.  -  1.  Sono  istituiti per l'esercizio delle
          attivita' di assistenza fiscale i  'Centri  autorizzati  di
          assistenza  fiscale'. I centri possono essere costituiti da
          una ovvero da piu' associazioni, istituite da almeno cinque
          anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi:
               a)   associazioni   sindacali   di    categoria    tra
          imprenditori,     presenti    nel    Consiglio    nazionale
          dell'economia e del lavoro (CNEL);
               b)   associazioni   sindacali   di    categoria    tra
          imprenditori,  diverse  da quelle indicate nella lettera a)
          se,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,   ne   e'
          riconosciuta  la rilevanza nazionale in relazione al numero
          di iscritti ed  al  territorio  in  cui  svolgono  la  loro
          attivita'.
             2.  Le  organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
          alle  lettere  a)  e  b)  del  comma   1   possono   essere
          autorizzate,  con  decreto del Ministro delle finanze, alla
          costituzione dei centri previa  delega  irrevocabile  della
          propria associazione nazionale.
             3.  I  centri hanno natura privata, non possono avere un
          numero di utenti inferiore  a  trecento  e  debbono  essere
          costituiti nella forma di societa' di capitali con capitale
          minimo  di  cento  milioni di lire.   L'oggetto sociale dei
          centri non  puo'  prevedere  lo  svolgimento  di  attivita'
          diversa  da  quella  di  assistenza  prevista  nel presente
          articolo ad imprese, ivi comprese le imprese agricole,  as-
          sociate  alle  organizzazioni che hanno istituito il centro
          stesso, con esclusione di quelle soggette  all'imposta  sul
          reddito  delle  persone  giuridiche, diverse dalle societa'
          cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci,
          fanno riferimento,  ai  fini  della  presente  legge,  alle
          associazioni  nazionali  riconosciute  in  base  al decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  14  dicembre
          1947,  n. 1577, e successive modificazioni. Il bilancio dei
          centri deve essere certificato con gli effetti previsti dal
          decreto  del  Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.
          136, a cura dei soggetti di cui all'art.  8, secondo comma,
          n. 2), lettera a), del medesimo decreto, o  delle  societa'
          di  revisione autorizzate dal Ministero dell'industria, del
          commercio e  dell'artigianato,  ai  sensi  della  legge  23
          novembre  1939, n. 1966, o dei soggetti iscritti negli albi
          dei  dottori  commercialisti  o   dei   ragionieri   liberi
          professionisti che abbiano esercitato continuativamente per
          almeno  cinque  anni  la relativa attivita' professionale o
          l'attivita' di sindaco in societa' di capitali. Il collegio
          sindacale  deve  essere  composto  da  membri  effettivi  e
          supplenti, nominati tra gli iscritti negli albi dei dottori
          commercialisti  o  dei ragionieri liberi professionisti. Il
          presidente  del  collegio  sindacale  deve   essere   anche
          iscritto  nel  ruolo  dei  revisori  dei  conti. Lo statuto
          contenente le norme relative al  funzionamento  del  centro
          deve  essere  conforme al modello approvato con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  da  pubblicare  nella   Gazzetta
          Ufficiale  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, e deve prevedere il divieto di
          distribuzione degli utili in misura  superiore  al  10  per
          cento  del capitale proprio nonche' la devoluzione, in sede
          di scioglimento della societa', degli utili non distribuiti
          al finanziamento del fondo comune di cui all'art.  8  della
          legge 16 maggio 1970, n. 281, per le finalita' della legge-
          quadro  21  dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione
          professionale. I rapporti con gli utenti sono  disciplinati
          in   base   ad   apposito  contratto-tipo,  preventivamente
          depositato presso il Ministero delle finanze, che statuisca
          in  ogni  caso  l'impegno  dell'utente  alla   fedelta'   e
          completezza dei dati forniti al centro.
