Art. 1.
                             Definizioni
  Ai  sensi della presente circolare i termini sottoindicati hanno il
seguente significato:
   "fondo": fondo rotativo istituito presso il Mediocredito  centrale
dal   decreto-legge   28   maggio   1981,  n.  251,  convertito,  con
modifcazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
   "comitato":  il  comitato  istituito  presso  il   Ministero   del
commercio  con  l'estero  dal  decreto-legge  28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio  1981,  n.  394,
preposto all'amministrazione del fondo;
   "legge  29 luglio 1981, n. 394": legge di conversione del decreto-
legge 28 maggio 1981, n. 251;
   "tasso fisso di riferimento": tasso  di  riferimento  fissato  dal
Ministero  del  tesoro  (dal  giorno 15 di ogni mese al giorno 14 del
mese  successivo)  per  le  operazioni  di  credito  all'esportazione
effettuate con provvista all'interno a tasso fisso, vigente alla data
di stipulazione del contratto di finanziamento;
   "tasso  di riferimento": tasso di riferimento semestrale, fissato,
ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 1  marzo 1988,  n.  123,
articoli  15  e  16,  per  le  operazioni di credito all'esportazione
effettuate con provvista  sul  mercato  interno  a  tasso  variabile,
vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento;
   "tasso   agevolato":   tasso   di   interesse,  pari  al  40%  del
sopraindicato  tasso  di  riferimento  semestrale,  da  applicare  ai
finanziamenti concessi nel quadro della legge 29 luglio 1981, n. 394;
   "Mediocredito": Mediocredito centrale, via Piemonte, 51, Roma;
   "Ministero":  Ministero del commercio con l'estero, viale America,
341, Roma;
   "programmi": ai sensi della  legge  n.  394/1981,  si  considerano
"programmi   di  penetrazione  commerciale"  i  progetti  finalizzati
all'insediamento  durevole  in  Paesi  extracomunitari,  comprendenti
studi  di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicita', spese per
la  costituzione  di  depositi   e   di   campionamenti,   costi   di
rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici
o  filiali  di  vendita  e  di  centri  di  assistenza,  spese per la
costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero;
   "piccola media impresa (PMI)": ai fini della presente  legge  alla
luce  della  disciplina comunitaria adottata dalla Commissione CEE il
20 maggio 1992 (GUCE n. C 213 del 19 agosto 1992) la  classificazione
delle PMI e' la seguente:
    e'  considerata PMI l'impresa che soddisfi cumulativamente ai tre
sottoindicati parametri:
     1) numero dipendenti non superiore a 250;
     2) fatturato annuo non superiore a 20  MECU  (oppure  uno  stato
patrimoniale   non  superiore  a  10  MECU),  come  rilevabile  dalla
situazione patrimoniale dell'anno precedente quello di  presentazione
della  domanda.  Il  tasso  di  cambio applicabile per la conversione
ECU/Lira e' quello risultante dal tasso medio  relativo  allo  stesso
anno  del fatturato, come stabilito dal decreto annuale del Ministero
delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 4,  comma  6  del  decreto-
legge  28  giugno  1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella
legge 4 agosto 1990, n. 227;
     3) non fa capo per piu' di 1/4 ad una o  piu'  imprese  che  non
rispondono  alla  definizione  di  PMI  (ad  eccezione delle societa'
finanziarie pubbliche, societa' a capitale di rischio, etc.).