IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente  nuove  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede  la
predeterminazione dei criteri e della modalita' per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;
  Viste le leggi 8 novembre 1986, n. 752, e 10 luglio 1991, n. 201;
  Viste  le  delibere  adottate  dal  CIPE in data 2 agosto 1991 e 31
gennaio 1992;
  Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale n.  376  del
25 maggio 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli
2  e  4  della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i
responsabili dei procedimenti;
  Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la
concessione di agevolazioni contributive in  riferimento  all'entita'
della  spesa prevista sul capitolo 7290 dello stato di previsione del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, concernente:  "Contributi
per  la  definizione e la realizzazione, anche in cofinanziamento con
le regioni, di un piano nazionale di coordinamento per i  servizi  di
sviluppo agricolo anche attraverso la creazione o ristrutturazione di
centri di servizio con particolare riferimento a quelli relativi alla
divulgazione agricola nonche' per la formazione e l'aggiornamento dei
divulgatori  agricoli  secondo quanto previsto dal regolamento CEE n.
270/79 e successive modifiche";
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  di  Stato  nell'adunanza
generale  del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare
l'esigenza di trasparenza e imparzialita' cui e'  preordinato  l'art.
12  della  legge  n. 241/1990, l'amministrazione puo' procedere nella
forma del  decreto  ministeriale  senza  che  questo  rivesta  natura
regolamentare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Criteri e priorita'
  1.  I  procedimenti  amministrativi  relativi  alla concessione dei
contributi di cui  al  cap.  7290  richiamato  nelle  premesse,  sono
definiti  secondo  i  criteri  e le priorita' indicati nei successivi
commi.
  2. Sono ammessi  a  contributo  i  programmi  presentati  da  enti,
istituti  ed  organismi  specializzati,  che  possono  contribuire  a
definire  ed  avviare  a  realizzazione   il   piano   nazionale   di
coordinamento per i servizi di sviluppo agricolo, anche attraverso la
realizzazione  o  la  ristrutturazione  dei  centri  di servizio, con
particolare riferimento a quelli relativi alla divulgazione agricola,
nonche' la formazione  e  l'aggiornamento  dei  divulgatori  agricoli
secondo  quanto previsto dal regolamento CEE n.  270/79, e successive
modifiche.
  3.  Saranno  finanziati  i programmi che maggiormente corrispondono
agli obiettivi ed alle finalita' della  politica  agricola  ed  agro-
alimentare   nazionale  e  comunitaria  e,  prioritariamente,  quelli
cofinanziati con le regioni,  quelli  presentati  dagli  istituti  di
ricerca e sperimentazione agraria, da altri enti pubblici, nonche' da
enti, istituti ed associazioni senza fini di lucro.
  4. Le percentuali di contributo e le relative anticipazioni saranno
corrisposte,  sulla spesa ritenuta ammissibile, nei limiti massimi di
seguito specificati:
    a) enti pubblici ed enti morali presso cui possono avere  sede  i
centri  per  la  formazione  dei  divulgatori  agricoli  fino al 95%,
elevabile al 99% nel caso  di  realizzazione  o  ristrutturazione  di
centri  destinati  alla  divulgazione agricola, con anticipazioni non
superiori al 50%  del  contributo  previsto  senza  presentazione  di
garanzia;
    b)  enti,  istituti  ed  associazioni  senza  fini  di lucro fino
all'80%, con  anticipazioni  non  superiori  al  40%  del  contributo
previsto previa presentazione di idonea garanzia;
    c)  altri enti, istituti, organismi specializzati, associazioni e
societa' fino al 70%, ridotto al 60% nel caso in cui la spesa ammessa
superi i 200 milioni di lire, con anticipazioni non superiori al  30%
del contributo previa presentazione di idonea garanzia.