             4.  Fermi  rimanendo  i  vigenti poteri di controllo, di
          verifica e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria
          e della Guardia di finanza, ed esclusa ogni limitazione  al
          loro esercizio ed ambito di applicazione, i centri possono,
          per  conto degli utenti: tenere ed eventualmente conservare
          le scritture contabili,  con  controllo  della  regolarita'
          formale   della  documentazione  contabile  prodotta  dagli
          utenti; predisporre le dichiarazioni annuali e  i  relativi
          allegati  a  cui  sono  obbligati  i titolari di reddito di
          impresa e di redditi dei terreni, i soggetti possessori  di
          redditi  di  partecipazione  conseguenti  all'attivita'  di
          impresa, i relativi coniugi che optino per la presentazione
          di dichiarazioni congiunte; apporre il visto di conformita'
          formale dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime  alle
          risultanze  delle scritture contabili e alla documentazione
          allegata, anche in ordine alla deducibilita' degli oneri di
          cui all'art. 10 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I centri
          provvedono    ad    inoltrare    ai    competenti    uffici
          dell'Amministrazione  finanziaria  le dichiarazioni da essi
          predisposte  e  le  relative  registrazioni   su   supporti
          magnetici,  formati  sulla  base  di  programmi elettronici
          forniti    o    comunque    prestabiliti    dalla    stessa
          Amministrazione, conformi a modello approvato  con  decreto
          del Ministro delle finanze e sottoscritte dal contribuente,
          contenenti  le  scelte  operate  dagli utenti ai fini della
          destinazione dell'8  per  mille  dell'imposta  sul  reddito
          delle  persone  fisiche per scopi di interesse sociale o di
          carattere  umanitario  ovvero  per   scopi   di   carattere
          religioso  o  caritativo, di cui all'art. 47 della legge 20
          maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n.  516
          e  n.  517.   In ogni caso e' garantito il libero esercizio
          dell'attivita' di  assistenza  e  di  difesa  nei  rapporti
          tributari  e  contributivi  a  chiunque  sia  competente  a
          svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la
          possibilita'  per  gli  iscritti  negli  albi  dei  dottori
          commercialisti  o  dei  ragionieri liberi professionisti di
          apporre,  alle  medesime  condizioni,  su   richiesta   dei
          contribuenti,  il  visto  di conformita' di cui al presente
          comma,  nonche'   di   inoltrare   ai   competenti   uffici
          dell'Amministrazione  finanziaria  le dichiarazioni da essi
          predisposte e le relative registrazioni, con  le  modalita'
          previste  per  i  centri;  i  consulenti  del  lavoro  e  i
          consulenti  tributari   possono   apporre   il   visto   di
          conformita'  di  cui  al presente comma per quanto riguarda
          gli adempimenti dei sostituti di imposta e di dichiarazione
          e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente
          articolo,  anche  per  quanto  riguarda   gli   adempimenti
          previsti dal presente comma.
             5.  Alla  direzione dei centri e' preposto, con rapporto
          di lavoro autonomo  o  subordinato,  un  direttore  tecnico
          responsabile, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti
          o in quello dei ragionieri liberi professionisti, che abbia
          esercitato  per  almeno  tre  anni  la  relativa  attivita'
          professionale; il direttore appone il visto di  conformita'
          di  cui  al  comma  4.  Ferma restando l'applicazione della
          maggiore  imposta  accertata  dall'ufficio  tributario  nei
          confronti  del  contribuente, se le irregolarita' emergenti
          dalle dichiarazioni dei redditi o  da  quelle  previste  ai
          fini dell'imposta sul valore aggiunto riguardano dati per i
          quali  i  soggetti  indicati  nel  comma 4 hanno apposto il
          visto di conformita', le relative  sanzioni  amministrative
          sono irrogate solo al soggetto che ha apposto detto visto.
             6.   L'Amministrazione   finanziaria  ha  il  potere  di
          richiedere,  anche  in  deroga  a  contrarie   disposizioni
          statutarie  o regolamentari, dati ed elementi ai fini della
          determinazione dei coefficienti previsti nell'art.  11  del
          decreto-legge   2   marzo  1989,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,  e  suc-
          cessive modificazioni. Il Ministro delle finanze, con uno o
          piu' decreti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400, stabilisce i criteri, le
          condizioni e le garanzie assicurative per  il  rilascio  ai
          centri  dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita',
          per  la  loro  iscrizione  in  apposito  albo  e   per   il
          trasferimento  delle quote o delle azioni, che deve in ogni
          caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla
          istituzione   dei   centri  stessi,  nonche'  i  poteri  di
          vigilanza,    anche     ispettiva,     dell'Amministrazione
          finanziaria.  L'autorizzazione  e'  revocata  quando  nello
          svolgimento  dell'attivita'  vengano   commesse   gravi   e
          ripetute  violazioni  alle  disposizioni  recate in materia
          tributaria da  leggi  generali  o  speciali  ovvero  quando
          risultino  inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti
          dall'Amministrazione finanziaria nonche' quando  i  dati  e
          gli   elementi  richiesti  dalla  medesima  Amministrazione
          risultino falsi o incompleti rispetto  alla  documentazione
          fornita  dall'utente;  nei  casi di particolare gravita' e'
          disposta  la  sospensione  cautelare.  I  provvedimenti  di
          sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto
          del  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  rappresentante
          legale del centro interessato.  Con  i  provvedimenti  sono
          stabilite  le  modalita' per assicurare nei confronti degli
          utenti dei centri il  regolare  svolgimento  dell'attivita'
          concernente  gli adempimenti relativi al periodo di imposta
          in corso.
