Art. 1. Definizioni Ai sensi della presente circolare i termini sottoindicati hanno il seguente significato: "fondo": fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale dal decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modifcazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394; "comitato": il comitato istituito presso il Ministero del commercio con l'estero dal decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, preposto all'amministrazione del fondo; "legge 29 luglio 1981, n. 394": legge di conversione del decreto- legge 28 maggio 1981, n. 251; "tasso fisso di riferimento": tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro (dal giorno 15 di ogni mese al giorno 14 del mese successivo) per le operazioni di credito all'esportazione effettuate con provvista all'interno a tasso fisso, vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento; "tasso di riferimento": tasso di riferimento semestrale, fissato, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 1 marzo 1988, n. 123, articoli 15 e 16, per le operazioni di credito all'esportazione effettuate con provvista sul mercato interno a tasso variabile, vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento; "tasso agevolato": tasso di interesse, pari al 40% del sopraindicato tasso di riferimento semestrale, da applicare ai finanziamenti concessi nel quadro della legge 29 luglio 1981, n. 394; "Mediocredito": Mediocredito centrale, via Piemonte, 51, Roma; "Ministero": Ministero del commercio con l'estero, viale America, 341, Roma; "programmi": ai sensi della legge n. 394/1981, si considerano "programmi di penetrazione commerciale" i progetti finalizzati all'insediamento durevole in Paesi extracomunitari, comprendenti studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicita', spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri di assistenza, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero; "piccola media impresa (PMI)": ai fini della presente legge alla luce della disciplina comunitaria adottata dalla Commissione CEE il 20 maggio 1992 (GUCE n. C 213 del 19 agosto 1992) la classificazione delle PMI e' la seguente: e' considerata PMI l'impresa che soddisfi cumulativamente ai tre sottoindicati parametri: 1) numero dipendenti non superiore a 250; 2) fatturato annuo non superiore a 20 MECU (oppure uno stato patrimoniale non superiore a 10 MECU), come rilevabile dalla situazione patrimoniale dell'anno precedente quello di presentazione della domanda. Il tasso di cambio applicabile per la conversione ECU/Lira e' quello risultante dal tasso medio relativo allo stesso anno del fatturato, come stabilito dal decreto annuale del Ministero delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 6 del decreto- legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227; 3) non fa capo per piu' di 1/4 ad una o piu' imprese che non rispondono alla definizione di PMI (ad eccezione delle societa' finanziarie pubbliche, societa' a capitale di rischio, etc.).