IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto  il  decreto-legge  15  febbraio  1969, n. 9, convertito, con
modificazioni,   nella  legge  5  aprile  1969,  n.  119,  contenente
disposizioni  sugli esami di Stato di maturita', di abilitazione e di
licenza media;
  Vista  la  legge  15  aprile  1971,  n.  146, con la quale e' stata
prorogata  la validita' delle disposizioni di cui al decreto-legge 15
febbraio 1969, n. 9;
  Visti  gli  articoli  3  e  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  31  maggio 1974, n. 419, concernenti, rispettivamente, la
sperimentazione  di  innovazioni  degli ordinamenti e delle strutture
scolastiche e la validita' dei relativi diplomi finali;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  n.  359  del  19  dicembre  1992,
contenente  norme  sugli scrutini ed esami nelle scuole statali e non
statali di istruzione primaria e secondaria di I e II grado;
  Visti i decreti ministeriali istitutivi di corsi sperimentali negli
istituti di istruzione secondaria superiore;
  Ritenuta  la  necessita'  di  disciplinare con norme particolari lo
svolgimento   degli  esami  di  maturita'  e  di  licenza  nei  corsi
sperimentali predetti;
                              Decreta:
                              Titolo I
                 DISPOSIZIONI PER LE SPERIMENTAZIONI
                     DI ORDINAMENTO E STRUTTURA
                               Art. 1.
               Validita' e corrispondenza dei diplomi
  1.  I  diplomi di maturita' e di licenza linguistica, conseguiti al
termine  dei  corsi  autorizzati ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, hanno valore pari
a  quelli  che  si  conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi
ordinari.
  2.  I  diplomi  di  maturita'  magistrale e di maturita' artistica,
conseguiti  al  termine  di  corsi  sperimentali  quinquennali,  sono
comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo
di  cui  all'art.  1  della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e, validi,
pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facolta' universitaria.
  3.  Con il decreto che stabilisce annualmente le materie oggetto di
esame  saranno  indicati  gli  istituti presso i quali si svolgeranno
esami  di maturita' e di licenza linguistica, a conclusione dei corsi
sperimentali  e  i  titoli  di studio che si conseguono al termine di
detti  corsi in base alle corrispondenze stabilite ai sensi dell'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.