             7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre
          stabilite, per le attivita' esercitate ai sensi  del  comma
          4,  nel  caso  in cui in sede di controllo formale emergano
          irregolarita'  che  comportano  irrogazione   di   sanzioni
          amministrative,   congrue   garanzie  assicurative  per  un
          efficace e tempestivo esercizio del diritto di  rivalsa  da
          parte  dell'utente, ovvero del contribuente, per gli errori
          formali imputabili, rispettivamente, al centro o ai dottori
          commercialisti  ed  ai  ragionieri  liberi  professionisti.
          Salvo  che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per
          fini  diversi  da   quelli   istituzionali   utilizzano   o
          comunicano  a  terzi  notizie  avute a causa dell'esercizio
          delle loro funzioni o della loro attivita' nei  centri,  si
          applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire.
          Al  direttore tecnico che abbia commesso pena pecuniaria da
          due a dieci milioni di lire. Le sanzioni di cui al presente
          comma    sono    irrogate,     con     separato     avviso,
          dall'Amministrazione finanziaria.
             8.  Le  disposizioni  dei  commi  da  1 a 7 del presente
          articolo hanno effetto dal 1  gennaio 1992. A decorrere dal
          1  gennaio 1993, le prestazioni corrispondenti a quelle dei
          centri si considerano rilevanti ai fini delle  imposte  sui
          redditi  e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorche' rese
          da associazioni sindacali e di categoria e  rientranti  tra
          le finalita' istituzionali delle stesse in quanto richieste
          dall'associato   per   ottemperare  ad  obblighi  di  legge
          derivanti dall'esercizio dell'attivita'. Sono fatti salvi i
          comportamenti adottati in precedenza e non si  fa  luogo  a
          rimborsi  d'imposta  ne' e' consentita la variazione di cui
          all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633.
             9.  A decorrere dal 1  gennaio 1992 i possessori di soli
          redditi di lavoro dipendente e  assimilati,  indicati  agli
          articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e
          successive  modificazioni,  compresi  quelli   soggetti   a
          tassazione  separata,  corrisposti  da  un  unico sostituto
          d'imposta,  e  che  non  abbiano  oneri  deducibili,   sono
          esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
          dei  redditi  di  cui all'art. 1 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive
          modificazioni,   o   del   certificato   sostitutivo  della
          dichiarazione stessa. Tuttavia detti  contribuenti,  quando
          ne   ricorrano   le   condizioni,   possono  presentare  il
          certificato sostitutivo della dichiarazione, ai  soli  fini
          della   scelta   della   destinazione   dell'8   per  mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di
          interesse sociale o  di  carattere  umanitario  ovvero  per
          scopi  di carattere religioso o caritativo, di cui all'art.
          47 della legge 20 maggio 1985, n.  222,  e  alle  leggi  22
          novembre 1988, n. 516 e n. 517.
             10.  I  possessori  dei  redditi  di lavoro dipendente e
          assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere
          a)  e  d),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  possono
          adempiere  agli obblighi di dichiarazione anche presentando
          ai soggetti eroganti i redditi stessi,  entro  il  mese  di
          febbraio,   apposita   dichiarazione  redatta  su  stampato
          conforme al modello  approvato  con  decreto  del  Ministro
          delle    finanze,    sottoscritta    sotto    la    propria
          responsabilita'.   Nella   dichiarazione   debbono   essere
          indicati  oltre agli elementi prescritti da disposizioni di
          carattere generale, i  dati  e  le  notizie  relativi  agli
          eventuali altri redditi posseduti, agli oneri deducibili ed
          a  tutti gli altri elementi necessari per la determinazione
          del reddito imponibile e per la liquidazione  dell'imposta.
