IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, contenente disposizioni sugli esami di Stato di maturita', di abilitazione e di licenza media; Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146, con la quale e' stata prorogata la validita' delle disposizioni di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9; Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, concernenti, rispettivamente, la sperimentazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture scolastiche e la validita' dei relativi diplomi finali; Vista l'ordinanza ministeriale n. 359 del 19 dicembre 1992, contenente norme sugli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione primaria e secondaria di I e II grado; Visti i decreti ministeriali istitutivi di corsi sperimentali negli istituti di istruzione secondaria superiore; Ritenuta la necessita' di disciplinare con norme particolari lo svolgimento degli esami di maturita' e di licenza nei corsi sperimentali predetti; Decreta: Titolo I DISPOSIZIONI PER LE SPERIMENTAZIONI DI ORDINAMENTO E STRUTTURA Art. 1. Validita' e corrispondenza dei diplomi 1. I diplomi di maturita' e di licenza linguistica, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari. 2. I diplomi di maturita' magistrale e di maturita' artistica, conseguiti al termine di corsi sperimentali quinquennali, sono comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e, validi, pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facolta' universitaria. 3. Con il decreto che stabilisce annualmente le materie oggetto di esame saranno indicati gli istituti presso i quali si svolgeranno esami di maturita' e di licenza linguistica, a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.