IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visti gli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, del nuovo codice della
strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Visto l'art. 6 del regolamento di attuazione e  di  esecuzione  del
nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
  Considerato  che,  al fine di garantire in via prioritaria migliori
condizioni di sicurezza nella circolazione stradale  nei  periodi  di
maggior  intensita'  della  stessa,  si  rende necessario limitare la
circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli per il  trasporto
di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5
t;
  Considerato  che,  per  le  stesse motivazioni, si rende necessario
limitare la circolazione, dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti
a trasporti eccezionali nonche' dei  veicoli  che  trasportano  merci
pericolose  ai  sensi dell'articolo 168, commi 1 e 4 del nuovo codice
della strada, approvato con decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati,
ai  veicoli  per  il  trasporto di cose, di massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t,  nei  giorni  festivi  e  negli  altri
particolari giorni dell'anno 1993 di seguito elencati:
    a)  tutte  le  domeniche  dei  mesi  di gennaio, febbraio, marzo,
aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;
    b) tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio,  agosto
e settembre, dalle ore 7 alle ore 24;
    c) 1  gennaio dalle ore 8 alle ore 22;
    d) 6 gennaio dalle ore 8 alle ore 22;
    e) 9 aprile dalle ore 16 alle ore 22;
    f) 10 aprile dalle ore 8 alle ore 22;
    g) 12 aprile dalle ore 8 alle ore 22;
    h) 1  maggio dalle ore 7 alle ore 24;
    i) 2 luglio dalle ore 16 alle ore 24;
    l) 3 luglio dalle ore 7 alle ore 24;
    m) 10 luglio dalle ore 16 alle ore 24;
    n) 17 luglio dalle ore 16 alle ore 24;
    o) 24 luglio dalle ore 16 alle ore 24;
    p) 30 luglio dalle ore 16 alle ore 24;
    q) 31 luglio dalle ore 0 alle ore 24;
    r) 7 agosto dalle ore 16 alle ore 24;
    s) 14 agosto dalle ore 16 alle ore 24;
    t) 21 agosto dalle ore 16 alle ore 24;
    u) 28 agosto dalle ore 16 alle ore 24;
    v) 4 settembre dalle ore 16 alle ore 24;
    x) 1  novembre dalle ore 8 alle ore 22;
    y) 8 dicembre dalle ore 8 alle ore 22;
    z) 25 dicembre dalle ore 8 alle ore 22.