          Alla  dichiarazione non debbono essere allegati i documenti
          probatori indicati nell'art. 3 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29 settembre 1973, n.  600, e successive
          modificazioni; detti documenti dovranno essere esibiti solo
          su richiesta dei competenti uffici  finanziari  e  dovranno
          essere   conservati   presso   il   domicilio  fiscale  del
          contribuente per la  durata  prevista  dall'art.  43  dello
          stesso  decreto  del Presidente della Repubblica n. 600 del
          1973. I lavoratori dipendenti e  pensionati  che  adempiano
          agli  obblighi  di dichiarazione dei redditi secondo quanto
          disposto dal presente comma, possono operare la  scelta  ai
          fini  della  destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul
          reddito delle persone fisiche mediante la sottoscrizione di
          apposite schede conformi a modello  approvato  con  decreto
          del   Ministro   delle  finanze,  da  consegnare  in  busta
          sigillata al sostituto di imposta.
             11.  Ai  fini  della  dichiarazione  congiunta,  possono
          avvalersi  della  facolta' di cui al comma 10 i coniugi che
          possiedono solo redditi fondiari di  cui  all'art.  22  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, e che si trovino nella condizione di cui al comma 4
          dell'art. 12 dello stesso testo unico.
             12. Non possono in ogni caso avvalersi della facolta' di
          cui al  comma  10  i  lavoratori  dipendenti  e  pensionati
          possessori  dei redditi di cui agli articoli 49, comma 1, e
          51, del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917, nonche'  i  possessori  dei  redditi  la  cui
          dichiarazione   richieda   particolari   oneri  e  obblighi
          formali.
             13. Il sostituto d'imposta ha l'obbligo:
               a) di ricevere le apposite dichiarazioni e  le  schede
          indicate nel comma 10;
               b) di controllarne la regolarita' formale;
               c)  di  eseguire  la  liquidazione  delle  imposte sui
          redditi e dell'eventuale contributo al  Servizio  sanitario
          nazionale;
               d) di effettuare i conseguenti conguagli rispetto alle
          ritenute   d'acconto  operate  e  ai  versamenti  d'acconto
          effettuati nell'anno  d'imposta  cui  la  dichiarazione  si
          riferisce;
               e)    di    provvedere    alla   conservazione   delle
          dichiarazioni di cui al comma 10.
             13-bis .  Il  sostituto  d'imposta  puo'  assolvere  gli
          obblighi  di  cui  al  comma 13 mediante convenzione con un
          centro autorizzato  di  assistenza  fiscale  di  cuio  alle
          lettere  a)  e  b)  del comma 1 del presente articolo; tale
          centro garantisce ai  lavoratori  dipendenti  di  avvalersi
          delle   facolta',  alle  medesime  condizioni,  di  cui  al
          presente articolo.
             14. Il debito o credito  conseguente  alla  liquidazione
          dell'imposta  e',  rispettivamente,  aggiunto  o detratto a
          carico  delle  ritenute  d'acconto  relative   al   periodo
          d'imposta  in  corso  al  momento della presentazione della
          dichiarazione.  Il  prospetto  della   liquidazione   delle
          imposte, contenente gli elementi di calcolo ed il risultato
          del   conguaglio   finale,   deve   essere   consegnato  al
          dichiarante  entro  il  mese  di  aprile.   Alle   ritenute
          d'acconto  relative  al  periodo d'imposta in corso debbono
          essere  aggiunti,  alle  rispettive   scadenze,   anche   i
          versamenti d'acconto dovuti.
             15. Il sostituto d'imposta, eseguite le operazioni indi-
          cate  nei  commi  13 e 14 del presente articolo e adempiuti
          gli  obblighi  indicati  nell'art.  21  del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni, deve indicare nella dichiarazione
          prevista dall'art. 7 dello stesso decreto anche  gli  altri
          elementi  rilevati dalle apposite dichiarazioni ricevute. I
          sostituti d'imposta i quali, durante il periodo d'imposta a
          cui la  dichiarazione  si  riferisce,  abbiano  corrisposto
          compensi  o  emolumenti,  anche  per  periodi discontinui o
          inferiori a dodici mensilita', ad un numero  di  lavoratori
          dipendenti   non   inferiore   alle  venti  unita'  debbono
          presentare la dichiarazione di cui al predetto art.  7  del
          decreto  del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e
          successive  modificazioni,  mediante  l'invio  di  supporti
          magnetici,  predisposti sulla base di programmi elettronici
          forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria. Il
          sostituto     d'imposta      deve      inoltre      inviare
          all'Amministrazione  finanziaria  le  schede  per la scelta
          della  destinazione  dell'8  per  mille  dell'imposta   sul
          reddito delle persone fisiche di cui al comma 10.
