IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari; Viste le leggi 8 novembre 1986, n. 752, e 10 luglio 1991, n. 201; Viste le delibere adottate dal CIPE in data 2 agosto 1991 e 31 gennaio 1992; Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale n. 376 del 25 maggio 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti; Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la concessione di agevolazioni contributive in riferimento all'entita' della spesa prevista sul capitolo 7290 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, concernente: "Contributi per la definizione e la realizzazione, anche in cofinanziamento con le regioni, di un piano nazionale di coordinamento per i servizi di sviluppo agricolo anche attraverso la creazione o ristrutturazione di centri di servizio con particolare riferimento a quelli relativi alla divulgazione agricola nonche' per la formazione e l'aggiornamento dei divulgatori agricoli secondo quanto previsto dal regolamento CEE n. 270/79 e successive modifiche"; Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialita' cui e' preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione puo' procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare; Decreta: Art. 1. Criteri e priorita' 1. I procedimenti amministrativi relativi alla concessione dei contributi di cui al cap. 7290 richiamato nelle premesse, sono definiti secondo i criteri e le priorita' indicati nei successivi commi. 2. Sono ammessi a contributo i programmi presentati da enti, istituti ed organismi specializzati, che possono contribuire a definire ed avviare a realizzazione il piano nazionale di coordinamento per i servizi di sviluppo agricolo, anche attraverso la realizzazione o la ristrutturazione dei centri di servizio, con particolare riferimento a quelli relativi alla divulgazione agricola, nonche' la formazione e l'aggiornamento dei divulgatori agricoli secondo quanto previsto dal regolamento CEE n. 270/79, e successive modifiche. 3. Saranno finanziati i programmi che maggiormente corrispondono agli obiettivi ed alle finalita' della politica agricola ed agro- alimentare nazionale e comunitaria e, prioritariamente, quelli cofinanziati con le regioni, quelli presentati dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, da altri enti pubblici, nonche' da enti, istituti ed associazioni senza fini di lucro. 4. Le percentuali di contributo e le relative anticipazioni saranno corrisposte, sulla spesa ritenuta ammissibile, nei limiti massimi di seguito specificati: a) enti pubblici ed enti morali presso cui possono avere sede i centri per la formazione dei divulgatori agricoli fino al 95%, elevabile al 99% nel caso di realizzazione o ristrutturazione di centri destinati alla divulgazione agricola, con anticipazioni non superiori al 50% del contributo previsto senza presentazione di garanzia; b) enti, istituti ed associazioni senza fini di lucro fino all'80%, con anticipazioni non superiori al 40% del contributo previsto previa presentazione di idonea garanzia; c) altri enti, istituti, organismi specializzati, associazioni e societa' fino al 70%, ridotto al 60% nel caso in cui la spesa ammessa superi i 200 milioni di lire, con anticipazioni non superiori al 30% del contributo previa presentazione di idonea garanzia.