             16.  Per le operazioni previste dal comma 10 al comma 15
          del presente articolo  spetta  ai  sostituti  d'imposta  un
          compenso  a  carico  del  bilancio dello Stato nella misura
          unitaria di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione, aumentata
          a L. 40.000 per i sostituti con meno  di  venti  lavoratori
          dipendenti;  qualora questi ultimi inviino la dichiarazione
          di  cui  all'art.  7  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  600,  e  successive
          modificazioni, su supporto magnetico, hanno diritto  ad  un
          ulteriore  compenso  di  L.    5.000 per ciascun lavoratore
          dipendente.
             17.  Nel  caso  in  cui  in  sede  di  controllo   delle
          dichiarazioni  dei  redditi  dei  lavoratori  dipendenti  o
          pensionati  da   parte   dell'Amministrazione   finanziaria
          emergano  irregolarita'  relative agli adempimenti previsti
          per il sostituto d'imposta dal comma 10  al  comma  16  del
          presente  articolo  si  applica la pena pecuniaria da una a
          due volte la minore imposta liquidata.  Alla  dichiarazione
          di  cui al comma 10 si applicano, in quanto compatibili, le
          sanzioni previste dal titolo V del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, e successive
          modificazioni.
             18. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, saranno  emanati  e  pubblicati,  ai  sensi
          dell'art.  17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  i
          regolamenti per l'attuazione di quanto previsto  dal  comma
          10 al comma 24 del presente articolo, secondo i criteri ivi
          enunciati.  Nei  regolamenti medesimi sara' previsto che le
          disposizioni previste dal comma 10 al comma 24 del presente
          articolo abbiano effetto a decorrere dal 1  gennaio 1993.
             19. Il  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro, nomina, entro sei mesi dalla data di
          entrata in vigore della  presente  legge,  una  commissione
          presieduta  da  un  sottosegretario  di Stato e composta da
          otto membri di cui due dipendenti dal Ministero del tesoro,
          due dal Ministero delle finanze e  due  dal  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale, un esperto dell'anagrafe
          tributaria  e  un esperto del sistema informativo dell'INPS
          per definire i tempi e le modalita' organizzative per  dare
          attuazione  per  i  dipendenti  pubblici  e pensionati alle
          disposizioni  dal  comma  10  al  comma  24  del   presente
          articolo.
             20.  Possono  essere  costituiti  i centri di assistenza
          fiscale anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
          dipendenti e dei pensionati rappresentate nel CNEL,  ovvero
          da  uno  o  piu' sostituti d'imposta di cui all'art. 23 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente
          almeno  cinquantamila aderenti o dipendenti. I centri hanno
          natura privata e debbono essere costituiti nella  forma  di
          societa'  di capitali con capitale minimo di 100 milioni di
          lire.
             21. I centri possono svolgere per conto degli utenti  le
          attivita'  sostitutive  dell'obbligo di presentazione della
          dichiarazione dei redditi. A tal fine  debbono  provvedere:
          alla  raccolta,  al  controllo  ed alla conservazione delle
          apposite dichiarazioni scritte; alla raccolta delle  schede
          conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle
          finanze,   sottoscritte  dal  contribuente,  contenenti  le
          scelte operate dagli  utenti  ai  fini  della  destinazione
          dell'8  per  mille  dell'imposta  sul reddito delle persone
          fisiche per scopi  di  interesse  sociale  o  di  carattere
          umanitario  ovvero  per  scopi  di  carattere  religioso  o
          caritativo, di cui all'art. 47 della legge 20 maggio  1985,
          n.  222,  e  alle  leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517;
          all'elaborazione    e     all'invio     all'Amministrazione
          finanziaria  su  supporti magnetici, formatiu sulla base di
          programmi  elettronici  forniti  o  comunque   prestabiliti
          dall'Amministrazione   stessa,   delle   dichiarazioni  dei
          redditi; all'invio  all'Amministrazione  finanziaria  delle
          suddette schede; alla consegna di copia della dichiarazione
          al  contribuente; alla comunicazione ai sostituti d'imposta
          del risultato finale della dichiarazione  stessa,  ai  fini
          del  conguaglio  a  credito  o a debito in sede di ritenuta
          d'acconto.  Alla dichiarazione non debbono essere  allegati
          i  documenti probatori indicati nell'art. 3 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive  modificazioni;  detti documenti dovranno essere
          esibiti solo su richiesta dei competenti uffici  finanziari
          e  dovranno  essere  conservati presso il domicilio fiscale
          del contribuente per la durata prevista dall'art. 43  dello
          stesso  decreto  del Presidente della Repubblica n. 600 del
          1973.
             22. Per l'attivita' di cui al  comma  21  ed  a  seguito
          della  comunicazione  ivi prevista, ai centri di assistenza
          di cui al comma 20 spetta un compenso a carico del bilancio
          dello Stato nella misura unitaria di L. 20.000 per ciascuna
          dichiarazione; tale compenso viene erogato direttamente dal
          sostituto d'imposta del lavoratore dipendente e pensionato,
          a fronte di corrispondenti minori versamenti delle ritenute
          fiscali operate sulle retribuzioni o  pensioni.  La  misura
          dei  compensi  previsti  nel  comma 16 e nel presente comma
          sara' adeguata ogni anno con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze  di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le
          categorie e gli organismi interessati, sulla base del costo
          medio di gestione rilevato nel primo semestre  del  secondo
          anno tenendo conto del numero di dipendenti o assistiti che
          si  avvalgono dei sostituti di dichiarazione. Le variazioni
          avranno effetto nel  biennio  successivo.    Il  primo  dei
          decreti verra' emanato entro il 31 dicembre 1993.
             23.  Per  il  caso  in  cui,  in sede di controllo delle
          dichiarazioni da  parte  dell'Amministrazione  finanziaria,
          emergano  irregolarita'  relative alle attivita' esercitate
          ai  sensi  del  comma  21,  il  centro  e   l'utente   sono
          responsabili  in  solido per il maggior tributo dovuto e le
          connesse  sanzioni  vengono  irrogate  nei  confronti   del
          centro.      L'Amministrazione  finanziaria  e'  tenuta  ad
          escutere in via prioritaria il centro al quale  compete  il
          diritto  di  rivalsa  sull'utente nei limiti della maggiore
          imposta richiesta. Si applicano le sanzioni di cui al comma
          17.
             24. Con riferimento a quanto previsto dal  comma  20  al
          comma  23, sono applicabili le disposizioni di cui ai commi
          4, ultimo periodo, 5, 6, 7, terzo periodo, e 8.
             25.  Ai  fini  dei  controlli  sugli  oneri   deducibili
          previsti  dall'art.  10  del  testo unico delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblcia   22   dicembre   1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni,  i  soggetti  che  erogano  mutui  agrari  e
          fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali
          debbono  comunicare all'anagrafe tributaria rispettivamente
          gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto:
               a)  quote  di  interessi  passivi  e  relativi   oneri
          accessori per mutui in corso;
               b)  premi  di  assicurazione  sulla  vita e contro gli
          infortuni;
               c) contributi previdenziali ed assistenziali.
             26. Gli elenchi debbono essere predisposti  su  supporti
          magnetici  con  le  modalita'  ed  i  termini stabiliti con
          decreto del Ministro delle finanze. In caso di inosservanza
          degli obblighi relativi a  tali  elenchi  si  applicano  le
          sanzioni  previste  dall'art. 13 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,  e  successive
          modificazioni.
             27.  E'  istituito,  a decorrere dal 1  gennaio 1993, il
          conto  fiscale,  la   cui   utilizzazione   dovra'   essere
          obbligatoria  per  tutti i contribuenti titolari di reddito
          di impresa o di lavoro autonomo.
             28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun
          contribuente dovra'  risultare  intestatario  di  un  unico
          conto  sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed
          i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e  all'imposta
          sul  valore  aggiunto.  Per  ovviare a particolari esigenze
          connesse all'esistenza di piu' stabilimenti, industriali  o
          commerciali,  dislocati  sul  territorio  nazionale, potra'
          essere    consentita    dall'Amministrazione    finanziaria
          l'apertura    di   piu'   conti   intestati   allo   stesso
          contribuente.
             29. Il conto fiscale e' tenuto presso il  concessionario
          del  servizio  della riscossione competente per territorio,
          che  provvede  alla  riscossione  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto  e  delle  imposte  sui  redditi  dovute  anche in
          qualita'  di  sostituto d'imposta, direttamente versate dai
          contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.
             30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il
          competente concessionario del servizio della riscossione, i
          soggetti di cui al comma 27  possono  effettuare,  entro  i
          termini  di  scadenza,  i  versamenti  di  cui al comma 29,
          esclusi quelli conseguenti a iscrizione a  ruolo,  mediante
          delega  irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui
          all'art.  54  del  regolamento  per  l'amministrazione  del
          patrimonio  e  per  la  contabilita'  generale dello Stato,
          approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e  suc-
          cessive  modificazioni. Le deleghe possono essere conferite
          anche ad una delle casse rurali  ed  artigiane  di  cui  al
          testo  unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n.
          1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707,  aventi
          un  patrimonio  non inferiore a lire 100 milioni. La delega
          deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una dipendenza
          dell'azienda delegata  sita  nell'ambito  territoriale  del
          concessionario dipendente.
             31.  I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed
          il competente concessionario  saranno  regolati  secondo  i
          seguenti criteri:
               a)  accreditamento  delle  somme  incassate e consegna
          della relativa documentazione al competente  concessionario
          del  servizio  della  riscossione non oltre il terzo giorno
          lavorativo successivo al versamento;
               b) pagamento in favore  dell'azienda  od  istituto  di
          credito,  per  ogni operazione di incasso effettuata, di un
          compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione
          spettante al competente concessionario ai  sensi  dell'art.
          61,  comma  3, lettera a), del decreto del Presidente della
          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere
          aggiuntivo a carico del contribuente e del  bilancio  dello
          Stato  e  degli altri enti; detto compenso percentuale e' a
          totale  carico  del   concessionario   competente   e   non
          costituisce  elemento  di valutazione per la revisione e la
          rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61  e
          117  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n.
          43 del 1988;
               c) al fine di evitare ritardi nell'acquisizione  delle
          somme  incassate  da  parte  dell'erario e degli altri enti
          interessati, saranno  coordinati  gli  attuali  termini  di
          versamento  delle imposte di cui al comma 28 per consentire
          lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione
          e contabilizzazione delle somme incassate,  fermo  restando
          che  il  riversamento nelle casse erariali deve avvenire da
          parte del concessionario entro il terzo  giorno  lavorativo
          successivo  a  quello  di  cui alla lettera a) del presente
          comma;
               d) invio periodico  al  competente  concessionario  da
          parte  degli  istituti  ed  aziende di credito, su supporti
          magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli  stessi
          istituti ed aziende;
               e)  nel  caso  di accreditamento all'ente beneficiario
          oltre il sesto giorno lavorativo successivo  al  versamento
          da  parte  del contribuente, si applicano nei confronti del
          concessionario le disposizioni  di  cui  all'art.  104  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
          43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto
          di  credito  per  la  quota  parte  di  pene  pecuniarie ed
          interessi di mora imputabili a tardivo versamento da  parte
          dell'istituto stesso.
             32.  I  concessionari  del  servizio  della  riscossione
          debbono aggiornare i conti di  cui  al  presente  articolo,
          entro   il  mese  successivo,  con  la  movimentazione  dei
          versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un
          estratto conto. Nei casi in  cui  il  contribuente  non  ha
          indicato   correttamente   il   codice  fiscale  ovvero  ha
          effettuato una erronea imputazione, il  conto  deve  essere
          aggiornato entro i tre mesi successivi.
             33.  I  concessionari  del  servizio  della riscossione,
          nella  qualita'  di  gestori  dei   conti   di   cui   alle
          disposizioni   dal  comma  27  al  comma  30  del  presente
          articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi  spettanti
          ai  contribuenti  a  norma  delle vigenti disposizioni, nei
          limiti ed alle condizioni seguenti:
               a) la erogazione del rimborso dovra' essere effettuata
          entro sessanta giorni sulla  base  di  apposita  richiesta,
          sottoscritta  dal  contribuente ed attestante il diritto al
          rimborso,  o   di   apposita   comunicazione   dell'ufficio
          competente;
               b)  il  rimborso  sara'  erogato  senza prestazione di
          specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore  al
          10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto,
          esclusi  quelli  conseguenti ad iscrizione a ruolo al netto
          dei rimborsi gia' erogati, nei due anni precedenti la  data
          della richiesta;
               c)  il  rimborso di importo superiore al limite di cui
          alla lettera b) del presente  comma  sara'  erogato  previa
          prestazione  delle  garanzie  indicate  all'art.  38-  bis,
          secondo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica
          26  ottobre  1972,  n.  633, e successive modificazioni, di
          durata quinquennale. Non e' dovuta garanzia nei casi in cui
          il rimborso venga disposto sulla base  della  comunicazione
          dell'ufficio competente;
               d)  le  somme  da rimborsare dovranno essere prelevate
          dagli  specifici  fondi  riscossi  e  non  ancora   versati
          all'erario.
             34. La misura dei compensi per l'erogazione dei rimborsi
          sara'  determinata  in base ai criteri fissati dall'art. 1,
          comma 1, lettera f), n. 7), della legge 4 ottobre 1986,  n.
          657.
             35.  In relazione alla istituzione del conto fiscale, si
          provvedera' alla integrazione dei sistemi informativi degli
          uffici dell'Amministrazione finanziaria  in  modo  che  gli
          uffici   competenti   possano   conoscere  lo  stato  della
          riscossione  dei  tributi.  A  tal  fine  si  procedera' al
          collegamento  diretto   con   l'anagrafe   tributaria   dei
          concessionari   della   riscossione,  per  il  tramite  del
          Consorzio nazionale dei concessionari.
             36. Il comma 3- bis  dell'art.  4  del  decreto-legge  2
          marzo  1989,  n.   69, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 aprile 1989, n.  154, e' abrogato.
             37. A decorrere dal 1   gennaio  1993,  i  concessionari
          della  riscossione,  nella qualita' di gestori dei conti di
          cui al presente articolo, sono autorizzati  ad  erogare,  a
          carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta
          sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi
          previsti  dal  comma 33 in sede di prima applicazione della
          presente  legge,   i   contribuenti   potranno   richiedere
          direttamente  l'erogazione  dei  rimborsi  il  cui  importo
          complessivo non superi i limiti  di  lire  20  milioni  nel
          1993,  di  lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel
          1995 e di lire 80 milioni nel 1996.
             38.  Entro  il  30  giugno  1992,  saranno   emanati   e
          pubblicati,  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, i  regolamenti  interministeriali  dei
          Ministri  delle  finanze  e  del tesoro per l'attuazione di
          quanto previsto dal comma  27  al  comma  37  del  presente
          articolo  secondo  i  criteri ivi enunciati. Con gli stessi
          regolamenti    potra'    essere    prevista    l'estensione
          dell'utilizzo  del  conto  fiscale  anche  ad altri tributi
          diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul  valore
          aggiunto,  nonche',  al  fine di consentire una piu' rapida
          acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione  dei
          termini  di  versamento  dei  versamenti  diretti  riscossi
          direttamente dai concessionari  con  conseguente  revisione
          della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3,
          lettera  a), del decreto del Presidente della Repubblica 28
          gennaio 1988, n.  43.
             39.   All'onere   derivante   dall'applicazione    delle
          disposizioni  previste  dal  presente articolo, valutato in
          lire 1.781.000  milioni  a  decorrere  dall'anno  1993,  si
          provvede:
               a)  quanto  a  lire 193.000 milioni, mediante utilizzo
          della  proiezione  per  l'anno   1993   dell'accantonamento
          "Istituzione   dei   Centri  di  assitenza  fiscale  per  i
          lavoratori dipendenti e pensionati" iscritto, ai  fini  del
          bilancio  triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato
          di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;
               b) quanto a lire 1.578.000 milioni, mediante  utilizzo
          della  proiezione  degli stanziamenti iscritti, ai fini del
          bilancio triennale 1991-1993, sui seguenti  capitoli  dello
          stato di previsione del Ministero delle finanze per il 1991
          per gli importi in corrispondenza indicati:
               1) capitolo 4654 per lire 30.000 milioni;
               2) capitolo 4671 per lire 56.000 milioni;
               3) capitolo 4769 per lire 1.375.000 milioni;
               4) capitolo 6910 per lire 95.000 milioni;
               5) capitolo 6911 per lire 22.000 milioni;
               c)  quanto  a  lire  10.000 milioni, mediante utilizzo
          delle  maggiori  entrate  differenziali  tra  versamenti  e
          rimborsi  inferiori  a  lire  20.000,  recate  dal presente
          articolo.
             40. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
          Note alle premesse:
             -  Per  il  testo  dell'intero  art.  78  della legge n.
          413/1991 si veda in nota al titolo.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           Nota all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 78 della legge n.  413/1991  si
          veda in nota al titolo.